TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316547
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Pubblicato il 08/11/2023
N. 16547/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04090/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Maria Scarano in Roma, via Siro Angeli n. 1;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F del Comando Generale n. -OMISSIS- del 28 novembre 2016, registrato presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 dicembre 2016 al n. -OMISSIS-, conosciuto in data 13 febbraio 2017 , con cui l'Appuntato, ora in congedo, -OMISSIS- è stato giudicato non idoneo all'Avanzamento al grado di Appuntato scelto, per l'anno 1993, per i motivi riportati nell'allegato che è parte integrante della determinazione. Nonché dell'allegato alla suddetta determinazione n. -OMISSIS- del 28 novembre 2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,
e per il risarcimento
del danno derivante dall' illegittimo comportamento in capo all'amministrazione che ha omesso e ritardato l'emissione dei provvedimenti valutativi necessari alla ricostruzione della carriera in termini giuridici ed economici;
del danno derivante da perdita di chance per avere l'amministrazione attraverso la rimozione illegittima impedito la progressione di carriera del militare che avrebbe conseguito con elevato grado di probabilità, nel caso in cui non fosse stato illegittimamente destituito dal servizio per la sanzione della perdita di grado inflitta, la qualifica di appuntato scelto e quella di brigadiere capo al momento del congedo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza Comando Generale e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza attualmente in congedo, ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione in epigrafe, con cui è stato giudicato non idoneo all'avanzamento al grado di appuntato scelto, per l'anno 1993, perché “ non possiede i requisiti morali, di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”.
Ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al risarcimento del danno, anche per l’asserita perdita di chance.
In sintesi, il ricorrente ha esposto: che nel 1964 è stato assunto nel Corpo della Guardia di Finanza e il 17.10.1978 promosso al grado di appuntato per anzianità;che nel 1986 è stato coinvolto in un procedimento penale per il reato di tentato furto ex artt. 81, 624, 625 n. 2, 61 n. 11 del codice penale e conseguentemente sospeso in via precauzionale dal servizio in data 30.4.1986 ai sensi della legge 833/1961 (cfr. all.to n. 4 deposito della resistente del 19/9/2023, sentenza n. -OMISSIS- del 2.11.1987, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, da cui risulta che “ la prova della commissione del menzionato reato da parte di ambedue gli imputati si desume in particolar modo dai seguenti elementi: - dal fatto indiscutibile che l’App. -OMISSIS- della Guardia di Finanza la sera del 27 marzo 1986, verso le 22,15 si portò con la propria autovettura (…) presso il deposito di carburanti della Soc. Italpetroli, sito fuori dal centro urbano di Civitavecchia, (…) pur essendo libero da impegni di servizio ed in borghese, e dopo avere arrestato il proprio veicolo in contiguità dal cancello di ingresso del deposito, con il cofano posteriore a ridosso del cancello stesso, scese dall’auto con due buste di plastica contenenti ognuno una «tanica vuota» (l’una da 25 litri e l’altra da 30 litri), avviandosi verso l’interno unitamente al custode (…) che evidentemente era andato a aprirgli il cancello (…)”;- dal singolare e quanto mai atipico comportamento dell’App. -OMISSIS-, che dopo essere stato sorpreso dall’equipaggio del Nucleo Mobile dei Carabinieri di Civitavecchia (…) mentre «armeggiava» intorno alla sua autovettura, in sosta a ridosso del cancello di entrata del deposito di carburanti, a fianco di altra autovettura di proprietà del custode, [dopo] avere gridato agli stessi di essere un «collega» (…), si dette alla fuga inspiegabilmente verso l’interno del deposito con le due «taniche» in mano, andandole a nascondere dietro un muricciolo…”;- del fatto che le «taniche» non erano destinate a contenere acqua potabile (…) perché i citati contenitori erano impregnati di carburante ”);che tale procedimento è stato definito in data 3.3.1987 per intervenuta amnistia con sentenza del Pretore di Civitavecchia e con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12.12.1989, n. -OMISSIS-;che a ciò ha fatto seguito l’avvio di un procedimento disciplinare di stato che si è concluso, in data 30.10.1991, con l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione: provvedimento impugnato innanzi a questo Tribunale ed annullato in sede giurisdizionale con sentenza n. -OMISSIS- del 12.10.2005;che in esecuzione di tale pronuncia l’Amministrazione ha, pertanto, reintegrato il ricorrente “ nel grado di appuntato (nella posizione di congedo) a decorrere dal 30 ottobre 1991 ”;che con determinazione del 19.11.2007 il ricorrente è stato valutato non idoneo all’avanzamento al grado superiore per l’anno 1988 e che il medesimo giudizio sfavorevole è stato espresso per gli anni 1989, 1990, 1991,1992, 1993, 1994, 1995 e 1996;che, relativamente agli anni 1992, 1994, 1995 e 1996, sono stati proposti autonomi ricorsi giurisdizionali.
Il giudizio relativo all’anno 1994 è stato definito, con rigetto del ricorso, da questo Tribunale, sez. IV, con sentenza del 3 luglio 2023, n. -OMISSIS-, non appellata.
A fondamento del ricorso, riguardante l’anno 1993, sono stati dedotti i seguenti motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la legittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e incompetenza in quanto “ la determina impugnata e il relativo allegato fanno […] esclusivo riferimento al parere ” della Commissione permanente, che all’opposto non avrebbe dovuto esprimere alcun parere in relazione all'idoneità del ricorrente all'avanzamento di grado, in quanto normativamente non previsto.
Inoltre, il provvedimento sarebbe affetto da carenza di motivazione in quanto non avrebbe consentito al ricorrente di conoscere le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa espressa nei suoi confronti, cioè del fondamento “ del giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per l'anno 1993, formulato dal competente Comandante di Corpo nei confronti del citato militare, ai sensi dell'art. 13 della L. 53/89 ”.
Il ricorrente ha, inoltre, contestato l'erronea applicazione del comma 6 dell'art. 13 della legge 53/1989, che avrebbe portato alla mancata valutazione per l’anno 1987.
Con il secondo motivo di ricorso si è stigmatizzata la superficialità dell’istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, in quanto identico agli altri precedenti giudizi di inidoneità espressi dalla amministrazione in relazione alla posizione del militare per gli anni 88-89-90-91-92;in sostanza, non si sarebbe adeguatamente preso in considerazione il “ lungo periodo di servizio nel corpo caratterizzato da un comportamento positivo dell'agente nell'espletamento delle proprie funzioni nel pieno rispetto dei doveri di fedeltà e di lealtà al corpo ”.
Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente ha censurato il contegno omissivo e tardivo dell’Amministrazione di appartenenza per non avere adottato i “ provvedimenti valutativi necessari alla ricostruzione della carriera del militare in termini giuridici ed economici (…) corrispondenti ai relativi emolumenti economici che avrebbe percepito qualora avesse assunto i gradi di appuntato scelto, vice brigadiere e brigadiere e dalla omessa e/o tardiva emissione dei provvedimenti valutativi ”;sotto diverso profilo, ha dedotto di aver subito un danno per la perdita di chance a causa della mancata progressione della carriera.
Si è costituito in giudizio per resistere, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale delle Guardia di Finanza, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 27 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Il primo motivo va disatteso, tenuto conto che la competenza della Commissione permanente ad esprimere il proprio parere in relazione all’idoneità dell’aspirante all’avanzamento al grado superiore è prevista dalla disciplina di cui all’art. 13, comma 7 della legge n. 53/1989, secondo cui “ i finanzieri scelti e gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore sono promossi previa valutazione di idoneità delle Autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento ”.
Va considerato che la deliberazione del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 211000/1330 del 28.8.1989, al punto 4, precisa che “ i militari che alla data di entrata in vigore della legge (8 marzo 1989) hanno maturato titolo per la promozione al grado superiore o per il conferimento della qualifica sono valutati secondo le procedure di cui al punto 3 lettera c) esclusa ”.
In altri termini, l’esito positivo del procedimento di avanzamento deriva, oltre che all’accertamento circa la sussistenza e maturazione dei requisiti all’uopo fissati, dalla “ previa valutazione di idoneità delle Autorità competenti ”, quest’ultima, secondo quanto stabilito dall’art. 1 della legge 1551/1942, volta a verificare che il militare abbia, nel corso della propria carriera, “ bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito ” e “ possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”.
Proprio a tal fine è, quindi, istituita, ai sensi dell’art. 31 della legge 212/1983, una commissione permanente chiamata a pronunciarsi sulla idoneità o meno dei valutandi al conferimento della promozione sulla base delle loro qualità e degli elementi risultanti dal complesso della documentazione caratteristica e matricolare, e ciò secondo il chiaro disposto di cui all’art. 13, comma 4 della legge 53/1989 (“ la qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4 ”).
