TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300125
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00125/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da
A.N.I.F.A. Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P D N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. T B in L'Aquila, via San Basilio, n. 3;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- della delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 873 del 23 dicembre 2014 avente ad oggetto disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione ricorrente impugna la delibera n. 873/2014 della Giunta della Regione Abruzzo pubblicata il 18.2.2015 che disciplina l’organizzazione detta gli standard essenziali della formazione del personale di imprese che esercitano attività funeraria, nella parte in cui, attua l’art. 35 l.r. n. 41/2012.
Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della Legge della Regione Abruzzo per contrasto con l’artt.3, 41 e 117 Costituzione in relazione all’artt. 14 e 10 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e degli artt. 9,14,e 16 della Direttiva 2006/123/CE;la disposizione introdurrebbe un regime autorizzativo e barriere all’ingresso nel mercato delle onoranze funebri in violazione della direttiva CE n. 123/2006 e dei principi della legge quadro statale n. 59/2010 nella parte in cui impone alle imprese:
- di disporre di almeno una sede idonea alla trattazione di affari amministrativi nel Comune ove si presenta la SCIA;
- di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore;
- di adeguarsi ai requisiti prescritti entro il 30 giugno 2015 se già operanti nel territorio regionale.
In via alternativa la ricorrente sostiene la natura autoesecutiva della direttiva CE e invoca la disapplicazione dell’art. 35 l.r. n. 41/2012 e in via derivata della d.G.R. n. 873/2014 che ne costituisce attuazione.
Con il secondo motivo è impugnata, anche per vizi propri, la d.G.R. n. 873/2014 per violazione degli artt. 9, 14 e 16 della Direttiva 2006/123/CE in G.U. L 376 del 27 dicembre 2006;violazione degli artt. 10, 14 e 15 del decreto legislativo n. 59;violazione degli artt. 41 e 117 Cost.;eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà ;secondo la ricorrente l’allegato 1 della deliberazione, nel dettare i requisiti per l’accesso ai percorsi di formazione previsti dall’art. 35 della l. r. n. 41/2012 al personale dipendente delle imprese di onoranze funebri, introdurrebbe ulteriori restrizioni alla concorrenza perché impone il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di primo grado in ragione delle diverse mansioni cui attende ciascun dipendente.
Resiste la Regione Abruzzo che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché la deliberazione impugnata si limiterebbe a confermare pedissequamente l’allegato n. 1 della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 598/2013, salvo marginali modifiche non attinte dal gravame.
All’udienza del 22 febbraio 2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Come dedotto dalla Regione Abruzzo la deliberazione impugnata si limita a modificare l’allegato 1 della precedente deliberazione di Giunta n. 598/2013 nella parte, non oggetto di censura, in cui ammette alla formazione obbligatoria i dipendenti “ che operavano con le medesime mansioni alla data di pubblicazione della deliberazione G.r. nr. 598/2013 anche se sprovvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado ”.
Tutte le altre prescrizioni imposte alle imprese operanti nel settore delle onoranze funebri che la ricorrente contesta, sono in realtà contenute nella deliberazione n. 598/2013 che l’Associazione ricorrente non ha impugnato.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché ha ad oggetto un atto meramente confermativo non autonomamente impugnabile.
Dalla inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento amministrativo, direttamente lesivo degli interessi dell’Associazione ricorrente, deriva l’inammissibilità delle questioni di incostituzionalità e di illegittimità comunitaria della legge regionale n. 41/2012 per difetto di rilevanza.
Infatti, dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’atto applicativo della legge, né l’una né l’altra questione, ove pure fossero ritenute fondate, consentirebbero di definire il giudizio nel merito.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.