TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-16, n. 202107245

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-16, n. 202107245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107245
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2021

N. 07245/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2020 REG.RIC.

N. 00057/2020 REG.RIC.

N. 00064/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2020, proposto da
F C, M L, A M, A M, G M M, C R, rappresentati e difesi dagli avvocati A R C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R C in Roma, via Vittoria Colonna, 39;

contro

Covip - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Genertellife S.p.A. non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, proposto da
Genertellife S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R C in Roma, via Vittoria Colonna, 39;

contro

Covip - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 64 del 2020, proposto da
Antonello D'Amato, rappresentato e difeso dagli avvocati A R C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R C in Roma, via Vittoria Colonna, 39;

contro

Covip - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Genertellife S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 56 del 2020:

- della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga ai ricorrenti una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alle note di trasmissione prot. nn. 4760, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766 del 17 ottobre 2019 aventi ad oggetto “PIP “Futuro Attivo – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, “Nuova Pensione – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”, “BG Previdenza attiva – Piano Individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” e “ Pensionline – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, gestiti da Genertellife S.p.A. – Comunicazione dell’esito del procedimento”, notificati ai soggetti interessati via pec in data 22 ottobre 2019;

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della sanzione:

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle irregolarità del 4 ottobre 2019;

- delle lettere di contestazione prot. nn. 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 del 25 marzo 2019 notificate agli interessati in pari data;

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato presso la Società comunicati con nota prot. n. 950 del 14 marzo 2019;

- della nota COVIP prot. 2278 del 16 maggio 2019 nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta la documentazione attinente all’accertamento ispettivo;

- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” della COVIP;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

nonché, in subordine,

per la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie ammontanti a complessivi 29.800,00 euro (pari alla somma delle sanzioni irrogate a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione)..

quanto al ricorso n. 57 del 2020:

- della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga agli Amministratori e alla soc. Genertellife S.p.A. (quale soggetto obbligato in solido) una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 4771 del 17 ottobre 2019, notificati alla Società via pec in data 22 ottobre 2019, nonché unitamente alle note di trasmissione agli Amministratori prot. nn. 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766;

- della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga ai Sindaci e alla soc. Genertellife S.p.A. (quale soggetto obbligato in solido) una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata vigilanza sul rispetto della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 4772 del 17 ottobre 2019, notificati alla Società via pec in data 22 ottobre 2019,

nonché unitamente alle note di trasmissione ai Sindaci prot. nn. 4767, 4768 e 4769;

- della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga al Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici (“PIP”) e alla soc. Genertellife S.p.A. (quale soggetto obbligato in solido) una sanzione amministrativa pecuniaria – ex art. 5, comma, del d.lgs. n, 252/2005 – per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto da parte della Società della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 4773 del 17 ottobre 2019, notificati alla Società via pec in data 22 ottobre 2019, nonché unitamente alla nota di trasmissione al Responsabile dei PIP prot. n. 4770;

tutte aventi ad oggetto “PIP “Futuro Attivo – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, “Nuova Pensione – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”, “BG Previdenza attiva – Piano Individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” e “ Pensionline – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, gestiti da Genertellife S.p.A. – Comunicazione dell’esito del procedimento”;

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della sanzione:

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle irregolarità del 4 ottobre 2019;

- delle lettere di contestazione prot. nn. 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101 e 1102 del 25 marzo 2019 notificate agli interessati in pari data;

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato presso la Società comunicati con nota prot. n. 950 del 14 marzo 2019;

- della nota COVIP prot. 2278 del 16 maggio 2019 nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta la documentazione attinente all’accertamento ispettivo;

- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” della COVIP;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

nonché, in subordine, per l’annullamento

della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.050,00 euro all’Amministratore Francesco Procaccini.

nonché, in subordine,

per la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate (ammontanti a complessivi 38.600,00 euro, pari alla somma delle sanzioni comminata a ciascun organo sociale);.

quanto al ricorso n. 64 del 2020:

- della Deliberazione della Commissione del 16 ottobre 2019 nella parte in cui irroga al ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria – ex art. 5, comma, del d.lgs. n, 252/2005 – per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto da parte della Società della Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”, unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 4770 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto “PIP “Futuro Attivo – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, “Nuova Pensione – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”, “BG Previdenza attiva – Piano Individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” e “ Pensionline – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione”, gestiti da Genertellife S.p.A. – Comunicazione dell’esito del procedimento”, notificati al soggetto interessato via pec in data 22 ottobre 2019;

nonché, per la parte relativa alla irrogazione della sanzione:

