TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202202284
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02284/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. int. n.-OMISSIS-, con cui Anas S.p.a. ha disposto: “- il recesso, ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D.L.gs 158/2011, del Contratto di appalto Rep. n.-OMISSIS-, registrato il -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stipulato con l'impresa -OMISSIS-, nonché dal Contratto Applicativo n. -OMISSIS-; - l'incameramento della cauzione definitiva rilasciata con polizza fideiussoria n. -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, per l'importo di € 845.801,00, nella misura residua del novantuno per cento del predetto importo garantito, pari a € 769.678,91, tenuto conto che il complessivo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, corrisponde a circa il 9% dei lavori; - la segnalazione di quanto avvenuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico dei Contratti Pubblici, nonché alla Direzione Generale Anas S.p.A. ed a tutte le Strutture Territoriali Anas S.p.A.; - che si dia corso agli adempimenti previsti dagli artt. 88 comma 4bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 151/11 e s.m.i.; - il progressivo interpello dei concorrenti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. al 50/2016, al fine di individuare in nuovo soggetto aggiudicatario, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta; - il Responsabile del Procedimento e l'Ufficio Gare e Appalti provvederanno al disimpegno delle rispettive incombenze procedurali, conseguenti allo scioglimento del rapporto”;
- della nota di trasmissione n. Registro Ufficiale -OMISSIS-, avente ad oggetto “Procedura di Gara Aperta-OMISSIS- – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di Lavori di manutenzione straordinaria della -OMISSIS-– Struttura Territoriale Calabria – Centro Manutentorio D – Importo contrattuale € 5.000.000,00. Recesso dal contratto rep. n.-OMISSIS-, registrato il -OMISSIS- a Catanzaro. Trasmissione modello “A” ANAC.”;
- della nota ANAS di escussione della polizza fideiussoria n. Registro Ufficiale U. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Procedura di Gara Aperta-OMISSIS- – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di Lavori di manutenzione straordinaria della -OMISSIS-– Struttura Territoriale Calabria – Centro Manutentorio D. Recesso dal contratto rep. n.-OMISSIS-, registrato il -OMISSIS- a Catanzaro.”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno e di Anas S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 4.5.2022 e depositato il 9.5.2022 la -OMISSIS-ha esposto:
-) di aver partecipato alla procedura di gara aperta accelerata, indetta da Anas S.p.A. con bando di gara -OMISSIS-, per l’esecuzione dell’Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di Lavori di manutenzione straordinaria della -OMISSIS-– Struttura Territoriale Calabria – Centro Manutentorio D – Codice CIG -OMISSIS-;
-) conclusa la procedura, con provvedimento del -OMISSIS- l’ANAS S.p.A., predisponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente;
-) il successivo -OMISSIS-, acquisita la documentazione necessaria, la ricorrente ed ANAS S.p.A stipulavano con atto pubblico notarile il contratto Rep. n. -OMISSIS-, regolarmente registrato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
-) in data-OMISSIS-, la Prefettura di Catanzaro adottava nei confronti della ricorrente informazione interdittiva antimafia (provvedimento Prot. n. -OMISSIS-), acquisita agli atti della procedura in data -OMISSIS- al protocollo -OMISSIS-
-) il successivo -OMISSIS- questo Tribunale Amministrativo Regionale, a seguito di ricorso della medesima ricorrente (n. -OMISSIS-) aveva sospeso in via cautelare l’efficacia dell’informazione antimafia sino alla trattazione nel merito del ricorso;
-) il-OMISSIS-veniva stipulato tra la ricorrente e ANAS S.p.A. il Contratto Applicativo n. -OMISSIS-, per l’esecuzione dei “ -OMISSIS-– Lavori occorrenti per il ripristino della -OMISSIS-fortemente ammalorata tra il km 0+000 ed il km 9+608 della -OMISSIS-(I° Stralcio) – codice -OMISSIS- ”;
-) il successivo -OMISSIS- questo T.A.R., definendo il succitato giudizio di merito, con sentenza n.-OMISSIS-, rigettava il ricorso dalla -OMISSIS-, confermando gli effetti dell’interdittiva stessa emessa dalla Prefettura di Catanzaro, pronuncia impugnata in Consiglio di Stato ed in atto pendente;
-) il -OMISSIS-ANAS S.p.a., con provvedimento Registro Ufficiale Int. n. -OMISSIS- (trasmesso con nota Registro Ufficiale U. -OMISSIS-), disponeva, comunicandolo, il recesso dal Contratto di Appalto Rep. n. -OMISSIS-, richiedendo, conseguentemente, l’incameramento della cauzione definitiva rilasciata con polizza fideiussoria n. -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, trasmettendo diffida all’escussione n. Registro Ufficiale U. -OMISSIS-.
2- Ritenendo illegittime le suesposte determinazioni se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
I) Invalidità derivata dall’illegittimità dell’informazione interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-.
Parte ricorrente deduce illegittimità in via derivata del recesso dal contratto e dei provvedimenti conseguenziali dall’illegittimità dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- rilasciata in data-OMISSIS- dal Prefetto di Catanzaro, che fonda in via esclusiva i suddetti provvedimenti.
A tal proposito, il ricorrente osserva che, avverso la sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-, era stato proposto appello e il giudizio è tutt’oggi pendente al Consiglio di Stato (n.r.g. -OMISSIS-).
A seguire, il ricorrente riprende i motivi di illegittimità fatti valere avverso il provvedimento interdittivo nel giudizio contenzioso sopra richiamato:: ( I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – Erronea valutazione in fatto – Erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la -OMISSIS- e gruppi criminali non meglio indicati – non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa – eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, erroneità e/o carenza dei presupposti - illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione ” e II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 70, 83, 84, 85, 89 bis, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione. difetto di istruttoria. contraddittorietà. Illogicità – violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non aggravamento e giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione. Difetto di istuttoria. Contraddittorietà. Illogicità – violazione di legge sub specie degli artt. 97 Cost. e degli artt. 84 e 91 del codice antimafia; della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/2013 – deficit del requisito dell’attualità ”)
II) Illegittimità in via autonoma dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui dispongono l’incameramento della polizza