TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-07-02, n. 201306541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-07-02, n. 201306541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306541
Data del deposito : 2 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04773/2011 REG.RIC.

N. 06541/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04773/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4773 del 2011, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nli, Arianna Nli, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, Piazzale Don Minzoni, 9;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota della Croce Rossa Italiana, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, prot. Is-CRI/0003500 pervenuta al ricorrente in data 10 marzo 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CRI - Croce Rossa Italiana e del Ministero Della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, l’istante, caporal maggiore della Croce Rossa Italiana, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del 10 marzo 2011 con cui la CRI ha negato il passaggio al grado di sergente, richiesto in applicazione del D.lgs n. 196 del 1995 di riordino dei ruoli delle Forze Armate, ciò sul presupposto che gli avanzamenti al grado superiore del personale militare della CRI “ hanno luogo esclusivamente a scelta ”.

Al riguardo, il ricorrente ha proposto il seguente motivo:

- illogicità interna, violazione di legge, trattamento difforme di situazioni identiche.

La CRI ammette che il grado rivestito dall’istante equivale a quello di Caporal maggiore capo delle FF.AA.. Ciò significa che è la stessa Croce Rossa a riconoscere che l’istante ha ottenuto un avanzamento al grado superiore.

È, pertanto, erroneo il richiamo all’art. 1709 del codice dell’ordinamento militare secondo cui “ il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato «non idoneo», resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento “ in quanto, nel caso di specie, si invoca l’applicazione del D.lgs n.196 del 1995 di riordino dei ruoli delle FF.AA. (con conseguente equiparazione del grado di Caporal maggiore capo a quello di Sergente).

Del resto, lo stesso è avvenuto con riferimento ai militari M e Setth ai quali è stato riconosciuto l’avanzamento ai sensi del citato D.lgs n. 196 del 1995, pur essendo risultati per due volte inidonei nelle procedure a scelta.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 170/2013, sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti dalla CRI.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.

La CRI ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito mentre il ricorrente ha insistito per l’accoglimento.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il motivo di doglianza è infondato.

1.1 Il ricorrente invoca, in particolare, l’applicazione del D.lgs n. 196 del 1995 di riordino dei ruoli delle FF.AA. e, di conseguenza, di avere diritto al riconoscimento automatico del grado di Sergente, corrispondente a quello di Caporal maggiore capo del vecchio ordinamento.

Sul punto, è sufficiente osservare che, come sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 273/1999, la CRI è un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse, tanto che non risultano direttamente applicabili, senza una espressa previsione che lo sancisca, le norme che disciplinano le FF.AA..

Del resto, ciò risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 251) che ha ritenuto che “ non è possibile in via interpretativa estendere analogicamente al Corpo Militare della CRI le disposizioni vigenti per il personale militare delle FF.AA. ”.

1.2 Ciò posto, risulta corretto quanto affermato dalla CRI nel provvedimento impugnato con riferimento a tale profilo ed al conseguente richiamo dell’art. 1709 del codice dell’ordinamento militare secondo cui “ il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato «non idoneo», resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento “ (già art. 98 del R.D. n. 484 del 1936).

Con riferimento a tale aspetto, invero, non risulta smentito che il ricorrente è stato promosso al grado attualmente rivestito (Caporal Maggiore della CRI) nel 1988 e che, negli anni 1989 e 1990, è stato giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore tanto da essere escluso definitivamente dalla procedura, ai sensi dell’allora vigente art. 98 del R.D. n. 484 del 1936 (ora art. 1709 del D.lgs n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare).

Anche su questo punto, il riferimento contenuto della nota impugnata risulta corretto.

1.3 Altresì infondata in punto di fatto è la prospettazione del ricorrente laddove afferma di essere stato promosso al grado di Caporal maggiore capo, come risulterebbe dal trattamento economico ad egli riconosciuto.

La CRI, al riguardo, ha chiarito che l’attribuzione al Caporal Maggiore della CRI del trattamento economico del Caporal Maggiore Capo delle FF.AA. è la conseguenza della nuova equiparazione tra i gradi delle FF.AA. e quelli della CRI, intervenuta con l’ordinanza commissariale n. 819 del 18 ottobre 2000, proprio in ragione del riordino dei ruoli delle (sole) FF.AA, avvenuto con il D.lgs n. 196 del 1995.

In altre parole, il predetto riordino dei ruoli delle (sole) FF.AA, intervenuto con il D.lgs n. 196 del 1995, ha reso necessario procedere all’adozione di una nuova tabella di equiparazione con i corrispondenti gradi (non riordinati) della CRI, posto che il trattamento economico dei militari della Croce Rossa è parametrato sui gradi corrispondenti delle FF.AA. (ciò anche con riferimento alle insegne da porre sulle divise, come previsto dall’ordinanza commissariale n. 213 del 21 aprile 2005).

Da ciò emerge che non vi è stato alcun avanzamento bensì un mero riallineamento delle tabelle di equiparazione ove il grado di Caporal Maggiore della CRI è stato ritenuto corrispondente (sia dal punto di vista del trattamento economico che delle insegne del grado) a quello di Caporal Maggiore Capo delle FF.AA..

1.4 Nessuna disparità di trattamento può essere, altresì, imputata alla CRI con riferimento alla posizione del militare M in quanto, con ordinanza commissariale n. 45 dell’8 marzo 2013, la stessa Croce Rossa ha provveduto ad annullare, in via di autotutela, le promozioni al grado di caporal maggiore, sergente e sergente maggiore del predetto, avendo la CRI riconosciuto di averle effettuate in contrasto con il citato art. 98 del R.D. n. 484 del 1936 che non consente di far procedere nei gradi superiori coloro che sono stati giudicati, per due volte, non idonei all’avanzamento.

1.5 Per quanto riguarda, invece, la posizione del militare S, pure richiamato dal ricorrente a riprova della presunta disparità di trattamento, la CRI non ha rilevato alcuna irregolarità al riguardo.

Il Collegio non ha motivo di dubitare quanto affermato dalla Croce Rossa Italiana posto che il ricorrente, sia con il ricorso introduttivo sia con la memoria depositata in vista della pubblica udienza, nulla ha allegato al riguardo in maniera tale da far dubitare della correttezza dell’operato della Croce Rossa con riferimento a tale specifico aspetto.

In ogni caso, è nota ed univoca quella giurisprudenza che afferma che, in caso di condotte illegittime della pubblica amministrazione, non può essere invocata la sussistenza del vizio di eccesso di potere nella forma della disparità di trattamento in caso di mancata estensione ad altri soggetti di un’azione amministrativa non conforme ai parametri di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

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