TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2016-03-01, n. 201600431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2016-03-01, n. 201600431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201600431
Data del deposito : 1 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00631/2012 REG.RIC.

N. 00431/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2012, proposto da:


M P, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Catanzaro, Via Buccarelli 27;


contro

Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. S M, S D, A D S, con domicilio eletto presso A D S in Catanzaro, Via Iannone N.5 Uff.Leg.Comune;

nei confronti di

M B, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Rodola', con domicilio eletto presso D R in Catanzaro Lido, viale Crotone N.118;

per l'ottemperanza del silenzio da parte dell'amministrazione comunale sulla diffida inoltrata dal ricorrente con la quale si richiedeva l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione (silenzio p.a.);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro e di M B;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Viste le note di repliche e chiarimenti depositati dal commissario ad acta su richiesta del Tribunale;

Vista la nota n. 30533 del 08/04/2014 con cui i tecnici incaricati dal commissario, Geom. Rosario Concolino e Geom. Salvatore Voci, congiuntamente ai rappresentanti della Polizia Municipale, Ten. Ferragina Gaetano e Brig. Lidia Peschi, trasmettevano “verbale di sopralluogo di accertamento di ottemperanza Ordinanza di Demolizione” a carico della ditta Bagnato Maria, prot. 30457 del 07/04/2014, con cui constatavano che “.le opere edilizie abusive riportate nell’Ordinanza di Demolizione di cui all’oggetto sono state interamente demolite..”;

Vista la nota prot. 32771 del 15/04/2014, con cui i tecnici incaricati comunicavano e precisavano, ad integrazione del precedente verbale del 07/04/2014, “che la Ditta Bagnato Maria ha demolito le opere abusive, ripristinando lo stato dei luoghi”;

Vista la relazione della Polizia Municipale del 06/03/2015 in cui si fa riferimento ad un “battuto in cls” sull’area in questione ma si precisa, altresì, “che comunque non risulta descritto né quantificato nella predetta Ordinanza..” e che sopra si riscontrava il posizionamento di una “tenda da campeggio;

Visto il verbale di verifica prot. n.15910 del 25/02/2015 dei tecnici incaricati dal commissario che confermano tutte le operazioni effettuate dagli stessi e dai vigili che avevano accertato l’ottemperanza dell’Ordinanza di Demolizione;

Considerato che l’effettivo stato dei luoghi antecedente all’abuso, non è mai descritto in nessun atto di accertamento e l’assunto che il “.terreno era destinato ad uliveto”;
si evince dai rilievi catastali, che tuttavia non possono costituire prova certa dello stato originario dei luoghi, ante operam, rispetto agli abusi edilizi commessi negli anni 2006-2007;

Ritenuto, con riferimento alle deduzioni del ricorrente circa l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo non demolito e della sua area di sedime, che i chiarimenti del commissario sono integralmente condivisi dal Collegio;

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