TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2022-10-31, n. 202201739
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Pubblicato il 31/10/2022
N. 01739/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2022, proposto da
D G, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A M B, G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
nei confronti
D P, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'Avviso pubblico del 02.04.2021 con cui il Comune di Taranto indiceva il concorso pubblico per l'assunzione “ a tempo pieno ed indeterminato di n. 60 (sessanta) posti della dotazione organica di “Agente di Polizia Locale” cat. c con la riserva ai volontari in ferma breve prefissata delle forze armate (artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. n. 66/2010) ”;
2) del provvedimento del 02.08.2022, pubblicato nella stessa giornata sul sito Internet del Comune di Taranto, contenente l'elenco generale dei candidati ammessi alla prova orale del suddetto concorso e dei successivi avvisi pubblicati in data 02.08.2022 e 05.08.2022, con cui sono state apportate modifiche alla graduatoria degli ammessi alla prova orale;
3) dell'avviso del 25.01.2022, con cui la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri di valutazione della prova scritta ed orale;
4) dei verbali della suddetta procedura concorsuale, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha omesso di stabilire i criteri, i sub-criteri e le modalità di valutazione della prova scritta;
5) del verbale con cui la Commissione esaminatrice ha attribuito alla prova scritta del ricorrente il punteggio di 17/30;
nonché, ove occorra,
6) dell'eventuale graduatoria di merito, ove nelle more adottata;
7) di ogni atto ai precedenti presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cecinato, avv.to F. Caricato in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – che ha partecipato al concorso bandito dal Comune di Taranto, per l'assunzione “ a tempo pieno ed indeterminato di n. 60 (sessanta) posti della dotazione organica di “Agente di Polizia Locale” cat. c con la riserva ai volontari in ferma breve prefissata delle forze armate (artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. n. 66/2010) ” – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il verbale con cui la Commissione esaminatrice ha attribuito alla prova scritta il punteggio di 17/30, inferiore al minimo (21/30) richiesto per il superamento della prova.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 4, comma 9, lett. c), del Disciplinare delle procedure concorsuali del Comune di Taranto;eccesso di potere sotto vari profili;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 97 Cost;eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taranto ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 25.10.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente si duole della mancata predisposizione dei criteri generali di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, e/o della loro genericità.
Il motivo è infondato.
2.1. Nella seduta del 24.9.2021 la Commissione ha predeterminato i seguenti criteri generali di valutazione:
- “ Rispondenza al quesito/domanda, conoscenza dei fondamenti e completo inquadramento dell’argomento;
- riferimenti a norme, collegamenti interdisciplinari e contenuti tecnici;
- trattandosi di domande a risposta aperta, sintesi e scorrevolezza espositiva nonché correttezza linguistica, grammaticale, ortografica ”.
2.2. All’evidenza, trattasi di criteri assolutamente specifici (che come tali non richiedevano affatto predisposizione di sub-criteri, come invece sostenuto dal ricorrente), in quanto idonei a consentire una valutazione uniforme degli elaborati dei candidati, sulla base della verifica sia della correttezza sintattica e metodologica degli elaborati, sia della padronanza del corretto linguaggio tecnico-giuridico, e sia del livello di conoscenza e approfondimento della tematica oggetto della prova scritta.
2.3. Inoltre, la predisposizione di tali criteri generali è avvenuta prima della correzione delle prove scritte, in modo da garantire, ad un tempo, l’anonimato e l’uniformità (e dunque l’imparzialità e trasparenza) dei criteri di correzione.
Per tali ragioni, l’operato dell’Amministrazione deve ritenersi scevro da censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
2.4. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
3. Con gli ulteriori motivi di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione del giudizio di non sufficienza conseguito nella prima prova scritta (17/30, inferiore al minimo di 21/30), non comprendendosi – in thesi – il percorso logico-argomentativo seguito sul punto dalla Commissione esaminatrice.
Le censure sono infondate.
3.1. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall' art. 3, l. n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione in relazione ad ogni singolo elaborato e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (TAR Roma, III, 7.2.2022, n. 1383, nonché la giurisprudenza ivi citata).
3.2. Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica sia la predisposizione – prima della correzione dei vari elaborati – di criteri generali di valutazione, sia l’attribuzione al candidato del voto numerico (17/30).
Tali requisiti rispettano di per sè il prescritto obbligo motivazionale, sicché per tali ragioni le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.