TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-06-03, n. 202300548
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 00548/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2022, proposto da
S A e B B, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
a) del decreto prot. P-PI/L/N/2020/100604 adottato il 02.12.2021 e notificato il 16.03.2022 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pisa, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata il 19.06.2020;
b) della nota prot. 15785 del 16.03.2022 del Dirigente dello SUI di Pisa, meramente confermativa del decreto 02.12.2021, con cui, a fronte della richiesta di convocazione delle parti per la definizione del procedimento di emersione, è stato comunicato che l’istanza di emersione è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data 02.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. Banushaj Beqir è beneficiario della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020 ai fini dell’assunzione come operaio agricolo addetto al settore della silvicoltura con impiego a tempo indeterminato, presentata il 19.06.2020 da Ahmeti Sami in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale esercente la silvicoltura e l’utilizzo di aree forestali, quest’ultimo in possesso di permesso CE per lungosoggiornante rilasciato dalla Questura di Parma in data 08.11.2017.
2 - A seguito di richiesta di informazioni essi venivano a sapere, con nota dello SUI di Pisa prot. 15785 del 16.03.2022, che “ l’istanza è stata chiusa con provvedimento di rigetto ITL in data 02.12.2021 correttamente notificato agli interessati ”, sostenendo che “ stante la irreperibilità dei destinatari ai recapiti indicati in domanda, si è provveduto a notificare il provvedimento di rigetto in data 03.03.2022 all’indirizzo pec dell’impresa di cui è titolare il sig. Ahmeti Sami ”. Con l’occasione i ricorrenti venivano a conoscere l’atto di rigetto della domanda di emersione per mancata integrazione della documentazione necessaria allo svolgimento del procedimento (codice ATECO impresa, retribuzione convenuta, fatturato azienda, durc).
3 - I ricorrenti impugnano i suddetti atti, avanzando nei loro confronti le seguenti censure:
- con il primo motivo censurano la mancanza di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo lo stesso del tutto omesso nei confronti del lavoratore e non risultando valido quello effettuato nei confronti del datore di lavoro;ciò perché non è sufficiente il riferimento alla irreperibilità del datore di lavoro agli indirizzi conosciuti, non essendo stata posta in essere la procedura di notifica per gli irreperibili di cui all’art. 143 c.p.c e non essendo valida la notifica presso l’indirizzo pec dell’impresa risultante dalla camera di commercio (registro INIPEC diverso da quello REGINDE tenuto dal Ministero della Giustizia);
- con il secondo motivo evidenziano nel merito il possesso dei requisiti di legge per accedere alla regolarizzazione.
4 – Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pisa si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
5 – Con ordinanza n. 378 del 2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata in ricorso. Con ordinanza della Sezione Terza n. 5342 del 2022 il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare di rigetto di questa Sezione, accogliendo la domanda cautelare di parte ricorrente ai fini del riesame, rilevando che “ il ricorso non appare prima facie manifestamente infondato e che risulta, comunque, dirimente il danno grave ed irreparabile che deriverebbe per i ricorrenti, ma anche per le finalità perseguite dalla legge, da una reiezione della domanda di emersione adottata senza previa verifica della eventuale sussistenza delle condizioni necessarie ai fini del suo accoglimento ”, così che la domanda cautelare merita accoglimento “ ai fini del riesame della domanda di emersione previa valutazione delle ragioni espresse dagli interessati nell’ambito dei previsti moduli di partecipazione procedimentale ”.
6 – Alla pubblica udienza del 6 aprile 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
7 – Con ordinanza collegiale n. 360 del 7 aprile 2023 il Collegio evidenziava che “ dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso, poiché il provvedimento di rigetto gravato risulta notificato all’indirizzo pec del datore di lavoro in data 3 marzo 2022, mentre il ricorso risulta notificato in data 14 maggio 2022 ”, “ provvedendo quindi ad assegnare alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione ”. Parte ricorrente non ha ritenuto di depositare memorie. L’Avvocatura dello Stato ha prodotto memoria e versato in atti relazione della Prefettura di Pisa del 2 maggio 2023 nella quale, da un lato, si ribadisce che “ il provvedimento di rigetto è stato notificato alla pec del datore di lavoro in data 03/03/2022, così come da ricevuta di consegna che si allega nuovamente alla presente (all. 1) ”, mentre dall’altro si rileva che l’amministrazione ha proceduto al riesame, come disposto dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5345 del 2022 e che, in esito a parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la Prefettura stessa “ ha notificato un nuovo preavviso di rigetto dell’istanza all’avvocato del datore di lavoro, nonché del lavoratore, con nota prot. n. 15426 del 3 aprile u.s. (all. 2), a seguito della quale le parti le parti non hanno presentato alcuna ulteriore documentazione e/o osservazione ” ed ha quindi adottato il nuovo provvedimento di rigetto, versato in atti e già notificato alle parti.
Alla luce dei fatti sopra rappresentati, deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché è stato emanato nuovo atto di rigetto della pretesa dei ricorrenti, con l’effetto che l’eventuale accoglimento del presente ricorso, avente ad oggetto il precedente diniego, non porterebbe loro alcuna utilità. Le spese di giudizio devono essere compensate, stante la natura processuale della presente decisione.