TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-05-28, n. 202410790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-05-28, n. 202410790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410790
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 10790/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09513/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9513 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via C. Monteverdi, 20;

contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria dell'inadempimento

di AGEA in relazione all'istanza formulata dall'avv. Sergio Bellotti per conto del sig. -OMISSIS- con note del 29 luglio 2022 e 26 settembre 2022, aventi il medesimo tenore, nonché per la declaratoria dell'obbligo di AGEA a provvedere sulle predette istanze e diffide;

in subordine, per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- con il quale AGEA ha dichiarato di non poter accogliere l'istanza formulata dall'avv. Sergio Bellotti per conto del sig. -OMISSIS- con note del 29 luglio 2022 e 26 settembre 2022, aventi il medesimo tenore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 26 giugno 2023 e depositato in data 3 luglio 2023 il ricorrente ha agito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in merito alle istanze inoltrate con note del 29 luglio 2022 e 26 settembre 2022, aventi il medesimo tenore, volte ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione delle erogazioni prot.-OMISSIS-, disposto ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 228/2001 ed il ripristino del pagamento delle somme da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a partire dal 28 novembre 2017, data del provvedimento di sospensione, per la complessiva somma di euro 198.987,07.

In subordine, ha chiesto l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- con il quale AGEA ha dichiarato di non poter accogliere l’istanza formulata dall’avv. Sergio Bellotti per conto del sig. -OMISSIS- con le suddette note del 29 luglio 2022 e 26 settembre 2022.

Con un unico motivo di gravame ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 41 e 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 L. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.

In particolare, ha esposto che con il provvedimento -OMISSIS- AGEA ha sospeso, ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 228/01, i procedimenti di erogazione dei contributi dovuti al -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo era stato oggetto di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 316 ter c.p.;
che, tuttavia, il relativo processo penale è stato definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n. -OMISSIS-, con la quale è stato dichiarato il “non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 531 c.p.p.

Con il gravato provvedimento -OMISSIS-, AGEA ha affermato che “ Allo stato, risulta, quindi, che questa Agenzia ha avviato un’analitica istruttoria al fine di valutare compiutamente i fatti oggetto delle contestazioni. Solo all’esito di tale attività, necessaria per giungere al definitivo acclaramento dei fatti, e alla quale non viene preclusa la partecipazione da parte dell’interessato, questa Amministrazione sta procedendo con l’emissione del provvedimento di accertamento del proprio credito, nonché con la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita ” concludendo con il ritenere che “ le motivazioni fin qui rappresentate dalla scrivente non consentono alla stessa di accogliere l’istanza avanzata ”.

Il ricorrente ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a., qualificando tale provvedimento quale atto meramente soprassessorio, come tale elusivo del termine di conclusione del procedimento ex art. 2, legge n. 241/90. In subordine, ne ha chiesto l’annullamento.

Con apposita memoria, si è costituita AGEA, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.

Agea ha osservato che la nota del 27/04/2023 non deve essere qualificata come diniego dell’istanza formulata dall’avv. Bellotti, trattandosi di mera nota informativa “ con cui l’Agenzia ha comunicato lo stato del procedimento istruttorio avviato nei confronti del Sig. -OMISSIS- consentendo espressamente la partecipazione da parte dell’interessato a tale attività, fino all’emissione del provvedimento di accertamento del credito o di archiviazione ”.

Con sentenza parziale n. -OMISSIS- questo Tribunale ha dichiarato il ricorso avverso il silenzio inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che con il sopra citato provvedimento -OMISSIS- l’amministrazione resistente ha effettivamente riscontrato le suddette istanze inoltrate con note del 29 luglio 2022 e 26 settembre 2022, dichiarando espressamente di non poter accogliere l’istanza avanzata dal ricorrente ed evidenziando, da un lato, l’irrilevanza della sentenza penale n. -OMISSIS- stante l’autonomia dei due procedimenti e, dall’altro, di aver avviato un’analitica istruttoria al fine di valutare compiutamente i fatti oggetto delle contestazioni.

Con riferimento alla domanda di annullamento proposta in via subordinata la citata pronuncia ha disposto la conversione del rito, dovendo la stessa essere trattata con rito ordinario ex art. 32 c.p.a. e rinviando all’udienza pubblica del 14 maggio 2024.

In vista della suddetta udienza, con memoria depositata il 12 aprile 2024 il ricorrente insiste nel chiedere al Tar la fissazione di un termine entro il quale l’Amministrazione deve concludere il procedimento, alla luce del carattere non definitivo della nota -OMISSIS- con la quale Agea ha riscontrato le istanze con le quali il ricorrente chiedeva la restituzione dei contributi comunitari recuperati, ovvero sospesi, per euro 198.987,07.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Sul silenzio questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza parziale n. -OMISSIS-. Ne consegue la preclusione ad una nuova pronuncia sulla denunciata inerzia dell’amministrazione.

Restano, pertanto, da scrutinare le censure avverso la nota -OMISSIS- per vizi propri.

Sotto questo profilo il ricorrente deduce i vizi di violazione degli artt. 41 e 97 Cost. ed eccesso di potere per illogicità in quanto Agea, con la nota gravata, protrarrebbe la sospensione delle erogazioni fino all’accertamento in via amministrativa dei requisiti in capo al ricorrente, benché il giudice penale si sia già espresso in merito alla indebita percezione di contributi comunitari dichiarando prescritti i reati contestati.

Il gravame è infondato.

Ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 228/2001 I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari ”.

Nel caso in esame non vi è stato alcun accertamento dei fatti in sede penale, atteso che i reati si sono estinti per intervenuta prescrizione già in pendenza del giudizio di primo grado.

Ne consegue la necessità che Agea completi l’accertamento dei requisiti per fruire dei contributi comunitari che le compete in base all’art. 3 d.lgs. 228/2001 (ora sostituito dall’art. 4 d.lgs. 74/2018) nella sua qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Con la nota gravata, peraltro, Agea, dopo avere rilevato che la decisione del giudice penale si fonda esclusivamente sulla intervenuta prescrizione dei reati, non sussistendo i presupposti per l’assoluzione ovvero di un accertamento negativo della condotta contestata, e rivendicando la completa autonomia del procedimento amministrativo rispetto al procedimento penale, informa il ricorrente che “sta procedendo all’emissione del provvedimento di accertamento del proprio credito, nonché con la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita” e che “(s)olo all’esito di tale attività, necessaria per giungere al definitivo acclaramento dei fatti, e alla quale non viene preclusa la partecipazione da parte dell’interessato” Agea emetterà il provvedimento di accertamento del proprio credito e la richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita.

La sentenza dichiarativa della prescrizione che il ricorrente oppone ad Agea non ha certamente effetti vincolanti extrapenali (vedi artt. 651 e ss. c.p.p.) né nel procedimento amministrativo, né in altri giudizi, lasciando impregiudicati i poteri di gestione e valutazione di competenza dell’organismo per l’erogazione degli incentivi di cui si tratta.

Per quanto osservato il ricorso va respinto.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

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