Non è, dunque, ravvisabile il dedotto vizio di motivazione.
Del resto, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può essere soddisfatto anche attraverso la c.d. motivazione per relationem , cioè mediante il richiamo agli atti acquisiti al procedimento, purché esso si sia svolto nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni speciali, con il solo limite che siano intellegibili, nel testo del provvedimento finale, le circostanze di fatto e di diritto poste a suo fondamento e che l'interessato sia stato messo in condizione di visionare e acquisire in copia tutta la documentazione che ha condotto al giudizio negativo (cfr. TAR Lazio – Roma, 17 febbraio 2023, n. -OMISSIS-).
Insussistente è, poi, la violazione dell’art. 13, comma 6 della legge 53/1989.
Si deduce, infatti nel ricorso, quale ulteriore violazione di legge, l'erronea applicazione del comma 6 dell'art. 13 della legge 53 del 1989, “ con conseguente omessa valutazione dell'anno 1987 ”.
Tale censura è inammissibile per carenza di interesse, posto che non è qui censurato alcun atto relativo alla valutazione relativa all’anno 1987.
Neanche il secondo motivo può trovare accoglimento.
Giova preliminarmente richiamare il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui " le valutazioni svolte dalla Commissione di Avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale del G.A. è assai limitato, non potendo quest'ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al G.A. invadere l'ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di Avanzamento per gli ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. Pertanto, il Giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione, ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati. Specificamente, il sindacato del G.A. si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati ” (cfr. TAR Lazio – Roma, 8 luglio 2020, n. 7865).
Nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione resistente è da ritenere congrua e attendibile, posto che, dalla documentazione in atti, risultano nel provvedimento impugnato e nel relativo allegato (notificati in data 13/2/2017, cfr. all.to n. 1 al ricorso) esplicitate le ragioni a fondamento del giudizio di non idoneità consistenti nel fatto che l’interessato era già stato considerato inidoneo all’avanzamento negli anni passati poiché rimasto coinvolto in un procedimento penale, per fatti commessi in data 27/03/1986, per il reato di cui agli artt. 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 56 (delitto tentato), 624 (furto), 625 n. 2 (circostanze aggravanti), 61 n. 11 (circostanze aggravanti comuni) del codice penale, conclusosi, in primo grado, con sentenza di “ non doversi procedere in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per amnistia (1987);sentenza successivamente confermata in Appello e presso la Suprema Corte di Cassazione (12/12/1989) ”.
La commissione ha, inoltre, ritenuto che dall’autonoma disamina del carteggio afferente alla citata vicenda penale, emergevano forti controindicazioni afferenti alle qualità morali e di carattere.
In aggiunta sono statui considerati i giudizi emergenti dalla documentazione caratteristica (cfr. pag. 4 all.to n. 1 al ricorso).
Senza contare che l’apprezzamento della commissione avrebbe potuto condurre, come in effetti è accaduto, ad una valutazione negativa anche nell’ipotesi in cui non fosse stata pronunciata a carico del militare una sentenza di condanna in sede penale, come per il caso del ricorrente con riferimento all’intervenuta amnistia, tanto più se i comportamenti contestati hanno assunto un profilo disciplinare censurabile.
Non può dunque ritenersi irragionevole che l'Amministrazione abbia tenuto conto della condotta oggetto del procedimento disciplinare ai fini di in giudizio negativo sull’avanzamento di carriera del ricorrente.
Non è, perciò, fondato il rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe operato un giudizio pressoché acritico della posizione del militare.
La Commissione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha, dunque, valutato il profilo complessivo dell'odierno ricorrente, prendendo in considerazione sia i giudizi annotati nella documentazione caratteristica, sia gli aspetti di ordine morale e caratteriale, infine sintetizzando che le condotte tenute dal citato ricorrente fossero di gravità tale da prevalere sui giudizi positivi riportati nella documentazione caratteristica.
In sintesi, la valutazione, ad avviso del Collegio, risulta immune da profili di irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va respinto nel merito anche ai fini della proposta domanda risarcitoria, la quale, dunque, va conseguentemente disattesa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, che il ricorrente dovrà corrispondere all’Amministrazione resistente.