TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-04-14, n. 202001374

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-04-14, n. 202001374
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001374
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2020

N. 01374/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01064/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2013, proposto da
F D M, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Principe Umberto n.35;

contro

Associazione della Croce Rossa Italiana, già Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota n.67710 del 29 novembre 2012 del “Servizio trattamento economico della Croce Rossa Italiana”, notificata il successivo 5 dicembre 2012, con cui si nega al ricorrente l'adeguamento stipendiale e la corresponsione degli arretrati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente di essere inquadrato con il grado di Maggiore nei ruoli del corpo Militare della Croce Rossa Italiana e comandante del X Centro di Mobilitazione CRI Napoli.

La detta promozione gli sarebbe stata riconosciuta in esito a ricorso proposto davanti a questo Tribunale, per la mancata promozione al grado di Maggiore. In esito alla sentenza del TAR n. 3089 del 22 aprile 2010, la Croce Rossa Italiana (CRI) comunicava al ricorrente il contenuto del decreto del Ministero della difesa n. 412/12/CRI del 2 luglio 2012 con il quale lo stesso veniva promosso con il grado di Maggiore con anzianità dal primo gennaio 2012.

Lamenta il ricorrente che malgrado il riconoscimento del grado e dell’anzianità l’Ente di appartenenza non ha mai provveduto ad adeguare lo stipendio ai sensi del d.P.C.M. 23/12/03 e alla corresponsione degli arretrati a far data dall’anzianità assoluta riconosciuta dal primo gennaio 2012.

In questa sede si impugna la nota n. 67710 del 29.11.2012 del Servizio trattamento economico e giuridico del personale della CRI, notificata il 5 dicembre 2012, con la quale si negava al ricorrente l’adeguamento stipendiale e la corresponsione degli arretrati, in particolare, per il blocco previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010.

A sostegno del proposto ricorso il ricorrente deduce: violazione dell’art. 36 Cost, violazione del d.P.C.M. 23/12/03, eccesso di potere per abnormità, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, sviamento. In particolare, espone il ricorrente, che il suo diritto ad ottenere le differenze stipendiali decorrerebbe dalla data del primo gennaio 2002 e cioè da quando doveva conseguire la promozione per cui le sue pretese economiche non rientrerebbero nelle limitazioni temporali previste per il triennio 2011-2013. Il ricorrente, infatti, già dalla sentenza avrebbe avuto diritto allo stipendio aggiornato.

Con il ricorso, infine, il ricorrente chiede che venga accertata la colpa dell’amministrazione e quantificato il danno ingiusto che avrebbe subito.

Si è costituita in giudizio la Croce Rossa Italiana eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice e per il resto affermando la infondatezza del ricorso.

Con ordinanza 2226/2018 è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto al momento della proposizione del ricorso il personale della CRI era equiparato al personale militare ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, 29 marzo 2017 n. 3988;
T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 luglio 2009 n. 1778;
Cons. St., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4283) e tale equiparazione è rimasta anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 178 del 2012 (“Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”) in forza dell’art. 5 del citato decreto, per cui il corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Con la medesima ordinanza è stato poi interrotto il giudizio in ragione della trasformazione giuridica della CRI in Associazione della Croce Rossa italiana, giudizio riassunto dal ricorrente in data 29 maggio 2019.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Preliminarmente deve considerarsi che il provvedimento dell’amministrazione viene impugnato, in particolare, nella parte in cui dispone che “ A seguito Vs istanza inoltrata via e-mail il 5 ottobre 2012, nella quale si richiede l'adeguamento economico per la promozione dell'Ufficiale in oggetto ed il pagamento delle differenze stipendiali relative agli anni pregressi, si comunica che la data del decreto di promozione in questione (02/07/2012) dalla quale questo Ufficio può adeguare la nuova retribuzione rientra nel blocco previsto dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 ”.

Sul punto deve considerarsi, condividendo la tesi esposta dall’amministrazione, che la data del decreto di promozione, il 02/07/2012 rientra nel blocco previsto dal D.L. n. 78/2010 e, pertanto, la promozione del ricorrente poteva produrre effetti solo ai fini giuridici ma non economici stante, appunto, il principio della cristallizzazione stipendiale al 2010.

Il legislatore, con il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, ha previsto al punto 1 dell'art. 9 che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare per il triennio 2011 - 2013 il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 e che le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011 - 2011 - 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Sul punto si è pronunciato anche il giudice amministrativo affermando che ai sensi dell’art.9, comma 21 del D.L. n.78 del 2010 (conv. in Legge n.122 del 2010), le promozioni disposte nel 2011 oltre che nel 2012 e 2013 per detto personale hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici (cfr. sul punto anche Corte Cost. n.96 del 2016).

Per quanto attiene poi al trattamento economico, con specifico riferimento alla decorrenza degli effetti economici in caso di promozione degli ufficiali, la norma è quella fissata dall'art. 131 del R.D. n. 484/1936, per la quale: " Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15, ovvero dal l° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza ".

In particolare, sul punto, si richiama il consolidato orientamento del giudice di appello secondo cui:

Ne’ a diversa conclusione la Sezione ritiene si possa addivenire facendo leva sulla ricordata decorrenza giuridica della promozione da data anteriore a quella di adozione del brevetto, in ragione del riferimento all’anzianità di servizio antecedente il provvedimento e ferma restando quella economica operante in conformità alle vigenti disposizioni normative (la erronea prassi pregressa di retrodatare anche gli effetti economici dei provvedimenti de quibus è stata oggetto di considerevole contenzioso, sfociato in sentenze e pareri unanimi che ne hanno stigmatizzato la illegittimità” ( Cfr. per tutti il parere C. Stato, sezione II, n. 241 del 2017).

Il riconoscimento economico per la promozione al nuovo grado deve essere correlato necessariamente alla data di assunzione dello stesso in concreto, in quanto solo da tale data il militare promosso può esercitare le responsabilità connesse con lo stesso (cfr. anche TAR Piemonte, 25 ottobre 2017, n. 1150)

E tale decorrenza è fissata dall’art.131 del R.D. 384 che per gli ufficiali dispone che il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto ê compresa tra il 10 ed il 15, ovvero dal 10 del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza (Cons. St., sez. II, n. 1347/2017).

In sostanza sussiste una normativa imperativa che determina la decorrenza delle spettanze economiche in termini puntuali e non coincidenti con la eventuale retroattività della promozione al grado.

Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

In ragione della complessità della questione sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

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