- del parere reso dal Comitato per l’esame delle irregolarità del 4 ottobre 2019;

- della lettera di contestazione prot. n. 1102 del 25 marzo 2019 notificato all’interessato in pari data;

- degli esiti dell’accertamento ispettivo effettuato presso la Società comunicati con nota prot. n. 950 del 14 marzo 2019;

- della nota COVIP prot. 2278 del 16 maggio 2019 nella parte in cui non ha consentito l’accesso a tutta la documentazione attinente all’accertamento ispettivo;

- della Deliberazione del 30 maggio 2007 recante il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” della COVIP;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

nonché, in subordine,

per la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in ciascun giudizio della COVIP - Commissione Vigilanza Fondi Pensione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Negli odierni ricorsi, agiscono in giudizio (nel nr. RG 57/2020) la società Genertellife S.p.A. (“Genertellife” o “Società”) – compagnia del Gruppo Generali, iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione che, in relazione al sistema di previdenza complementare gestisce Piani Individuali Pensionistici (“PIP”), nonché i componenti del relativo Consiglio di Amministrazione (RG nr. 56/2020), ed il Responsabile dei suddetti PIP (RG nr. 64/2020).

I ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali la COVIP ha loro irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della ravvisata violazione della Circolare nr. 250 dell’11 gennaio 2013, recante il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”).

Precisano che I PIP sono strumenti previdenziali che consentono, al pari dei fondi pensione, di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico come tali soggetti alla vigilanza che la COVIP esercita ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Per l’esercizio delle suddette funzioni, la Commissione acquisisce dati ed informazioni per via informatica (sistema INFOSTAT-COVIP) con periodicità mensile, trimestrale ed annuale, secondo le modalità descritte nel Manuale approvato con Circolare nr. 250 dell’11 gennaio 2013 (che prevede e disciplina termini, modalità di rappresentazione dei fenomeni, standard operativi).

Nel sistema descritto, è compito degli organi delle forme pensionistiche predisporre adeguati presidi organizzativi del processo di produzione delle informazioni: la mancata o tardiva produzione delle informazioni richieste, la reiterata trasmissione di un numero significativo di dati errati o non attendibili, di segnalazioni non trattabili sotto il profilo informatico, costituiscono, nell’ambito dell’attività di vigilanza, un elemento di valutazione dell’organizzazione del soggetto vigilato, che può dar luogo a interventi anche di carattere sanzionatorio.

Nel quadro normativo appena descritto la COVIP riscontrava un’errata predisposizione dei presidi organizzativi relativi all’invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, che imputava a responsabilità dei ricorrenti quando invece sarebbero dipesi da altri e diversi fattori, non conoscibili dagli Amministratori, che avrebbero portato ad un’errata interpretazione dei rilievi riferiti alle segnalazioni e compromesso la tempestività nell’adozione di misure correttive da parte del soggetto responsabile delle segnalazioni stesse.

Secondo i ricorrenti, le violazioni sarebbero state loro imputate a puro titolo di responsabilità oggettiva, in violazione del d.lgs. n. 252/2005, nonché della l. n. 689/1981, applicabile anche alle sanzioni COVIP.

A tali fini, espongono in fatto che – in relazione a quattro tipi di “piani individuali pensionistici di tipo assicurativo” meglio specificati in atti – la COVIP rilevava in merito al processo di produzione e trasmissione delle informazioni oggetto delle segnalazioni statistiche e di vigilanza di cui al richiamato Manuale, adottato con la Circolare n. 250: i.) l’accertamento di gravi disfunzioni nei presidi organizzativi di tale processo, tali da determinare il non corretto invio delle segnalazioni periodiche mensili, trimestrali e annuali previste dal Manuale e l’omessa tempestiva correzione degli errori che si sono prodotti;
ii.) l’assenza di una figura dirigenziale responsabile delle attività di elaborazione delle segnalazioni statistiche da inviare alla COVIP;
iii.) l’attribuzione a un dipendente della funzione di referente e gestore delle segnalazioni alla COVIP, senza necessità per lo stesso di riportare a una figura dirigenziale;
iv.) l’assenza di obblighi di reporting in materia e la mancata tempestiva informazione da parte di tale referente ai dirigenti della Società o al Responsabile dei PIP in merito ai rilievi comunicati dalla COVIP sulla erronea attività compiuta;
v.) la mancata previsione di idonei flussi informativi nei riguardi del Responsabile dei PIP in ordine ai rilievi formulati dalla COVIP relativamente a tale attività.

L’Amministrazione della Società, nel partecipare al procedimento, sosteneva che l’errore nell’invio delle segnalazioni non fosse dipeso dall’assetto organizzativo della Società stessa o dal mancato esercizio della vigilanza, bensì esclusivamente da condotte del Preposto non conoscibili dagli Amministratori (in quanto nessuna informazione in merito alle stesse era mai stata fornita e né vi era mai stato alcun segnale di allarme in merito all’esistenza di criticità in relazione a tale attività di segnalazione) in presenza anzi di rassicurazione positiva circa l’inesistenza di criticità, con conseguente impossibilità di configurare alcuna responsabilità a loro carico.

La COVIP disponeva l’archiviazione del procedimento sanzionatorio solo per uno dei punti di contestazione (inerente la raccolta delle adesioni al PIP BG PREVIDENZA ATTIVA), mentre per il resto, disattendendo le osservazioni dei ricorrenti, ravvisava la sussistenza della violazione del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione irrogando ai componenti del Consiglio di Amministrazione una sanzione pecuniaria pari a 4.050,00 euro ciascuno, elevata a 5.500,00 euro per l’Amministratore Delegato e quindi ammontante a complessivi 29.800,00 euro.

Avverso i provvedimenti impugnati, vengono dedotte le seguenti ragioni di censura.

1) Violazione del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio dei ricorrenti, dei principi del giusto procedimento, della conoscenza degli atti istruttori e del principio di separazione tra funzioni istruttorie decisorie, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ss. della l. n. 689/81, dell’art. 7 della l. n. 241/90, dell’art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005, dell’art. 24, comma 1, della l. n. 262/05, dell’art. 3, comma 2, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Convenzione EDU.

I ricorrenti richiamano le modifiche apportate alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel d.lgs. n. 252/2005, per effetto del d.lgs. n. 147/2018, entrato in vigore il 1 febbraio 2019, che demanda ad un Regolamento (attualmente sottoposto alla procedura di consultazione pubblica) la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative;
e che dispone che alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2018 (come quelle in esame che si riferiscono al periodo tra 1 gennaio 2018 e 30 maggio 2018), continuano ad applicarsi le norme del d.lgs. n. 252/2005 previgenti, tra le quali il Regolamento del 2007 che viola il principio di separazione tra le funzioni istruttorie e le funzioni decisorie, essendo il Direttore Generale della COVIP titolare della formulazione della contestazione dell’illecito (parte istruttoria del relativo procedimento, art. 3, comma 2, Regolamento 30 maggio 2007) ed allo stesso tempo, chiamato a partecipare “senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione” stessa ex art. 14, comma 2, lett. b), che integra la fase decisoria del procedimento.

Inoltre, ai ricorrenti sarebbe stato impedito l’accesso integrale alla documentazione riguardante l’accertamento ispettivo, in quanto la “Relazione dell’attività ispettiva eseguita nei confronti di Genertellife spa con riguardo ai PIP Futuro Attivo, Nuova Pensione, BG Previdenza Attiva e Pensionline” veniva trasmessa con numerose parti omissate.

Viene anche lamentata l’insufficienza delle audizioni sotto diversi profili, con particolare riguardo alla mancata audizione degli Amministratori non esecutivi in sede ispettiva, che avrebbe determinato una lesione del loro diritto di difesa, tanto che essi ricevevano una sanzione maggiore di quella irrogata a carico del Responsabile dei PIP, sentito in ispezione.

2) Tardività della contestazione: violazione e falsa applicazione della Deliberazione 30 maggio 2007, dell’art. 14 l. 689/81, dell’art. 97 Cost., dei principi di efficienza, buon andamento e certezza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi sulla partecipazione e dei principi del giusto processo anche sotto il profilo dei tempi del procedimento.

Il provvedimento sanzionatorio sarebbe viziato anche dall’omessa notifica della contestazione entro il termine di novanta giorni dall’accertamento dei fatti ex art. 3, comma 2, del Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie. Nel caso di specie l’attività ispettiva veniva intrapresa il 30 maggio 2018 e si concludeva il 4 febbraio 2019, dopo 9 mesi nonostante il breve periodo oggetto di accertamento (1° gennaio 2018/30 maggio 2018);
le contestazioni agli organi della Società avvenivano il 25 marzo 2019. Secondo i ricorrenti, il termine della contestazione decorrerebbe da quando la medesima attività si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere;
ovvero, nel caso di specie, non potrebbe esser fatto coincidere con la conclusione dell’accertamento ispettivo avvenuto il 4 febbraio 2019, bensì già dai primi incontri con i gruppi ispettivi nel corso dei quali – come risulta dalla Relazione Ispettiva – la Commissione ha acquisito piena conoscenza della condotta poi contestata alla Società.

3) Insussistenza di responsabilità della Società, del Consiglio di Amministrazione e del Responsabile dei PIP.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 ss. l. n. 689/81, dell’art. 19-quater, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005 sotto il profilo dell’assenza dell’elemento soggettivo, violazione e falsa applicazione della Circolare n. 250 dell’11 maggio 2013. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, contraddittorietà, insufficienza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza.

Secondo i ricorrenti, gli errori nell’invio delle segnalazioni statistiche e di vigilanza non potrebbero in alcun modo essere ascritti all’assetto organizzativo della Società o alla mancata vigilanza sull’efficacia dello stesso, bensì alla sola condotta negligente del Preposto, non conosciuta e non conoscibile dagli Amministratori, con conseguente insussistenza di una loro responsabilità colposa.

In particolare quest’ultima non sarebbe configurabile sotto diversi profili.

Quanto agli Amministratori privi di deleghe, la colpa potrebbe consistere solo nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui e nel non essersi attivati diligentemente al fine di evitare l’evento. Tale colpa non potrebbe essere, invece, in alcun modo integrata dalla mera mancanza di conoscenza del fatto altrui, se questo non era conoscibile da parte degli Amministratori medesimi o addirittura ne veniva assicurata la corretta funzionalità. Quanto agli amministratori forniti di deleghe, la responsabilità potrebbe sussistere solo laddove fosse riscontrabile un inadempimento degli obblighi imposti agli Amministratori dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente a tal fine che le scelte gestionali degli stessi si siano rivelate erronee, non conformi alle best practices ed eventualmente dannose per la società. Peraltro, ove il fatto illecito dannoso non fosse direttamente riconducibile allo stesso Amministratore, la natura colposa della responsabilità dovrebbe presupporre una concreta conoscibilità da parte di quest’ultimo dell’altrui condotta illegittima e, pertanto, la mancata rilevazione di eventuali “ segnali di allarme ” connessi al fatto illecito, nonché la mancata attivazione da parte dell’Amministratore al fine di impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose. L’errore nell’invio delle segnalazioni sarebbe dipeso dalla sola condotta del Preposto, non conoscibile dai ricorrenti che, sulla base di diffusi rilievi di fatto che sono esposti in atti, non avrebbero potuto riscontrare “ segnali di allarme ” legati alle negligenti e antidoverose condotte da questo poste in essere. Gli odierni ricorrenti avrebbero fornito prove atte a superare la presunzione di colpa prevista dall’art. 3 della legge n. 689/1981 per chi pone in essere o manca di impedire un fatto vietato mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo.

4) Sussisterebbe altresì un erroneo apprezzamento delle controdeduzioni presentate dai membri del Consiglio di Amministrazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria.

I provvedimenti sanzionatori sarebbero inficiati da una omessa o insufficiente motivazione in quanto non risultano controdedotte o comunque esaminate le osservazioni procedimentali.

5) In subordine, in ordine all’importo della sanzione irrogata, sussisterebbe violazione e falsa applicazione dell’art. 19-quater, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 252/05, degli artt. 3 e ss. l. n. 689/81, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Si è costituita la COVIP in ognuno dei giudizi sui ricorsi in epigrafe che resiste alle azioni di annullamento delle quali chiede il rigetto e deduce quanto segue.

Dopo aver riepilogato in fatto le premesse del procedimento sanzionatorio, replica alle censure avversarie evidenziando che, quanto al primo motivo di ricorso (commistione tra funzioni istruttorie e decisorie del Direttore Generale) la mera partecipazione del Direttore Generale alle riunioni della Commissione (che avviene senza diritto di voto) non è di per sé idonea a creare una commistione di funzioni o di influenzare l’ambito decisionale della Commissione stessa (che è deputata ad irrogare la sanzione), come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza che richiama a proprio favore.

Peraltro, nel caso di specie, la stessa archiviazione delle contestazioni relative alla violazione dell’art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, in riferimento al “BG PREVIDENZA ATTIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE”, sarebbe prova dell’effettività del contraddittorio instaurato nel corso del procedimento sanzionatorio.

Circa l’asserito tardivo e non pieno accesso agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’impugnazione della nota COVIP del 15 maggio 2019, di riscontro all’istanza di accesso, avrebbe dovuto, come noto, essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della stessa, con l’effetto che tutte le doglianze relative all’accesso agli atti, formulate in questa sede, dovrebbero essere respinte per inammissibilità e tardività.

In ogni caso, le lettere di contestazione notificate ai ricorrenti, già contenevano ogni elemento di fatto e di diritto tale da soddisfare completamente il principio di piena conoscenza degli atti istruttori e, pertanto, a porre pienamente in essere il proprio diritto di difesa.

Nessun rilievo avrebbe di fatto comportato l’apposizione degli omississ nella Relazione, avendo peraltro le parti piena disponibilità di tutti i documenti preparatori.

Quanto alla lamentata mancata audizione degli Amministratori non esecutivi e dei Sindaci durante l’ispezione, posto che nessun obbligo gravava sul gruppo ispettivo di attivare, in tale sede, audizioni con tutti i predetti soggetti. Gli stessi, in ogni caso, avrebbero dovuto essere tenuti informati, dal referente individuato dalla Società, circa l’andamento dell’ispezione e gli ambiti esaminati e avrebbero potuto, ove interessati, chiedere di essere sentiti. Comunque, la loro mancata audizione in sede ispettiva non avrebbe leso in alcun modo il loro diritto di difesa, che ha trovato nelle controdeduzioni la sede idonea per il suo esercizio.

Quanto alla presunta illegittimità della sanzione comminata al Responsabile, inferiore rispetto a quelle comminate agli Amministratori senza delega, la COVIP avrebbe tenuto debitamente conto di ciò che lo stesso ha prodotto in sede di controdeduzioni in merito ai controlli effettivamente effettuati circa le segnalazioni statistiche e di vigilanza, risultando tali controlli non del tutto mancanti, bensì incompleti.

Quanto al profilo della tardività della contestazione, la difesa di COVIP evidenzia che l’ispezione è iniziata il 30 maggio 2018 e si è conclusa il 4 febbraio 2019 con la lettera di chiusura ispezione a firma del Responsabile del Gruppo ispettivo, mentre con nota prot. 950 del 14 marzo 2019 sono stati comunicati alla SOCIETÀ gli interventi da porre in essere;
quindi, si sofferma diffusamente sui presupposti della concreta esigibilità della contestazione, che è dipesa dallo svolgimento di indagini complesse, individuando nel 4 febbraio 2019 la conclusione, formale e sostanziale, dell’accertamento ispettivo, da cui far decorrere i termini, pienamente rispettati dalla COVIP, per la notificazione delle contestazioni.

Quanto ai presupposti della colpa degli organi sanzionati, la difesa della COVIP rileva quanto segue.

La fattispecie avrebbe a riguardo non già un numero limitato di errori, come asserito nei ricorsi, ma di numerosi messaggi di anomalia inviati dalla COVIP, sia al preposto sia all’indirizzo PEC indicato dalla SOCIETÀ nel modulo di accreditamento all’applicativo INFOSTAT-COVIP, che sono stati colpevolmente ignorati dal Consiglio di amministrazione a causa dell’inadeguatezza della struttura organizzativa predisposta per ottemperare agli adempimenti relativi alla produzione e trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e alla gestione e monitoraggio dei relativi flussi informativi.

La COVIP si sofferma diffusamente sui relativi presupposti che illustra con riferimento alle prassi operative aziendali e sui comportamenti che sarebbero stati necessari.

Non sussisterebbero, per le medesime ragioni, le denunciate carenze di motivazione in rapporto alle osservazioni presentate nel Regolamento.

Quanto all’importo delle sanzioni (ultimo motivo di gravame) non sussisterebbero violazioni del principio di proporzionalità, né i presupposti per una loro riduzione, in quanto esse sono state determinate in misura ampiamente inferiore alla media della forbice edittale, tenendo in debito conto tutti gli elementi del caso, oltre che le iniziative e i contegni riparatori che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver assunto successivamente all’intervento ispettivo, volti a ripristinare l’osservanza del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013. Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi.

Con note di udienza, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, chiedendo altresì di prendere parte alla discussione orale della causa.

Nella pubblica udienza del 5 maggio 2021, sentito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nell’odierno giudizio, i ricorrenti agiscono per l’annullamento delle sanzioni che la COVIP ha loro comminato per la violazione degli obblighi informativi necessari alle funzioni di vigilanza e monitoraggio dei FIP di cui la Società Genterlife Spa è titolare.

Preliminarmente, i ricorsi sono da riunirsi per l’evidente connessione oggettiva ed, in parte, soggettiva, comuni essendo i presupposti in fatto e le ragioni di doglianza.

Riuniti i ricorsi, il gravame è infondato e va respinto, trovando le difese della COVIP la piena condivisione del Collegio.

Invero, come si vedrà meglio oltre, la particolare tenuità dell’importo delle sanzioni è espressiva di una corretta e proporzionata valutazione, nell’affermazione della responsabilità delle parti, di tutte le circostanze che i ricorrenti allegano quali scusanti o quali esimenti, come pure di quelle che rappresentano soprattutto nel terzo motivo di ricorso in ordine al rapporto tra Preposto, inadempimenti degli obblighi informativi e di trasmissione periodica dei dati, organizzazione aziendale e prassi operative.

Ciò induce a ritenere del tutto recessive le argomentazioni critiche che sono sviluppate a fondamento delle censure da parte dei ricorrenti, posto che la commisurazione delle sanzioni si rivela pienamente corrispondente ad una circostanza nella quale sono stati valutati comportamenti positivi posti in essere dalla Società, tali da rassicurare circa la non ripetibilità in futuro delle inadempienze agli obblighi comunicativi e di raccolta dati di cui si tratta, ma non da escludere la responsabilità attuale degli organi sociali circa la loro avvenuta insorgenza.

I) Quanto al primo motivo di ricorso, come correttamente rilevato dalla difesa della COVIP, la giurisprudenza ha riconosciuto che la mera compartecipazione del Direttore Generale alle riunioni della Commissione, essendo senza voto, non comporta ex se una alterazione dello schema di separatezza tra le funzioni istruttorie e di “accusa” che il Direttore disimpegna, con quelle decisorie di erogazione delle sanzioni che spettano alla Commissione (vedasi ex plurimis, le sentenze di questa Sezione nr. 2481/2020 e nr. 08876/2020).

Anzi, la partecipazione del Direttore Generale alle riunioni della COVIP assolve ad un normale modulo di raccordo tra le risultanze dell’istruttoria e la valutazione decisoria che ne consegue che non presenta (assente ogni altra deduzione in fatto) una violazione dei principi denunciati dai ricorrenti.

Questi ultimi si soffermano su elementi di fatto che denoterebbero in concreto l’effetto di alterazione della neutralità delle decisioni, anche sotto il profilo del difetto di partecipazione (e quindi di violazione del contraddittorio e della par condicio tra la funzione inquisitoria e la rappresentazione delle ragioni difensive degli incolpati), ma senza esito.

Infatti, quanto alla pretesa lacuna di accesso agli atti, in disparte le eccezioni di tardività che la COVIP ha formulato, resta non comprovato quali riflessi possano avere esplicato in fatto gli “ omississ ” sulla Relazione istruttoria, dato che i ricorrenti disponevano di tutti i materiali acquisiti. Le sanzioni sono scaturite, peraltro, dall’apprezzamento di elementi noti ai ricorrenti, con il che deve escludersi sotto ogni profilo che residuasse un interesse di questi ultimi alla conoscenza integrale della Relazione Ispettiva.

Quanto alla mancata audizione degli Amministratori senza delega, la difesa della COVIP ha sufficientemente illustrato come le differenze di sanzione rispetto al Responsabile fossero giustificate dalle misure che quest’ultimo ha messo in atto e come, in ogni caso, le deduzioni difensive degli Amministratori siano state esposte negli scritti difensivi, con la conseguenza che la doglianza, sul punto, si rivela, ancora una volta, meramente formale.

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dei termini di notifica della contestazione (90 giorni, ex art. 3, comma 2, del Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie) che, secondo i ricorrenti, decorrerebbero da quando la contestazione stessa avrebbe potuto essere comminata, ovvero all’inizio delle attività ispettive (30 maggio 2018), non già al termine di esse (4 febbraio 2019), significando che queste ultime si sono protratte per 9 mesi nonostante il breve periodo oggetto di accertamento (1° gennaio 2018/30 maggio 2018).

Si tratta di una censura puramente formale ed infondata: come puntualmente evidenziato dalle difese di COVIP, il presupposto della contestazione delle inadempienze riscontrate ha richiesto complessi accertamenti, specie in ordine alla consistenza delle prassi e delle regole interne della Società, volti proprio alla più attenta valutazione di tutte le circostanze idonee a denotare in concreto anche le condizioni di esigibilità di comportamenti diversificati.

Ne deriva che non sussistono i presupposti per ritenere che la concreta piena cognizione delle risultanze dell’istruttoria fosse maturata prima della conclusione dell’istruttoria stessa, né, del resto, la difesa di parte ricorrente dimostra che l’istruttoria sia stata condotta in maniera superflua o ridondante le effettive esigenze di indagine.

Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono esenti da ogni profilo di tardività.

III) Circa il terzo ordine di censure (con le quali, nel merito delle sanzioni, si contesta la esigibilità di un comportamento lecito alternativo da parte degli Amministratori e si sostiene che questi ultimi avrebbero posto in essere tutto quanto era in loro potere per prevenire le disfunzioni contestate, imputabili solo alla responsabilità del Preposto), il gravame si fonda essenzialmente su una prospettata imputazione della responsabilità delle violazioni ai ricorrenti a titolo oggettivo, che risulta affidata ad argomenti smentiti in concreto dalle difese della COVIP e dall’analisi dei documenti di causa.

Deve premettersi che, ai fini del rispetto degli obblighi informativi che presiedono al servizio di vigilanza e controllo che la COVIP è chiamata ad esercitare, i titolari di cariche di governo o di controllo interno delle società soggette al controllo della stessa COVIP sono investiti di obblighi organizzativi assimilabili a vere e proprie obbligazioni di risultato, dipendendo la prassi aziendale interamente dalla loro decisione e capacità organizzativa, essendo quest’ultima il naturale precipitato del principio di libertà dell’impresa.

Ciò comporta che, una volta rilevate le inefficienze o le inadempienze, queste ultime sono elemento idoneo a fondare una vera e propria presunzione di inadeguatezza della organizzazione aziendale, che spetta agli organi sociali vincere, offrendo la prova positiva dell’avvenuta adozione di misure opportune e sufficienti “ex ante” l’inconveniente e che dunque quest’ultimo si è verificato per ragioni non vincibili secondo l’esigibile diligenza del caso concreto.

Nella fattispecie odierna, l’Amministrazione della Società sostiene che si sarebbe verificata proprio quest’ultima circostanza, ma i relativi argomenti sono inadeguati a dimostrarlo.

Secondo la Società, nel corso degli accertamenti ispettivi sarebbe emerso che, anche a seguito dei cambiamenti intervenuti a decorrere dal giugno 2017, le modalità di gestione dei dati da parte del sistema INFOSTAT-COVIP (la “Piattaforma”) portavano il Preposto – pur proseguendo ad alimentare la Piattaforma entro i termini normativamente prescritti – ad interpretare i rilievi di volta in volta inviati da COVIP, ed i relativi solleciti, come mere anomalie di sistema. Si sarebbero generate incongruenze nella elaborazione dei dati analitici, che non venivano evidenziate nei dati di sintesi nel formato originale excel , con la conseguenza che l’Autorità riceveva le segnalazioni incomplete ovvero inesatte. Tali incompletezze ed inesattezze, peraltro, sarebbero state generate da un numero limitato di errori, tutti prontamente “sanati” già in corso di ispezione;
il Preposto non le rilevava posto che erroneamente considerava solo i dati di sintesi che si presentavano coerenti e riteneva si trattasse di anomalie di sistema derivanti dalle nuove modalità di invio delle segnalazioni. Il medesimo Preposto, poi, per sua negligenza, contribuiva all’incremento della mole di rilievi da parte di COVIP, non indagando le ragioni sottostanti i solleciti stessi.

