TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-08-26, n. 201604103

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-08-26, n. 201604103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604103
Data del deposito : 26 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2016

N. 04103/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D N R, quale erede di D N F P, rappresentato e difeso dall’avv. E A, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Calata S.Marco n. 4;

contro

- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- Comune di Giugliano in Campania, in persona del Commissario Straordinario, dott. F G, rappresentato e difeso dall’avv. G R, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Cesario Console n. 3;
- Soprintendenza Archeologica della Provincia di Napoli e Caserta, non costituita;
- Amministrazione Provinciale di Napoli, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso introduttivo: a) dell'Ordinanza n.182 del 24.11.2008, con la quale il Comune di Giugliano ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato e della relativa area di sedime di proprietà del ricorrente e riportata in catasto al foglio n.55 p.11e 175 e 176;
b) della Delibera di Giunta Comunale n.265 del 5.11.2008 che disposto la demolizione in danno dell'opera edilizia indicata nel punto sub a) che precede, ponendo a carico dei responsabili degli abusi la relativa spesa quantificata in euro 160.388,40;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: a) della Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 22.12.2006, con la quale il Comune di Giugliano ha approvato il progetto esecutivo relativo al 3° lotto nell'ambito del generale progetto di “Sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum (progetto di Parco e Museo Archeologico)”;
b) della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 27.03.1998, con la quale il Comune di Giugliano ha approvato il progetto esecutivo generale per la sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum;
c) delle Delibere del Consiglio Provinciale di Napoli n.ri 249 e 369 del 29.11.1996, con le quali sono stati approvati il progetto preliminare generale e quello esecutivo generale dell'intervento;
d) della Delibera della Giunta Provinciale n. 1938 del 13.11.1996, con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale per il recupero dell'antica Liternum;
e) del Decreto del Comune n. 3/BBAA del 19.03.1998 rilasciato ai sensi dell'art. 7 Legge n. 1497/1939;
f) dei pareri favorevoli (Decreti prot. n.ri 24997/2005 e 5/2006) rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio di Napoli sui progetti definitivi relativi al 1° e 2° lotto;
g) dei pareri favorevoli (Decreti prot. n.ri 24162/2006 e 28027/2005) rilasciati dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta sul progetto definitivo del 1° e del 2° lotto;
h) del Bando di Gara indetto dal Comune di Giugliano per l'affidamento dei lavori per la sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di Liternum 3° lotto, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 18.02.2009;
i) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente;

nonché,

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per la condanna del Comune di Giugliano al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dell’avvenuta demolizione del fabbricato riportato in catasto al foglio n. 55, p.lle 11, 175 e 176, nella misura di € 1.061.502,05, ovvero nella diversa somma ritenuta equa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 5064 del 26.9.2014;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. F G e uditi l'avv. E A per il ricorrente, l'avv. G P, per delega dell'avv. G R, per il Comune di Giugliano in Campania e l'avv. dello Stato D C per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con il ricorso introduttivo il sig. Raffaele Di Nardo, in qualità di proprietario di un fondo riportato in catasto al foglio n. 55 del Comune di Giugliano in Campania, p.lle 175 e 176, ora accorpate nell’unica p.lla 175, su cui il suo dante causa aveva edificato un fabbricato abusivo, ha impugnato la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime a seguito dell’inottemperanza a reiterate ordinanze di demolizione.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti ha inoltre impugnato gli atti, indicati in epigrafe, relativi alla sistemazione e valorizzazione dell’area archeologica dell’antica Liternum , nella quale ricadrebbe il fondo in questione.

Ha resistito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali.

Con sentenza n. 5064 del 26.9.2014, la Sezione, pronunciando in via definitiva sul ricorso e in via interlocutoria sui motivi aggiunti, ha giudicato infondati cinque dei sei motivi di impugnazione articolati con l’atto introduttivo del giudizio, tra i quali quelli contenenti censure contro il nulla osta della Soprintendenza archeologica alla sanatoria del fabbricato e il conseguente diniego di condono edilizio;
ha ritenuto, invece, meritevole di accoglimento il (quarto) motivo di censura, relativo al fatto che l’acquisizione del bene e dell’area di sedime era stata disposta per l’inosservanza di quattro ordinanze di demolizione divenute, intanto, definitivamente inefficaci per effetto della domanda di condono edilizio presentata dal de cuius del ricorrente il 1° aprile 1985 e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento acquisitivo (ordinanza dirigenziale n. 182 del 24.11.2008);
ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, pure proposta con il ricorso introduttivo, della delibera con cui il Comune aveva disposto la demolizione in danno dell’opera abusiva (cfr. § 1.8 della motivazione);
infine, in relazione ai motivi aggiunti, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune.

2. - In parziale esecuzione dell’ordine istruttorio, il Comune ha prodotto documenti in data 9.4.2015.

Con ordinanza collegiale n. 2373 del 24.4.2015 è stato assegnato per l’adempimento un ulteriore termine all’amministrazione comunale, la quale si è costituita in giudizio il 9.7.2015 e prodotto in pari data altri documenti.

3. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24.7.2015 e depositato il 25.7.2015, il ricorrente ha agito per la condanna del Comune al risarcimento del danno subito per l’avvenuta demolizione del fabbricato, asseritamente disposta in esecuzione del provvedimento di acquisizione annullato con la suddetta sentenza, passata in giudicato per omessa impugnazione in appello.

Sostiene il ricorrente che con la demolizione in danno del fabbricato, che, sebbene abusivo, sarebbe stato liberamente commerciabile in quanto oggetto di una richiesta di sanatoria, il Comune gli avrebbe cagionato un danno ingiusto e risarcibile, avendo agito con colpa grave – perché tenuto a conoscere l’orientamento, consolidato da tempo, secondo cui la presentazione della domanda di condono dopo l'adozione di un’ordinanza di demolizione rende quest’ultima inefficace –, senza instaurare alcun contraddittorio procedimentale o avergli consentito di agire a tutela delle proprie ragioni e senza che l'immediata demolizione fosse neppure giustificata dalla rappresentata necessità di realizzare un'opera pubblica (un Museo Archeologico), mai costruita, e che, come emerso dall'istruttoria compiuta nel presente giudizio, sarà delocalizzata in altro sito.

4. - Il Comune ha depositato ulteriori documenti il 6.4.2016 ed una memoria difensiva il 15.4.2016, cui ha fatto seguito una memoria di replica del ricorrente in data 27.4.2016.

5. – All’udienza pubblica del 17.5.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Dopo la sentenza parziale n. 5064 del 26.9.2014, tornano all’esame della Sezione, anzitutto, i (primi) motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso una serie di atti relativi alla realizzazione di un progetto di sistemazione e valorizzazione dell’antica città di Liternum che avrebbe previsto la costruzione di un museo archeologico su di un’area comprendente il fondo di sua proprietà.

Al riguardo, con la memoria del 15.4.2016, richiamando il contenuto di una nota della competente Soprintendenza depositata il 9.7.2015, il Comune ha rappresentato l’abbandono, da parte dell’amministrazione, del progetto originario di realizzazione del museo archeologico sull’area di proprietà di parte ricorrente (motivato dal fatto che è successivamente emerso che anch’essa è interna all’antico abitato, il che rende inopportuna la costruzione, onde salvaguardare l’integrità del sito archeologico).

Di ciò il ricorrente ha preso atto con la memoria di replica del 27.4.2016.

Pertanto, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a., il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. - Vengono, inoltre, all’esame i nuovi motivi aggiunti con cui, dopo l’avvenuto annullamento del provvedimento di acquisizione del fondo del ricorrente, questi ha chiesto il risarcimento del danno per l’abbattimento del suo fabbricato che sarebbe stato disposto in esecuzione del medesimo provvedimento (cfr. pag. 9 dei motivi aggiunti), affidando alla predetta memoria di replica la precisazione che l’antigiuridicità della condotta dell’amministrazione risiederebbe, in realtà, nell’aver eseguito la demolizione dell’immobile senza titolo autorizzativo (poiché la perdita di efficacia delle precedenti ordinanze di demolizione avrebbe richiesto il preventivo rinnovo degli atti diretti alla repressione dell’abuso), mettendo in atto un comportamento meramente materiale lesivo del suo diritto di proprietà.

Nella stessa memoria, il ricorrente, replicando al Comune secondo cui in ogni caso l’edificio sarebbe stato destinato all’abbattimento perché abusivo, precisa anche che il danno subìto è conseguente alla demolizione di un manufatto per il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, sarebbe stata presentata, in data 9.12.2004, una seconda domanda di condono, copia della quale sarebbe tra gli atti prodotti in giudizio dal Comune il 6.4.2016.

La domanda non merita accoglimento.

Il manufatto demolito era pacificamente abusivo;
altrettanto pacificamente era stato edificato su area interessata da vincolo archeologico;
il ricorso introduttivo del presente giudizio contro il diniego di condono ex lege n. 47/85 è stato respinto con la sentenza n. 5064/2014;
il ricorso proposto a suo tempo contro il diniego di nulla-osta della Soprintendenza è stato dichiarato perento con decreto n. 14834 del 19 ottobre 2011 (cfr. § 1.3 della motivazione della sentenza n. 5064/2014 cit.);
è stato già accertato, nel corso di questo giudizio, che la domanda di sanatoria del 2004 non contiene elemento alcuno che consenta di ricondurla all’immobile in questione, per le ragioni illustrate nella sentenza n. 5064/2014 (§ 1.6 della motivazione), non impugnata e comunque non smentita da ulteriori produzioni documentali.

Resta escluso, pertanto, che il fabbricato in questione, non commerciabile (né suscettibile di diversa utilizzazione economica, quale l’affitto o la locazione, giacché non ultimato o ultimabile) ed in ogni caso destinato ad essere abbattuto, potesse avere un valore economico oggi risarcibile.

Non sussiste neppure l’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria.

Come esattamente osserva nelle proprie difese l’amministrazione resistente, la legge n. 47/85 non collegava esplicitamente alla presentazione della domanda di condono edilizio la definitiva inefficacia del precedente ordine di demolizione, né ne imponeva espressamente la reiterazione. Il significato della disposizione è stato chiarito dalla giurisprudenza con una complessa opera interpretativa della quale è vivida testimonianza l’impegno ricostruttivo profuso nella motivazione del Consiglio di Stato (sez. II, 11 luglio 2007, n. 624/05) che questa Sezione, non a caso, ha richiamato per esteso nella precedente sentenza emessa in questa stessa controversia (sent. n. 5064/2014, al § 1.7.2) e la circostanza che, oramai, si tratti di orientamento consolidato nulla toglie al fatto che i repertori, in anni ancora molto vicini a quelli in cui l’amministrazione resistente ha proceduto, registrassero orientamenti di segno opposto, anche in sede di appello (cfr. C.G.A. Reg. Sicilia, s.g., 5.12.2002, n. 651).

Trattandosi, dunque, di una normativa di formulazione incerta, che all’epoca poteva ancora dirsi oggetto d’interpretazioni contrastanti, va riconosciuta la scusabilità dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa nella sua applicazione.

3. – Le spese complessive del giudizio, sciogliendo così la riserva formulata nella sentenza n. 5064/2014, vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza del ricorrente e del Comune e della natura di mero rito della pronuncia sulla domanda proposta nei confronti dell’amministrazione statale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi