TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-08-01, n. 201601987
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Pubblicato il 01/08/2016
N. 01987/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2013, proposto da R L, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, C.F. CCCNGL66E12A089N, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo n. 44;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale della Sicilia in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
nei confronti di
E L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota A.A.M.S. - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Sicilia prot. n. 30701 del 09.04.2013, avente ad oggetto "Rivendita n. 83 in Palermo - assegnazione ex artt. 29, 30 e 31 della legge 1293/1957", nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato l’articolato atto dell’A.A.M.S. indicato in epigrafe, che, previa rappresentazione diacronica degli eventi afferenti alla gestione della rivendita tabacchi n. 83 sita in Palermo, via Roma 184/186, ne ha rigettato l’istanza svolta ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293.
La ricorrente formula le seguenti censure: assenza della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90;mancata considerazione delle memorie e delle osservazioni presentate nel corso del procedimento;violazione dell’art. 21-quater l. 241/90;illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;violazione e falsa applicazione degli articoli 29 e 30 della l. 1293/1957.
Costituitesi ritualmente le Amministrazioni resistenti, alla Camera di consiglio del 27 giugno 2013 l’istanza cautelare è stata rigettata con l’aggravio delle spese, liquidate in € 1.000,00, “ ritenuto che il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza ”;il C.G.A., adito dalla ricorrente ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ha respinto l’appello.
In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno illustrato le proprie difese con memorie scritte.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 12 luglio 2016 e, quindi, trattenuto in decisione su conforme richiesta dei difensori, presenti come da verbale.
Il ricorso non merita accoglimento.
I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue.
Con nota prot. n. 56832 del 16 luglio 2012 l’A.A.M.S. aveva dichiarato “ decaduto dalla gestione della rivendita n. 83 in Palermo ” il sig. E L, titolare della stessa sin dal 1 marzo 2007, ne aveva incamerato la cauzione a suo tempo versata ed aveva contestualmente disposto “ con effetto immediato la chiusura provvisoria della rivendita n. 83, nelle more della riassegnazione a norma di legge ”.
La nota – preceduta da provvedimento sospensivo di carattere interinale di analogo tenore – conseguiva al precedente provvedimento A.A.M.S. n. 16172 del 2 marzo 2012, con cui era stata revocata in capo al sig. L, “ per omessi versamenti dei proventi del lotto, la gestione della ricevitoria n. PA 20 ”: la “ rimozione dalla qualifica di ricevitore ” configurava, nell’ottica dell’Amministrazione, una “ causa di esclusione dalla gestione di una rivendita prevista dall’art. 6 l. 1293/1957… che opera ex lege ” e che dunque non lasciava, in tesi, margini di discrezionalità in capo ad A.A.M.S..
Nel provvedimento in parola, peraltro, veniva altresì specificato che “ le rivendite di generi di monopolio, ai sensi dell’art. 31 l. 1293/1957, non possono essere oggetto di cessione, per cui il fatto che il rivenditore abbia trasferito ad altro soggetto la propria azienda non comporta la perdita della qualifica di concessionario ”.
Tale conclusione veniva ribadita con atto prot. n. 63507 del 10 agosto 2012, con cui veniva “ archiviata ” l’istanza svolta congiuntamente dalla ricorrente e dal sig. L ai sensi dell’art. 31 l. 1293/1957 (ai sensi del quale “ Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata ”), giacché “ con la decadenza il sig. L è stato privato della facoltà di esercitare l’attività di vendita al pubblico di generi di monopolio e, perciò, di ogni consequenziale diritto o beneficio inerenti alla concessione o da essa dipendenti … sicché non risulta possibile rilasciare all’ex concessionario-appaltatore il nulla osta alla rinunzia alla gestione ”.
In seguito, l’odierna ricorrente formulava, in data 13 settembre 2012 e 2 ottobre 2012, due ulteriori istanze ai sensi, rispettivamente, dell’art. 30 (“ Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacante di particolare importanza ”) e dell’art. 29 (“ Gerenza provvisoria delle rivendite ”) della l. 1293/1957.
L’Amministrazione, con nota prot. n. 96095 del 30 novembre 2012, “ comunicava all’interessata di non poter dar corso alle procedure previste dalle norme invocate, in quanto era pervenuta istanza del sig. L Michele (padre del sig. L Elio) di applicazione dell’art. 7 l. 25/1986 (passaggio titolarità della rivendita vacante a parente non coadiutore )”. L’Amministrazione, inoltre, specificava “ che comunque non sarebbe stato possibile istruire tali istanze, dato che il sig. L Elio aveva proposto ricorso al T.A.R. avverso la nota n. 63057 del 10 agosto 2012 ”, nonché avverso i presupposti atti di sospensione e decadenza dalla gestione della rivendita.
Infine, con l’atto in questa sede impugnato A.A.M.S., premesso che “ l’istanza del sig. L Michele di applicazione dell’art. 7 l. 25/1986 è stata archiviata in quanto l’interessato non ha fornito la prova di avere la disponibilità giuridica del locale sede della rivendita ”, ha respinto entrambe le istanze della ricorrente, sia perché, a causa del riferito ricorso al T.A.R., la “ vacanza della rivendita ” non sarebbe ancora “ effettiva ed intangibile ”, tale divenendo solo a seguito dell’eventuale rigetto del ricorso giurisdizionale radicato dal sig. L, sia perché sarebbe comunque in facoltà dell’Amministrazione procedere ad “ assegnare la rivendita tramite asta pubblica ”, tanto più che vi sarebbero svariati “ soggetti aspiranti alla gestione del servizio di vendita ” de quo , sia, infine, perché l’Amministrazione avrebbe appreso da organi di stampa che “ diversi beni formalmente riconducibili al sig. L Elio sono stati sottoposti a sequestro giudiziario in quanto frutto di attività illecite ” e “ tra tali beni potrebbe annoverarsi anche l’azienda commerciale … ove ha sede la rivendita tabacchi in questione ”.
Il Collegio osserva, preliminarmente, che con ordinanza n. 25 del 17 gennaio 2013, non impugnata, questo Tribunale ha rigettato, per carenza di fumus , l’istanza cautelare formulata dal sig. L nell’ambito del mentovato ricorso da lui intentato;inoltre, il previo ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso la nota prot. n. 96095 del 30 novembre 2012 è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica al