TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-17, n. 202207107

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-17, n. 202207107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207107
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 07107/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2022, proposto da
B T, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società cooperativa Perla Rara a.r.l.., rappresentata e difesa dagli avvocati G S, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Camposano, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dei provvedimenti prot. nn. 0011529 e 0011530 di data 29 novembre 2021, con il quale il Comune di Camposano ha disposto la decadenza/revoca delle autorizzazioni n. 02 e n. 03 per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, intestate alla Società Cooperativa Perla Rara s.r.l. poi trasferite alla Best Rome Travel s.r.l.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Camposano ha “dichiarato decadute” (e conseguentemente revocate) le autorizzazioni n. 2/2016 e n. 3/2016 rilasciate rispettivamente in data 15 gennaio 2020 alla società Best Travel s.r.l. (nella persona dell’amministratore unico B T) e alla Cooperativa Perla Rara s.r.l. (in persona dell’amministratore unico B T).

In particolare, l’amministrazione ha evidenziato in motivazione l’insussistenza in entrambi i casi del “ requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività di NCC ovvero la disponibilità di una rimessa all’interno del territorio comunale ” come prescritto dalla legge n. 21/1992 e dal regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38/2002;
da quanto precede il Comune ha ritenuto realizzati i presupposti per la decadenza/revoca dei titoli in questione.

Premette in fatto la ricorrente di essere un’imprenditrice che opera da anni nel settore del servizio di noleggio con conducente “ in qualità di amministratore unico della società BT Tour sas ” e di essere “ Presidente e amministratore unico della società cooperativa Perla Rara ”.

Espone, inoltre, di essere “ titolare di ben due autorizzazioni amministrative, rispettivamente la n. 02/2016 rilasciata in data 15 gennaio 2020 e la n.03/2016 rilasciata, in data 20 novembre 2015, dal Comune di Camposano, alla Cooperativa Perla Rara s.r.l. nella Persona dell’Amministratore Unico B T e conferita poi alla Best Travel Rome s.r.l. tramite l’utilizzo degli autoveicoli Mercedes Vito 113 Combi extra l long Crew, targati EX076GL e EX093GL ” e che:

- “ per i veicoli suindicati….ha predisposto contratti di comodato per le annualità 2020/2021, nelle rimesse site in Camposano, Viale Siciliano s.n.c., di proprietà della Ditta Vetrano, per le quali corrisponde un importo annuo pari ad euro 360,00 ”;

- “ medio tempore…in data 22 e 23 marzo 2021 ha formalizzato richiesta al Protocollo Imprese del Comune di Camposano, per la sostituzione di automezzi sulle autorizzazioni n.2/2016 e n.3/2016 altresì richiesta di trasferimento degli automezzi da Cooperativa Perla Rara a.r.l. a Best Travel Rome s.r.l. ”;

- ciò, nondimeno, il Comune ha avviato e concluso il procedimento di revoca delle autorizzazioni in parola.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Non si è costituito il Comune intimato.

A seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione il Comune di Camposano ha depositato la nota del 1° giugno 2021 della Polizia Municipale prodromica agli atti impugnati.

La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 628 del 24 marzo 2022 successivamente riformata dal Consiglio di Stato sul presupposto della gravità del pregiudizio e della necessità di approfondire nel merito i motivi di ricorso (ordinanza n. 2921/2022).

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Oggetto della presente controversia sono i provvedimenti con i quali il Comune di Camposano ha revocato le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente in capo alle società sopra menzionate per il venir meno del presupposto dell’esistenza di una sede e di una rimessa per lo stazionamento delle autovetture nel territorio comunale.

Gli atti sono stati, infatti, adottati a seguito dell’accertamento effettuato dalla Polizia municipale la quale con la nota del 1° giugno 2021 (citata nelle premesse) ha comunicato quanto segue:

- gli agenti “ si sono recati presso la sede operativa della Cooperativa Perla Rara in via Siciliano s.n.c. ”;

- ivi hanno “ constatato la presenza di un deposito giudiziario gestito dalla ditta individuale “Vetrano Luigi Francesco ”;

- gli agenti hanno “ chiesto notizie al sig. Vetrano Luigi circa l’esistenza della sede operativa della suddetta cooperativa. Lo stesso ha riferito che già da quasi due anni la cooperativa in oggetto non aveva rinnovato il contratto di affitto ”;

- “ la figlia, amministratrice della ditta individuale “Vetrano Luigi Francesco” “ha confermato che la Cooperativa Perla Rara ha effettivamente avuto la sede operativa presso la ditta da lei amministrata fino al mese di dicembre 2019 (con contratto annuale) ed allo scadere del contratto nel mese di dicembre 2019 non ha più rinnovato ”;

- che da “ quanto precede dall’1.1.2020 la Cooperativa Perla Rara in liquidazione non ha più una sede operativa in questo Comune ”.

Il Comune ha, quindi, revocato le licenze per mancanza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge n. 21/1992 e dal vigente regolamento comunale per mantenere le licenze.

Osserva il Collegio che a mente dell’art. 8, comma 3 della citata legge “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”;
inoltre, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 “ La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”.

Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale risulta che la società di cui è titolare la ricorrente non ha più la sede operativa presso il deposito giudiziario gestito dalla ditta Vetrano.

Sulla questione la ricorrente si difende sia in punto di fatto sia in punto di diritto.

In punto di fatto afferma di essere in possesso del requisito in questione essendo “ gli automezzi stazionati nella rimessa della ditta Vetrano ” Al riguardo, l’interessata deposita l’attestazione firmata dal titolare della ditta che la società “ parcheggerà ” presso il deposito per l’anno 2020 e per l’anno 2021, allegando la fattura di pagamento del canone corrisposto emessa nel settembre 2021.

In punto di diritto rappresenta che “ la legge n.21/1992 non fa alcuna menzione espressa circa la tipologia, di luogo idoneo al ricovero dell’autovettura, in quanto la ratio dell’obbligo di rimessa risiede nel divieto di stazionamento sulla pubblica via (che è riservato ai taxi ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modificazioni). Il ricovero all’interno del parcheggio, garantisce, pertanto, il pieno rispetto della legge ”.

La prospettazione non può essere condivisa.

La legge n. 21/1992 è chiara nel richiedere che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e, che detti requisiti devono permanere nel tempo.

Nella fattispecie, dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale risulta che la società titolare della licenza non ha più la sede operativa nel territorio comunale. Tale conclusione non è smentita dalle allegazioni della ricorrente che si limita (a tutto concedere e senza spiegare le ragioni delle affermazioni della titolare del deposito) a dimostrare di avere la possibilità di parcheggiare le autovetture presso il deposito della ditta Vetrano.

Ritiene il Collegio che ciò non sia sufficiente a integrare i presupposti per mantenere la licenza richiesti dalla legge 21/1992 che si riferisce non solo al parcheggio ma anche alla sede operativa del vettore.

In particolare, come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Bolzano, n. 18/2020) “ Nella disciplina della legge quadro n. 21/1992, l'obbligo di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali ”.

In tale quadro, l’amministrazione una volta constatato che la società non aveva più la sede operativa (e verosimilmente nemmeno l’autorimessa) nel territorio comunale non poteva fare altro che revocare la licenza rectius dichiararne la decadenza.

Destituito di fondamento anche il secondo motivo di ricorso.

L’eventuale mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (dall’avvio dello stesso) non inficia di per sé la legittimità degli atti adottati (cfr. ex multis T.A.R. Brescia n. 257/2022).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Stante la mancata costituzione del Comune intimato nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi