TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300069
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00069/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2021, proposto da
C S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Zaccagni 1;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco il quale, in relazione agli esiti della attività ispettiva di

ARPA

Lombardia, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva della C Srl, presso il suo stabilimento in Civate, Via Baselone, n. 11, “fino all'avvenuta trasmissione agli enti di una relazione descrittiva che illustri l'avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali – operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge alla scarico idrico nell'attuale configurazione impiantistica” e ha diffidato la medesima società “dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale contestuale”;

della relazione finale dell'attività ispettiva di

ARPA

Lombardia, trasmessa alla Provincia di Lecco il 31 maggio 2021;

di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società C Srl svolge nello stabilimento di Civate (LC) l’attività galvanica di ramatura e nichelatura su minuteria metallica in particolare per il settore dell’arredamento.

In data 31 maggio 2021, l’

ARPA

Lombardia, in esito alla attività ispettiva effettuata nel periodo febbraio-maggio 2021 presso lo stabilimento di C Srl, ha inviato alla Provincia di Lecco una relazione conclusiva dalla quale si evince che sono state riscontrate inottemperanze alle prescrizioni impartite dall’AIA nonché alla normativa ambientale vigente;
e che il controllo ha evidenziato pesanti e reiterate criticità nella depurazione delle acque di scarico.

La Provincia di Lecco, con il provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, sulla scorta della relazione dell’ARPA:

- ha “ preso atto che nel caso in esame sussistono le condizioni di cui alla lettera b) del comma 9 dell’art. 29 decies del d.lgs 152/2006 in quanto sono stati rilevati ripetuti superamenti (per più di due volte in un anno) dei limiti allo scarico in fognatura in occasione dei campionamenti effettuati nelle date 25 febbraio 2021 (campionamento ARPA), 1° marzo 2021 (Brianzacque – Lario Reti Holding), 15 marzo 2021 (ARPA e Lario Reti Holding) ”;

e conseguentemente: - ha sospeso l’attività di C Srl “dal giorno successivo alla data di ricezione del presente provvedimento fino all’avvenuta trasmissione agli Enti di una relazione descrittiva esaustiva che illustri l’avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali–operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico nell’attuale configurazione impiantistica ”;

- ha diffidato C Srl “ dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale ”;

- ha disposto, fra l’altro, che la società provveda a: “1. permettere a qualsiasi Ente di Controllo l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico in pubblica fognatura, in analogia a quanto richiesto dalla prescrizione E.

2.2. II (riferita al solo Gestore del S.I.I.) e come definito dalla normativa vigente;

2. mantenere inalterata la situazione impiantistica al momento dei controlli delle autorità competenti. Questi infatti, devono avvenire con configurazione ordinaria, senza artificiosa variazione delle normali condizioni lavorative;

3. garantire l’attendibilità dei dati costituenti il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA vigente
”.

Avverso il detto provvedimento è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

1)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 3, 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 29- decies e del paragrafo 1.2.2. dell’allegato V alla Parte III del d.lgs 152/2006, dell’art. 230 c.p.p., nonché delle istruzioni operative dell’

ARPA

Lombardia IO SL 016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Lamenta parte ricorrente, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il prelievo effettuato in data 15 marzo 2021 non sarebbe stato effettuato nel rispetto della disciplina prevista e in contraddittorio con la parte. Ne consegue che il campionamento eseguito da Lario Reti Holding nella detta data non sarebbe opponibile a C Srl, in quanto acquisito in violazione delle regole in materia di campionatura senza che sia stata assicurata la possibilità di assistere alla apertura del campione e alla sua analisi, trattandosi di campione irripetibile.

Inoltre parte ricorrente sostiene che nessuno dei valori relativi alle sostanze chimiche considerate nei campionamenti è stato trovato fuori limite per più di una volta nell’ultimo anno per cui solamente nel caso in cui il limite stabilito per una determinata sostanza chimica sia superato più di due volte in un anno, l’autorità competente potrebbe emettere il provvedimento di sospensione di cui all’art. 29- decies, comma 9, lett. b) del d.lgs 152/2006.

