TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 2024-12-20, n. 202400927
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2024
N. 00927/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2024, proposto da:
Ibs S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Curto e Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia del Ministero Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti
Energyq1bess S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto di asservimento del 25 luglio 2024 con determinazione urgente dell’indennità di esproprio per causa di pubblica utilità, relativo ai terreni siti nel Comune di Settimo San Pietro, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, unitamente all’Avviso dell’esecuzione del predetto decreto notificato alla ricorrente soltanto in data 7 novembre 2024 per conto della ENERGYQ1BESS S.r.l., recante il suindicato decreto di asservimento, nella parte in cui ricomprendono gli immobili di proprietà del ricorrente siti in agro del Comune di Settimo San Pietro, distinti nel Catasto Terreni, Foglio 18, Particelle 950 e 951;
- del decreto n. 55/15/2023 del Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Dipartimento per l’Energia c/o il Ministero dell’Ambiente, mai notificato alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale, anche se non espressamente richiamato negli atti impugnati, ma comunque lesivo delle prerogative della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi