TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-02-09, n. 202400499

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-02-09, n. 202400499
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400499
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 00499/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00805/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati L P e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Investigativa Antimafia - Sez. di Agrigento, Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Investigativa Antimafia - Sez. di Palermo, Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Investigativa Antimafia, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento N-O-, datato 24.09.2018, notificato in data 24.09.2018, con cui la Direzione Investigativa Antimafia - Sezione Operativa di Agrigento, ha irrogato la sanzione disciplinare del “rimprovero” in esito alla conclusione del procedimento disciplinare corpo nei confronti dell'Appuntato Scelto Q.S. CC -O-;

- del silenzio rigetto in esito al ricorso gerarchico del 20.10.2018, notificato a mezzo p.e.c. in data 20.10.2018;

- del provvedimento N.-O-, di rigetto del ricorso gerarchico, datato 31.01.2019, notificato in data 14.02.2019;

-nonché di ogni altro atto a ciascuno di essi presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e/o non patrimoniali per la lesione di diritti soggettivi e/o interessi legittimi subiti dall’Appuntato Scelto Q.S. CC -O-, a causa dell’illegittimità della sanzione disciplinare del “rimprovero” irrogata con provvedimento -O-, datato 24.09.2018, notificato in data 24.09.2018, della Direzione Investigativa Antimafia - Sezione Operativa di Agrigento, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e della Legione Carabinieri Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza telematica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18.03.2019 e depositato in Segreteria in data 12.04.2019, -O- adiva il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sede di Palermo, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Il ricorrente esponeva di essere stato un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Sezione Operativa della D.I.A. di Agrigento dal 1.06.2000 fino al pensionamento nel novembre 2018.

Inoltre, aggiungeva di essere genitore di una figlia maggiorenne, -O-, a sua volta coniugata con -O-, con il quale conviveva stabilmente ed in totale autonomia dalla famiglia nucleare di origine ed in differente domicilio dal 2016.

In data 28.08.2018, con provvedimento n. -O-– la Sezione Operativa di Agrigento comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti, con la seguente contestazione: “in relazione alle vicende penali e di polizia in cui sono rimasti coinvolti la propria figlia -O- ed il convivente -O-, non tempestivamente e compiutamente comunicate, Le contesto la violazione degli artt. 717 e 748 del TUROM, per non aver dato sollecita comunicazione al proprio ufficio degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, evidenziando, così, minore senso di responsabilità”.

In data 8.09.2018 il ricorrente rispondeva a tali contestazioni con memoria difensiva a mezzo del suo legale, argomentando con particolare riguardo alla genericità e alla non riferibilità dei fatti contestati alla sua persona, chiedendo, in sintesi, l’archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico.

In esito all’esame delle controdeduzioni rappresentate nella memoria difensiva, la D.I.A., Sezione Operativa Agrigento, comunicava la conclusione del procedimento disciplinare di corpo a carico dell’Appuntato, comminando la sanzione del “rimprovero” con la seguente motivazione: “Appuntato addetto alla Sezione Operativa della D.I.A., ometteva di comunicare all’ufficio di appartenenza delle vicende penali e di polizia in cui erano rimasti coinvolti la figlia ed il convivente di questa, che potevano avere riflessi sul servizio, l’impiego e sui rapporti giuridici instaurati tra l’Amministrazione ed il militare stesso, evidenziando minore senso di responsabilità, in violazione degli artt. 717 e 748 c.5 lett. b del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90. Mancanze commesse tra il 22.04.2016 e il 10.02.2018 ed accertate nel mese di giugno 2018”.

In seguito, l’odierno ricorrente impugnava il provvedimento disciplinare con ricorso gerarchico, chiedendo dichiararsi la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca del provvedimento stesso, nonché la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca della sanzione del “rimprovero” e/o di tutti gli

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