TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-06-28, n. 201301543

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-06-28, n. 201301543
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301543
Data del deposito : 28 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03749/1994 REG.RIC.

N. 01543/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03749/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 3749 del 1994, proposto da:
- S G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti E S D e G P, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;

contro

- la U.S.L. Le/1, rappresentata e difesa dall’Avv. P L P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imbriani 36;

per l’annullamento

- della delibera del Commissario Straordinario n. 5391 del 29 settembre 1994, avente a oggetto: “Ser. Conv. Cessazione rapporto convenzionale esterno con lo specialista in Fisioterapia Dott. G S nato a Bari il 30.3.1938. Revoca deliberazioni n. 9302/92 e 3907/93”;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto.


Visto il ricorso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della U.S.L. Le/1.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Sticchi Damiani, Petruzzi e Portaluri.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- il dr. G S, originario titolare del rapporto convenzionale esterno con la USL Le/1 per la branca di fisioterapia, esercitava la propria attività professionale in alcuni locali siti in Lecce alla via De Giorgi.

- in data 9 marzo 1990, avendo trasferito la sede dell’istituto in via Duca d’Aosta, egli avanzava richiesta del decreto autorizzativo ex artt. 193 - 194 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

- con nota n. 1753 del 26 settembre 1990 la USL respingeva tuttavia la richiesta di autorizzazione, rilevando che i nuovi locali non possedevano i prescritti requisiti igienico - sanitari.

- con atto del 19 settembre 1991 il S costituiva la società ‘Centro di Fisiokinesiterapia di G S e C. s.a.s.’.

- con delibera n. 9302 dell’11 dicembre 1992, poi, la USL, “in accoglimento dell’istanza del 2 marzo 1992 e previa acquisizione del decreto autorizzativo del Sindaco di Lecce del 5 novembre 1992 […] prendeva atto della costituzione in società del centro di fisioterapia di cui il dr. S era unico titolare e della trasformazione del rapporto convenzionale da individuale a societario” (v. delibera n. 5391 impugnata, pag. 2, secondo cpv.).

- l’Assessorato regionale alla Sanità, tuttavia, con nota del 2 novembre 1993, prot. n. 24/24145/116/16, comunicava che non era “possibile prendere atto della richiesta di trasformazione del rapporto convenzionale del dr. G S -via Duca d’Aosta 21, Lecce- in quanto codesta USL non [aveva] ancora dato riscontro alla nota di questo Assessorato n. 24/16662/116/16 del 6 ottobre 1992” (con la quale “si rinnovava l’invito a trasmettere copia del decreto autorizzativo rilasciato al dr. S”, rammentando “che la mancanza dello stesso è causa di risoluzione del rapporto convenzionale”; v. nota 2 novembre 1993 cit.).

- medio tempore, e in specie in data 2 marzo 1993, il dr. G S aveva inoltre comunicato il subentro di F S nella posizione di socio accomandatario della struttura in parola, la cui ragione sociale era stata d’altronde, sin dal 29 dicembre 1992, modificata in “Centro di fisioterapia di F S e C. s.a.s.”.

- con la D.C.S. n. 5391 del 1994 impugnata, infine, la USL: 1) “considerato che la trasformazione della gestione dell’attività sanitaria, da individuale a societaria, non comporta il trasferimento della convenzione se non […] con la presenza dell’originario titolare nella società quale responsabile della struttura”; 2) atteso, inoltre, “che il dr. G S è dipendente della USL Le/9 in qualità di primario a tempo pieno e che, a norma dell’art. 4 l. n. 412 del 24 dicembre 1991, non può sussistere il rapporto convenzionale in capo allo stesso specialista quanto meno a far data dal 1° gennaio 1993”; 3) e ritenuto, infine, “che l’iter delle trasformazioni societarie risulta viziato in maniera irrevocabile dalla mancata autorizzazione al trasferimento di sede operata nel 1990”, dichiarava “cessato il rapporto di convenzionamento esterno […] con il […] dr. G S” e revocava “la deliberazione n. 9302 dell’11 dicembre 1992 con cui si prendeva atto della trasformazione del rapporto convenzionale esistente con il dr. G S da gestione individuale a gestione societaria” e, conseguentemente, la “deliberazione n. 3907 con cui si prendeva atto della modifica della ragione sociale del menzionato istituto”.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere. Perplessità e illogicità della motivazione. Eccesso di potere sotto altro profilo.

B) Difetto di motivazione sotto altro profilo.

C) Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa

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