TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2019-07-05, n. 201901714
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Pubblicato il 05/07/2019
N. 01714/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01891/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2014, proposto da
M G, P Oreste, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste P, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore, n. 22;
contro
Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione - Gestione Separata IRSAP non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza n. 7375/2012 e dalla sentenza n. 3267/2013, entrambe rese dal Giudice di Pace di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il commissario ad acta nominato, con relazione depositata in data 2 febbraio 2019, dopo aver descritto lo stato del Consorzio debitore e le difficoltà incontrate nell’esecuzione dell’incarico assegnatogli, ha chiesto di valutare l’opportunità di un suo esonero dall’incarico ed ha segnalato l’ordinanza 1172/2018 con cui la Sezione II di questo TAR, in situazione analoga, ha dichiarato la chiusura della procedura;
Ritenuto che:
- il contenuto della relazione è eloquente in merito alla mancanza di liquidità ed all’assenza di cespiti utilmente aggredibili (anche in ragione dei pignoramenti che hanno attinto l’Ente), alla assenza di collaborazione prestata dagli uffici contabili dell’ASI, alla mancata redazione di bilanci da parte del disciolto Consorzio ASI fin dall’anno 2014, ed all’assenza di possibilità di copertura dei mandati emessi dal commissario ad acta;
- risulta quindi inutile continuare nelle attività commissariali delegate, stante in ogni caso l’assenza di ragionevoli possibilità di pagamento di quanto dovuto nonostante la nomina di quest’ultimo, con conseguente chiusura della presente procedura e contestuale onere, in capo al citato commissario ad acta, di depositare una relazione riepilogativa presso la Procura della Repubblica di Messina per le valutazioni di competenza entro il termine di 60 giorni;
- la presente procedura debba quindi essere dichiarata conclusa, stante la impossibilità di proseguire utilmente, disponendosi fin d’ora che il compenso del commissario ad acta verrà posto a carico dell’amministrazione resistente.