TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-03-18, n. 201603399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-03-18, n. 201603399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603399
Data del deposito : 18 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06082/2012 REG.RIC.

N. 03399/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06082/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2012, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli Avv. Francoise Marie Pade, A C, F P V, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Agathemis in Roma, Via

XX

Settembre, 118;

contro

- ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ora IVASS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. D A M Z, M B, A S, M S, P M, con domicilio eletto presso D A M Z in Roma, Via del Quirinale, 21;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Attivita' Produttive, Ministero della Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell’ordinanza presidenziale n. 1847/12 del 14 maggio 2012 con cui è stato ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 310 co. 1 d.lgs. n. 209/05;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ora IVASS, del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Attivita' Produttive, Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che la difesa dell’IVASS ha rappresentato che, nelle more del giudizio, è intervenuto l’annullamento della gravata ordinanza, chiedendo la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere;

Rilevato che tale circostanza, in quanto pienamente satisfattiva, in modo coincidente all'originaria pretesa, ai sensi dell'art. 34 comma 4, c.p.a., dell’interesse azionato dal ricorrente e della posizione giuridico-soggettiva dedotta in giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che, in relazione alla presente vicenda contenziosa, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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