Così sarebbe stata la condotta del Preposto a peggiorare progressivamente la situazione, dal momento che non solo non investigava sulle ragioni dei continui solleciti, ma conseguentemente permetteva il cumularsi di solleciti inevasi.

Già la stessa trattazione della questione da parte dei ricorrenti conferma che, da un lato, non sono state adottate le misure esigibili per il caso di specie così come, dall’altro, le descritte interferenze organizzative tra adempimenti imputabili al Preposto e funzioni di organizzazione e controllo di competenza degli Organi sanzionati (e della stessa Società, pertanto), hanno giustificato l’applicazione di sanzioni in lieve ammontare.

Infatti, come puntualmente evidenziato dalla difesa della COVIP, l’infrazione non è derivata da casi isolati o episodici, bensì da una omissione sistematica di adempimenti che è proseguita nonostante numerosi messaggi di anomalia che la COVIP inviava – tramite il sistema di rilevazione e quindi servendosi dell’appropriato ambiente di lavoro e rilevazione dei dati – non solo al Preposto, ma anche all’indirizzo PEC della Società (appositamente indicato nell’apposito accreditamento all’applicativo INFOSTAT – COVIP).

Gli organi sanzionati, essendo destinatari diretti delle rilevazioni di errore trasmesse dalla COVIP, erano pertanto nella piena conoscenza diretta degli inconvenienti e, secondo l’ordinaria diligenza (ancor più radicata nel caso di specie dalla competenza professionale degli organi della società), avrebbero dovuto porre in essere tempestivi ed idonei riscontri, mancando i quali il Preposto ha di fatto potuto perseverare nell’inadempimento.

In sostanza, il fondamento della responsabilità colpevole della Società e dei suoi Amministratori è stato correttamente ricondotto alla mancanza di una struttura adeguata a prevenire ed a reagire tempestivamente ad inadempimenti del Responsabile, dato che a quest’ultimo era stato affidato ogni compito;
con conseguente inadeguatezza della struttura e della prassi aziendale di prendere tempestiva contezza delle criticità concernenti gli obblighi informativi.

Deve pertanto affermarsi, in adesione a quanto dedotto dalla COVIP, che è fonte di responsabilità degli organi sociali l’affidamento ad un singolo dipendente di responsabilità di adempimenti inerenti l’assolvimento degli obblighi di cui alla Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 (ovvero obblighi di rilevazione delle informazioni statistiche e quantitative dei PIP, funzionali all’attività di vigilanza svolta dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, nonché di produzione e diffusione di informazioni statistiche sul settore previdenziale), poiché, in difetto, si creano le condizioni per consentire ad un singolo dipendente, non di livello dirigenziale, di compromettere l’intero processo di trasmissione informativa nei confronti dell’Autorità di vigilanza di riferimento.

Non vale, poi, a sostenere una posizione differenziata la diversità di ruoli tra amministratori con e senza delega: mentre quest’ultima condizione può incidere, astrattamente, su un riscontro “a valle” delle criticità, non è certamente rilevante in ordine alla decisione di struttura, ovvero a quelle valutazioni ed adozione di conseguenti misure organizzative che servono a presidiare adeguatamente l’effettiva strutturazione di meccanismi di controllo e reazione alle segnalazioni di irregolarità.

Ne deriva non solo l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, ma anche del quarto motivo (laddove viene lamentata una violazione dell’obbligo di motivazione per non essere state puntualmente controdedotte tutte le osservazioni presentate, con argomentazione la cui natura formale è resa evidente dall’esposizione che precede) e dell’ultimo motivo (essendo, come già ampiamente indicato prima, le sanzioni del tutto proporzionate all’effettiva rilevanza dell’inadempimento in ordine ai presupposti distinti di colpevolezza di ciascun componente degli organi sociali odierno ricorrente e della stessa Società).

I ricorsi, pertanto, vanno respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene comunque conto della sostanziale coincidenza delle censure nei tre ricorsi riuniti.

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