TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-11-22, n. 201007308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-11-22, n. 201007308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201007308
Data del deposito : 22 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00231/2002 REG.RIC.

N. 07308/2010 REG.SEN.

N. 00231/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2002, proposto da:
S G, in proprio e quale Liquidatore della Residenza San Carlo Srl in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Aurelio Saffi, 10;

contro

Comune di Marnate, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto ex lege (art. 25, comma 1, cod. proc. amm.), presso la Segreteria del

TAR

Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto comunale prot. 2673/6377 in data 5.4.2000 nella parte in cui ha disposto la comminatoria a carico di Residenza Verde San Carlo Srl di una sanzione pecuniaria di lire 33.742.937, oggi euro 17.426,77.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marnate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Marina Laurenza, in sostituzione di Losa, per il ricorrente;
A R per il Comune di Marnate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Residenza Verde San Carlo otteneva dal Comune di Marnate concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato residenziale formato da più appartamenti, con facoltà di versamento rateale del contributo afferente il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.

A causa dell’asserito ritardo nel pagamento della terza rata, il Comune, con atto del 5.4.2000, richiedeva il versamento, oltre che della rata stessa, della sanzione pecuniaria pari al 100% di quest’ultima e degli interessi legali, in applicazione dell’art. 3 della legge 47/1985 (allora vigente ed oggi abrogato per effetto del

DPR

380/2001), in forza del quale il mancato versamento del contributo di concessione nel termine di legge comporta (cfr. art. 3, lett. c ), l’aumento del contributo del 100 per cento, se il ritardo si protrae oltre centottanta giorni ma non oltre duecentoquaranta giorni dalla scadenza.

Contro la citata determinazione comunale era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) violazione degli articoli 3 della legge 47/1985 e dell’art. 7 della legge regionale 60/1977 e dei principi del giusto procedimento;
nel quale si denuncia l’illegittimità del provvedimento del Comune, per non avere quest’ultimo preventivamente escusso la fideiussione rilasciata dal ricorrente a garanzia della propria obbligazione pecuniaria;

3) violazione dell’art. 3 comma 2 della legge 47/1985 ed eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti;
nel quale si contesta la pretesa dell’Amministrazione di ottenere il pagamento degli interessi legali per il ritardato versamento della rata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Marnate, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 20.11.2002, l’istanza di sospensiva era accolta con ordinanza n. 2295/2002.

Alla pubblica udienza del 3.11.2010, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il primo mezzo di gravame, con il quale si denuncia l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, è infondato.

Infatti, la giurisprudenza è pressoché concorde nell’affermare che nei procedimenti sanzionatori per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori, non sia dovuta comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata dei provvedimenti afflittivi e l’automatica messa in mora del debitore per effetto del mancato pagamento alla scadenza (secondo il noto brocardo “ dies interpellat pro homine ”), per cui nessun avviso di avvio del procedimento è dovuto al debitore stesso (cfr.

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