TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-06-09, n. 201600491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2016-06-09, n. 201600491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600491
Data del deposito : 9 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00068/2014 REG.RIC.

N. 00491/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Finlega Associazione Culturale, rappresentata e difesa dall'avv. A M L, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. G T, Via Cugia n. 43;

contro

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. M I R, S P e M R, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. R D T, Via Tuveri n. 47;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Ambientali ed Etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato presso gli uffici della medesima in Cagliari, Via Dante n. 23;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari N/2013/124 del 24 luglio 2013, mai notificato o comunicato, con il quale si è rigettata la domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente;

2) della nota in data 12 giugno 2013, prot. 075276, di comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dei motivi assunti come ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione edilizia in accertamento di conformità, anch'essi mai comunicati;

3) della relazione istruttoria in data 12 giugno 2013;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato,

con i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2014:

1) dell'ordinanza del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari n. 4, prot. n. 80978, del 14 febbraio 2014, ricevuta il successivo 21 febbraio 2014, con la quale si è ingiunta la demolizione delle opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 1344/326 del 30 marzo 2010 dall'autorizzazione edilizia n. A/12/112 del 17 maggio 2012;

2) degli atti allo stesso presupposti, conseguenti o comunque connessi ed, in particolare, della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Sassari e Nuoro prot. n.12129 del 28 gennaio 2014,

con ulteriori motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2015:

1) del provvedimento del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari n, N//2015/34 del 27 luglio 2015, comunicato il successivo 30 luglio, con il quale si è rigettata la domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente;

2) della successiva ordinanza del medesimo Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari n. 17, prot. n. 118889, del 21 settembre 2015, ricevuta il successivo 6 ottobre 2015, con la quale si è ordinata: "la demolizione delle opere abusive con ripristino secondo quanto previsto con concessione edilizia n. 1344/326 del 30.03.2010. autorizzazione edilizia n. A/12/112 del 170.5.2012 e parere vincolante della Sopraintendenza per i beni culturali e paesaggistici, prot. 11/2517 del 10/01/2012;...";

3) ove occorrer possa, dell'art. 17 delle N.T.A. del P.U.C. di Sassari, adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale di Sassari n. 52 del 27 luglio 2011, n. 43 del 26 luglio 2012 e n. 35 del 18 novembre 2014;

3) di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e del Ministero intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2016 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Associazione Culturale Finlega è proprietaria di un fabbricato destinato a civile abitazione, sito nel Comune di Sassari, località “Argentiera”, in via Bazzinita civici dal n. 26 al n. 38, meglio identificato nei data catastali con l’atto introduttivo del giudizio, frazionato in 13 unità immobiliari.

In data 12 aprile 2013 presentava al Comune di Sassari domanda per ottenere la concessione in sanatoria per alcuni interventi realizzati su detto fabbricato in assenza di titolo edilizio e consistenti in modifiche prospettiche e realizzazione di passerella.

Col provvedimento n. 124 del 24 luglio 2013 tale richiesta è stata respinta dall’amministrazione comunale di Sassari in base a rilievi che saranno esaminati nella parte in diritto.

Nell’assunto della ricorrente tale determinazione negativa sarebbe tuttavia illegittima per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990: in quanto la nota con la quale nel provvedimento impugnato si afferma l’avvenuta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in realtà non sarebbe mai stata inviata alla ricorrente, con lesione delle sue garanzie procedimentali.

In relazione al primo motivo di diniego (inammissibilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia per la presenza di vincolo idrogeologico):



2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria: in quanto l’intervento per cui è causa sarebbe stato erroneamente ricondotto alla categoria della ristrutturazione edilizia, dovendosi al più qualificare come intervento di manutenzione straordinaria, così risultando compatibile con il disposto dell’art. 27 delle NTA del PAI;

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