TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-01-04, n. 202300069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300069
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00069/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2021, proposto da
C S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;



contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Zaccagni 1;



per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco il quale, in relazione agli esiti della attività ispettiva di ARPA Lombardia, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva della C Srl, presso il suo stabilimento in Civate, Via Baselone, n. 11, “fino all'avvenuta trasmissione agli enti di una relazione descrittiva che illustri l'avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali – operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge alla scarico idrico nell'attuale configurazione impiantistica” e ha diffidato la medesima società “dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale contestuale”;

della relazione finale dell'attività ispettiva di ARPA Lombardia, trasmessa alla Provincia di Lecco il 31 maggio 2021;

di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società C Srl svolge nello stabilimento di Civate (LC) l’attività galvanica di ramatura e nichelatura su minuteria metallica in particolare per il settore dell’arredamento.

In data 31 maggio 2021, l’ARPA Lombardia, in esito alla attività ispettiva effettuata nel periodo febbraio-maggio 2021 presso lo stabilimento di C Srl, ha inviato alla Provincia di Lecco una relazione conclusiva dalla quale si evince che sono state riscontrate inottemperanze alle prescrizioni impartite dall’AIA nonché alla normativa ambientale vigente; e che il controllo ha evidenziato pesanti e reiterate criticità nella depurazione delle acque di scarico.

La Provincia di Lecco, con il provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, sulla scorta della relazione dell’ARPA:

- ha “ preso atto che nel caso in esame sussistono le condizioni di cui alla lettera b) del comma 9 dell’art. 29 decies del d.lgs 152/2006 in quanto sono stati rilevati ripetuti superamenti (per più di due volte in un anno) dei limiti allo scarico in fognatura in occasione dei campionamenti effettuati nelle date 25 febbraio 2021 (campionamento ARPA), 1° marzo 2021 (Brianzacque – Lario Reti Holding), 15 marzo 2021 (ARPA e Lario Reti Holding) ”;

e conseguentemente: - ha sospeso l’attività di C Srl “dal giorno successivo alla data di ricezione del presente provvedimento fino all’avvenuta trasmissione agli Enti di una relazione descrittiva esaustiva che illustri l’avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali–operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico nell’attuale configurazione impiantistica ”;

- ha diffidato C Srl “ dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale ”;

- ha disposto, fra l’altro, che la società provveda a: “1. permettere a qualsiasi Ente di Controllo l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico in pubblica fognatura, in analogia a quanto richiesto dalla prescrizione E.2.2. II (riferita al solo Gestore del S.I.I.) e come definito dalla normativa vigente; 2. mantenere inalterata la situazione impiantistica al momento dei controlli delle autorità competenti. Questi infatti, devono avvenire con configurazione ordinaria, senza artificiosa variazione delle normali condizioni lavorative; 3. garantire l’attendibilità dei dati costituenti il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA vigente ”.

Avverso il detto provvedimento è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

1)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 3, 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 29- decies e del paragrafo 1.2.2. dell’allegato V alla Parte III del d.lgs 152/2006, dell’art. 230 c.p.p., nonché delle istruzioni operative dell’ARPA Lombardia IO SL 016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Lamenta parte ricorrente, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il prelievo effettuato in data 15 marzo 2021 non sarebbe stato effettuato nel rispetto della disciplina prevista e in contraddittorio con la parte. Ne consegue che il campionamento eseguito da Lario Reti Holding nella detta data non sarebbe opponibile a C Srl, in quanto acquisito in violazione delle regole in materia di campionatura senza che sia stata assicurata la possibilità di assistere alla apertura del campione e alla sua analisi, trattandosi di campione irripetibile.

Inoltre parte ricorrente sostiene che nessuno dei valori relativi alle sostanze chimiche considerate nei campionamenti è stato trovato fuori limite per più di una volta nell’ultimo anno per cui solamente nel caso in cui il limite stabilito per una determinata sostanza chimica sia superato più di due volte in un anno, l’autorità competente potrebbe emettere il provvedimento di sospensione di cui all’art. 29- decies, comma 9, lett. b) del d.lgs 152/2006.

2)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, dell’art. 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in quanto la ricorrente avrebbe sempre provveduto ad ottemperare agli impegni rinvenienti dalla AIA e più in generale ad adempiere agli obblighi di lealtà e correttezza nei confronti della pubblica amministrazione non avendo posto in essere atti idonei a variare le condizioni di lavoro.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecco affermando preliminarmente che la ricorrente non avrebbe interesse alla decisione del ricorso in quanto la stessa avendo ottemperato tempestivamente alla diffida, alcuna sospensione vi sarebbe mai stata. Afferma comunque la infondatezza nel merito del ricorso

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