TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-01-30, n. 201200085
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N. 00085/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2011, proposto da:
R T, S C, P D T, G P, D Z, M A P, D Z, R P, A Z, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Rosario Infantino Avv. in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco;D Z;
contro
Regione Calabria, rappresentata e difesa dall' Avv.D B, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 92;
nei confronti di
Snam Rete Gas S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. F N, con domicilio eletto presso Daniela Grillo Avv. in Reggio Calabria, Vaia Castello N. 5;
per l'annullamento
del decreto n. 18667 del 23.12.2010 e del decreto n. 132 del 14.1.2011 di rettifica del precedente, emessi dalla Regione Calabria - Dipartimento 9 settore I, con il quale è stata disposta a favore di SNAM RETE GAS SPA l'imposizione di servitù e contestuale occupazione temporanea d'urgenza per la costruzione di un metanodotto denominato Derivazione per Benestare e Careri DN 200 (8")-24 bar sui fondi siti nel Comune di Platì.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della Snam Rete Gas S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe emessi dalla Regione Calabria e volti all’ asservimento coattivo dei beni immobili meglio specificati in atti, al fine della posa di un tratto di metanodotto interrato e all’occupazione temporanea delle aree ai fini dell’esecuzione dei lavori necessari.
Affidano il gravame ad articolate censure con le quali fanno valere la violazione dell’art. 52 octies, 20, 22 bis, e 23 del DPR 327/2001 (per aver disposto la Regione Calabria l’occupazione temporanea d’urgenza senza decreto motivato e senza aver dato atto di quanto previsto alla lettera “e-bis” dell’art. 23), la violazione dell’art. 3 ter del Dlgs 152/2006, nr. 152 e dell’art. 32 della Costituzione (per sussistenza di condizioni di pericolo rispetto al tracciato del tratto di condotta derivante dall’esistenza di abitazioni), nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituite sia la Regione Calabria che SNAM RETE GAS Spa, entrambe resistendo al ricorso di cui chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Aderendo alle tesi difensive delle parti resistenti, il ricorso è infondato e come tale va respinto.
I) Si premette, in fatto, che :
Ia) Il metanodotto in funzione della cui realizzazione sono stati adottati gli atti impugnati, denominato " Derivazione per Benestare e Careri DN 200 (8”), P=24 bar - Allacciamento Comune di San Luca DN 100 (4”), P=24 bar - Allacciamento Comune di Benestare DN 100 (4”), P=24 bar - Allacciamento Comune di Careri DN 100 (4”), P=24 bar ” (e che, secondo parte resistente, costituisce un opera di importantissimo rilievo strategico e che ha la finalità di allacciare alla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. i Comuni di San Luca, Platì, Benestare e Careri, aventi una popolazione complessiva di circa 13.000 abitanti e di assicurare eventuali ulteriori sviluppi del mercato del gas naturale nell’area interessata dal tracciato dell’opera), rientra nelle condotte di vettoriamento del gas naturale ad elevata pressione che corrono attraverso il territorio nazionale, sino ad allacciare -in genere- una rete di distribuzione cittadina attraverso la quale il gestore locale, a propria volta, consegna il gas a bassa pressione presso le singole utenze. Pertanto rientra tra le c.d. “infrastrutture lineari energetiche” soggette alle disposizioni di cui all’art. 52 bis e ss. del DPR 327/2001.
Per tale genere di opere, “ l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ” (art. 52 quater), che si conclude con una autorizzazione unica, che comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52 quater, comma 3).
Ib) In attuazione di queste ultime previsioni normative, la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera con apposizione del relativo vincolo sulle aree è stata disposta con Decreto Dirigenziale nr. 19694 del 5.11.2009, ed è in relazione a tale provvedimento che con l’impugnato decreto dirigenziale nr. 18667 del 23.12.2010 (rettificato con decreto nr. 132/2011) è stata imposta la servitù con contestuale occupazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del DPR 327/01.
Ic) Risultano essere stati adempiuti i seguenti adempimenti di procedimento: