TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-13, n. 202300125
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00125/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da
A.N.I.F.A. Associazione Nazionale Imprese Funebri Artigiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P D N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. T B in L'Aquila, via San Basilio, n. 3;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- della delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 873 del 23 dicembre 2014 avente ad oggetto disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione ricorrente impugna la delibera n. 873/2014 della Giunta della Regione Abruzzo pubblicata il 18.2.2015 che disciplina l’organizzazione detta gli standard essenziali della formazione del personale di imprese che esercitano attività funeraria, nella parte in cui, attua l’art. 35 l.r. n. 41/2012.
Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 35