TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2023-09-25, n. 202301329
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 01329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2023, proposto dai sigg.ri M M, F B ed E P, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via G. Prati n. 18;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to G M in Verona, piazza Bra n. 1;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del Soprintendente pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
-dell’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Verona e assunta al prot. n. 232464 del 20.06.2023;
-del parere favorevole condizionato espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, parere assunto al prot. MIC_SABAP-VR_UO 12/16/5/2023/0015079-P;
-di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Fichera e Michelon;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg.ri M M, F B e Paccagnela Elena sono comproprietari di un edificio plurifamiliare sito in Verona, costituito da tre appartamenti e relative pertinenze interessati da un intervento edilizio di riqualificazione energetica.
Volendo accedere al c.d. superbonus fiscale previsto nella misura del 110 % i ricorrenti, in data 14.10.2022, hanno presentato al S.U.A.P. del Comune di Verona l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per l’effettuazione dei lavori. Difatti l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesistico – ambientale imposto con d.G.R. n. 578 del 16.10.1987, e i committenti ritenevano che le opere di installazione dei pannelli fotovoltaici, progettati in aderenza alla copertura dell’edificio, rientrassero tra gli interventi che il d.P.R. n. 31/2017 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Tentata un’interlocuzione con gli Uffici comunali al fine di comprendere se l’intervento di riqualificazione necessitasse dell’istallazione di moduli fotovoltaici direttamente integrati nella copertura dell’edificio in vece dei progettati pannelli in aderenza, i ricorrenti non hanno ricevuto i richiesti chiarimenti. Successivamente, la Commissione locale per il Paesaggio si è espressa in senso favorevole e il Comune di Verona ha pertanto inoltrato alla Soprintendenza delle province di Verona, Rovigo e Vicenza la sua motivata proposta di accoglimento, dando corso al procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 teso all’acquisizione del parere paesaggistico da parte dell’Organo statale competente.
Nel frattempo i lavori di riqualificazione energetica sono stati avviati senza attendere l’esito del detto procedimento e nell’aprile 2023 è stata pure inoltrata al gestore della rete elettrica un’istanza di allacciamento dell’impianto fotovoltaico seguita dal suo collegamento alla rete pubblica e dall’entrata in funzione dei pannelli fotovoltaici.
A conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione semplificata la Soprintendenza, con parere n. 13984 del 5.5.2023, ha assentito l’intervento prescrivendo che “ gli impianti fotovoltaici sulle coperture dovranno essere completamente integrati, cromaticamente in armonia con le falde della copertura e di tipo non riflettente in superficie, al fine di non alterare in modo negativo la visione del contesto in cui l’immobile risulta inserito ”. Di conseguenza il Comune di Verona, in data 20.6.2023, ha rilasciato l’autorizzazione ad effettuare i lavori conformandosi alla detta prescrizione.
2. Da qui il ricorso in esame teso a contestare tanto l’autorizzazione comunale quanto il presupposto parere ministeriale, da ritenersi illegittimi alla stregua dei motivi così rubricati: “ 1. Violazione di legge per omessa o errata applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e della Legge n. 34 del 27 aprile 2022; 2. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria – del travisamento dei fatti – della sproporzione – contraddittorietà con atti presupposti – sviamento di potere oltre che della disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza e/o inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della perplessità irragionevolezza ed illogicità della motivazione stessa. Violazione di legge per errata e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.mm.ii. per carenza e/o inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della perplessità, irragionevolezza ed illogicità della motivazione stessa. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui al P.N.R.R. e per l’adozione di provvedimenti in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di cui alle missioni ivi previste; 3. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/90 sotto il profilo della violazione del principio del giusto procedimento nonché della adegua-tezza istruttoria. Violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità nell’operato della P.A.; 4. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 sotto il profilo del mancato invio di preavviso di rigetto”.
In sintesi i ricorrenti hanno anzitutto sostenuto che l’iniziativa in esame non risulterebbe assoggetta al previo rilascio di alcun titolo abilitativo. Inoltre il Comune di Verona non avrebbe dovuto richiedere il parere alla Soprintendenza, le cui prescrizioni, peraltro di carattere non vincolante, sarebbero da ritenersi in contrasto con la posizione assunta dal Comune in senso completamente favorevole all’iniziativa. Da altra angolatura parte ricorrente ha contestato nel merito la scelta della Soprintendenza di imporre un impianto completamente integrato nel tetto dell’abitazione: questa soluzione tecnica sarebbe infatti non solo economicamente più onerosa, ma pure funzionalmente meno efficiente, non garantendosi lo stesso rendimento dei pannelli fotovoltaici posti in aderenza del tetto. Il che svelerebbe l’irragionevolezza della condotta dell’Amministrazione, la quale costringerebbe ora i ricorrenti a smontare l’impianto fotovoltaico già installato e a realizzarne uno nuovo. Infine l’illegittimità degli atti impugnati discenderebbe sia dalla loro adozione in violazione dei criteri di “buona amministrazione” contenuti nell’art. 1 della L. n. 241/1990, e sia, sotto il profilo più schiettamente procedimentale, in quanto assunti in mancanza della previa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
3. Il Comune di Verona si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza sul preliminare rilievo fattuale della natura favorevole del provvedimento comunale, che risulta reso nel doveroso ossequio delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza a tutela del vincolo pacificamente insistente nell’area ove sorge l’immobile. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, pur regolarmente evocati in giudizio mediante posta elettronica certificata indirizzata all’Avvocatura di Stato, non si sono invece costituiti.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza cautelare del 21.9.2023 la parte ricorrente ha dimesso un’ulteriore memoria tesa, in buona sostanza, a contestare la visibilità dei pannelli fotovoltaici, come detto già installati sulla sommità dell’edificio, e dunque volta, sotto questo aspetto, a confutare la sussistenza stessa di un impatto paesaggistico delle opere realizzate in spregio alle prescrizioni della Soprintendenza. I ricorrenti, rilevato che la fattispecie in esame rimarrebbe regolata esclusivamente dal d.P.R. n. 31/2017, hanno pure ribadito che sarebbe stato onere dell’Amministrazione quello di verificare la eventuale riconducibilità dell’intervento in esame a quelli elencati nell’allegato ‘A’ al citato d.P.R., insistendo infine per l’accoglimento sia dell’istanza cautelare che del ricorso introduttivo.
5. All’udienza cautelare del 21.9.2023 il Tribunale, previo avviso della possibilità di una definizione immediata della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., l’ha infine trattenuta in decisione all’esito della discussione dei legali delle parti.
6. Ciò posto, il Collegio osserva anzitutto che sussistono i presupposti per