2)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, dell’art. 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in quanto la ricorrente avrebbe sempre provveduto ad ottemperare agli impegni rinvenienti dalla AIA e più in generale ad adempiere agli obblighi di lealtà e correttezza nei confronti della pubblica amministrazione non avendo posto in essere atti idonei a variare le condizioni di lavoro.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecco affermando preliminarmente che la ricorrente non avrebbe interesse alla decisione del ricorso in quanto la stessa avendo ottemperato tempestivamente alla diffida, alcuna sospensione vi sarebbe mai stata. Afferma comunque la infondatezza nel merito del ricorso e chiede che lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In primo luogo va richiamata la norma di cui si fa applicazione con riguardo al presente contenzioso e cioè l’art. 29 decies , comma 9 lett. a) e b) del d. lgs. 152/2006 secondo cui « In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione».

Nel provvedimento impugnato emerge la ragione per cui è stato adottato il provvedimento in questa sede impugnato e cioè i ripetuti superamenti (per più di due volte in un anno) dei limiti dello scarico in fognatura in occasione dei campionamenti effettuati nelle date 25.02.2021 (campionamento ARPA), 01.03.2021 (Brianzaque – Lario Reti Holding) 15/03/2021 (ARPA e Lario Reti Holding). In ragione di tali superamenti è stata intimata la sospensione dell’attività dal giorno successivo alla data di ricezione del provvedimento fino all’avvenuta messa in atto degli interventi necessari a garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico nell’attuale configurazione impiantistica.

Alla base del provvedimento è posta la relazione conclusiva di ARPA all’esito dei sopralluoghi di accertamento effettuati, redatta in data 31 maggio 2021, nella quale si dà conto dei prelievi effettuati, delle procedure seguite, dello stato dei luoghi e degli esiti delle attività per cui la stessa costituisce sufficiente motivazione del provvedimento avversato. Dalla detta relazione (cfr. allegato 1, deposito 9 marzo 2022) emerge, infatti, che:

« …. In data 25/02/2021, data di inizio controllo, è stato effettuato un campionamento allo scarico

industriale S1 (impianto di depurazione chimico-fisico), recapitante in pubblica fognatura,

come da verbale di campionamento n. 081313 allegato. Il campionamento è stato eseguito senza l’utilizzo dell’autocampionatore SAP: presso l’impianto risultava infatti presente un nuovo campionatore in attesa di installazione, in sostituzione del precedente guastatosi e dismesso qualche settimana prima come da comunicazione ditta del 19-01-2021. Dal referto analitico n. 19697 del 29-03-2021 rilasciato dalla U.O. Laboratorio Regionale Area Ovest (in allegato) si evince il superamento del limite di legge di cui alla Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs 152/2006 s.m.i. per il parametro Azoto Nitroso (valore misurato 0,92 mg/l a dispetto di valore limite pari a 0,6 mg/l). Risultano significative anche le concentrazioni rilevate di Solfati (770 mg/l – limite 1000 mg/l) e Cloruri (915 mg/l – limite 1200 mg/l);
la conducibilità misurata è risultata pari a 4,75 mS/cm…..Rispetto a tali eventi, in sede di seconda giornata di verifica ispettiva si richiedeva al Gestore di dare idonea motivazione in merito alle cause dell’abbassamento di portata e conducibilità rilevate durante il campionamento ARPA del 25/02. Il Gestore con nota del 19/03/2021 addiceva come motivazione un mal funzionamento del gruppo pneumatico di rigenerazione relativo alle resine selettive e che in data 05/03 sono state sostituite a tal proposito il gruppo valvole. Tale motivazione potrebbe giustificare problematiche nel rilancio allo scarico finale, ma non risulta comunque pertinente rispetto all’abbassamento della conducibilità al momento del controllo fino a 1,5 mS/cm……Anomalie simili a quelle del 25-02-2021 si rilevano anche nel giorno 01/03/2021, come già visualizzabile dal grafico 2 e ancor meglio dai seguenti grafici 9 e 10. Si sottolinea che in tale giorno Brianzacque, per conto del Gestore del Servizio Idrico Integrato Lario Reti Holding (di seguito LRH), effettuava campionamento allo scarico S1 nell’ambito dei controlli ordinari di competenza.

Si osserva inoltre, rispetto a quanto comunicato dalla ditta in data 19/03/2021 relativamente alla necessità di sostituzione del gruppo valvole (sopra riportato), che terminato il campionamento ARPA del 25/02, gli andamenti di portata e conducibilità non rivelano ulteriori anomalie e/o criticità fino al 01/03/2021, data di campionamento di Brianzacque per conto di LRH.

Tale controllo ha evidenziato il superamento per il parametro Rame (rilevato pari a 1,18 mg/l),

oltre a valori elevati, poco inferiori al limite per Ammoniaca (29 mg/l) e Tensioattivi (3,6 mg/l).

La conducibilità del campione è stata misurata in 4,28 mS/cm, con Cloruri pari a 864 mg/l e Solfati relativamente bassi (340 mg/l). Con nota del 30/03/2021 LRH ha chiesto conto delle motivazioni di tali superamenti. La ditta ha risposto in data 31/03/2021, adducendo la causa al funzionamento di una sola colonna di resine (RS2), per rigenerazione dell’altra (RS1) dalle ore 8:08 alle ore 11:16, come effettivamente visualizzabile anche dalla precedente foto 6. Si osserva però, a tal proposito, che il campionamento di Brianzacque è avvenuto tra le ore 11 e le ore 14 come da verbale di campionamento n° 01840514 acquisito da LRH (nota PEC del 23/04/2021). Dalla stessa foto 6, alle 14:28 è poi ripresa la rigenerazione di RS1, per una mezz’oretta (fino alle ore 15:05). La ditta, nella stessa nota del 31 marzo, sottolineava inoltre che la Resina RS2 era stata rigenerata l’ultima volta in data 22/02/2021 prima del 01/03/2021 e che per un malfunzionamento della pompa di acido cloridrico la rigenerazione non sarebbe avvenuta correttamente. Aggiunge inoltre che “sulla base dei controlli effettuati, quando erano in funzione entrambe le resine, l’abbattimento del rame è sempre stato garantito”..… Pertanto, la modifica dell’andamento di portata e gli abbassamenti di conducibilità coincidono con l’inizio e la fine dei prelievi di controllo. Per questo motivo la scrivente Agenzia ha effettuato in data 15-03-2021 un nuovo controllo presso l’insediamento, in collaborazione con LRH, anche al fine di ricercare una maggiore rappresentatività della qualità dello scarico S1. Prima dell'ingresso in ditta è stato eseguito - alle ore 10:00 circa - un campione istantaneo dal pozzetto 66 sulla rete fognaria dello scarico industriale decadente dalla ditta C. Tale campione è stato preso in carico per le analisi da LRH: il rapporto di prova 2110303-002 (in allegato) rivela valori fuori limite di Rame (3,45 mg/l – limite 0,4 mg/l) e Selenio (0,04 mg/l – limite 0,03). La conducibilità è risultata di 7,67 mS/cm. Il referto n. 2101073-007 del laboratorio Tecnologia d’Impresa, a cui LRH ha affidato la misura di anioni e tensioattivi evidenzia, altresì il superamento dei limiti per i parametri Cloruri, Tensioattivi e Solfati. Si osserva che all'apertura del pozzetto 66 sulla rete, lo scarico decadente dalla ditta si rivelava caratterizzato da portata discreta ed evidenze organolettiche particolari (campione non limpido, colore giallo leggero). Successivamente, a distanza di pochi minuti, la portata diminuiva in maniera evidente, contestualmente alla conducibilità misurata con sonda portatile. La stessa risultava pari a circa 9 mS/cm inizialmente, per poi passare a circa 5 mS/cm. Si evidenzia che il portone della ditta n 7 (zona PZ1) antistante il pozzetto 66 di cui sopra risultava aperto fin dall’arrivo sul posto di ARPA e LRH. …. .. I prelievi effettuati in data 15/03/2021, senza alterazioni delle condizioni al contorno, hanno rivelato rilevanti criticità del processo depurativo: sul campione medio 24h sono risultati importanti i superamenti dei limiti di legge per i parametri Cloruri e Azoto Ammoniacale, così come per il Rame e i Tensioattivi nel campione istantaneo eseguito da LRH sullo scarico in fognatura. Fuori limite sono risultati anche COD e Selenio. I campioni del 15/03/2021 rivelano dunque, come visualizzabile dalla tabella, superamenti per vari parametri. I controlli precedenti si caratterizzano per superamenti maggiormente distribuiti sui vari campioni. Sono risultati critici, in particolare, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Selenio e Tensioattivi».

Sempre nella relazione di ARPA si dà conto che con riguarda alla prescrizione di legge per cui « La ditta dovrà individuare le soluzioni necessarie a garantire nel tempo e costantemente il rispetto dei limiti di legge, senza artificiose modifiche della normale pratica lavorativa e depurativa» la ricorrente, a tal proposito, al termine della riunione del 18 maggio 2021 ha presentato domanda di modifica non sostanziale al fine di apportare miglioramenti all’efficacia depurativa. In attesa di tale modifica l’ARPA ha rilevato la necessità di porre «in atto interventi tecnici gestionali-operativi che permettano di garantire il rispetto dei limiti di legge nell’attuale configurazione impiantistica (tramite, ad esempio, eventuali modifiche di reagenti o dosaggi e/o parziali smaltimenti liquidi). Risulta anche necessario evitare, quantomeno nella configurazione attuale, lo scarico dei reflui in occasione della rigenerazione resine. Le colonne dovranno funzionare in serie ….».

Infine in sede di conclusione viene specificato che « L’utilizzo massiccio di Cianuri è criticità intrinseca dell’installazione AIA. Il controllo ha evidenziato altresì pesanti e reiterate criticità nella

depurazione delle acque di scarico nonché condotte atte a occultare tale carenza. Tali condotte non risultano coerenti con lo spirito della normativa IPPC, che pone fra i proprio obiettivi il superamento dell’approccio di “ command and control ” a favore di un rapporto sinergico tra gestore, autorità competente, autorità di controllo e associazioni di categoria ai fini della prevenzione e tutela ambientale».

Considerato quanto riportato nella relazione il Collegio ritiene di respingere il ricorso in quanto infondato tenuto conto che:

-) i superamenti dei limiti di legge nei campioni prelevati nel 2021 sono avvenuti in tre occasioni: 25-02, 01-03, 15-03 (campionamento di ARPA sulle 24 ore, come da tabella riportata agli atti);

-) dalla relazione emerge che il terzo campionamento è stato effettuato direttamente da Arpa in collaborazione con L.R.H;

-) le ragioni della legittima modalità di campionamento sulle 24 ore risiedono nell’interruzione dello scarico in sede di ispezione per manutenzione (sostituzione dell’agitatore non funzionante della vasca finale nonché delle resine selettive);
detti interventi manutentivi sono stati dichiarati dalla ditta come “fermo impianto programmato”. Lo scarico è stato, infatti, riattivato soltanto diverse ore dopo (18:30) cioè dopo 8 ore dall’ingresso di ARPA nello stabilimento e quindi ad ispezione già conclusa. Va considerato, inoltre, per come emerge dagli atti, che l’interruzione è stata comunicata soltanto in sede di controllo, nonostante la prescrizione E.

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