TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-10-12, n. 201710264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-10-12, n. 201710264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710264
Data del deposito : 12 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2017

N. 10264/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06401/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6401 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc BRT Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L S e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto del 10 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2016), recante “Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), del decreto legislativo n. 261/99”, nonché di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto, ivi comprese le note dell’AGCOM n. 55429 dell’8.7.2015, n. 75344 del 5.11.2015 e n. 1437 del 13 gennaio 2016, nonché ove occorra, “in parte qua”, le delibere dell’AGCOM n. 688/15/CONS del 16.12.2015, n. 92/16/CONS del 24.3.2016 e n. 145/16/CONS del 19.4.2016;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. F. Romani e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso all’odierno vaglio collegiale (atto spedito a notifica in data 19.5.2016 e depositato il 26 maggio successivo) la società BRT S.p.a. (già Bartolini S.p.a.) ha esposto e argomentato quanto segue.

Essa è un importante corriere espresso nazionale e svolge l’attività di autotrasporto merci per conto terzi, spedizione, deposito e logistica sotto il marchio “BRT Corriere Espresso”.

Essa, inoltre, è munita dell’autorizzazione generale di cui all’art. 6 d.lgs. 22.7.1999, n. 261, come risultante dalle note dell’allora Ministero delle Comunicazioni prot. DGCA/7/2/988 del 19.3.2002 e prot. DGSRP/2/DVT/ dell’8.1.2007 nonché del Ministero dello Sviluppo Economico DGRSP/II/AB/AUG/156/2000 del 6.12.2012.

La società ricorrente sostiene, tuttavia, di avere richiesto la predetta autorizzazione generale soltanto in via “cautelativa”, in quanto la normativa di settore presenta notevoli incertezze ma, in realtà, essa non ritiene di svolgere “servizi postali” in senso proprio (i dubbi sulla natura di “servizio postale” dell’attività di corriere espresso, quale è quella esercitata da BRT, risultano confermati dall’ordinanza di questo TAR n. 2179 del 16.2.2016 che ha rimesso alla Corte di Giustizia UE una specifica questione interpretativa sulla Direttiva 97/67/CE per comprendere se, nell’ambito applicativo di essa e nella nozione di “servizio postale” adottata dalla Direttiva, possa includersi anche l’attività dei corrieri espresso, onde assoggettarla all’obbligo dell’autorizzazione).

Il decreto ministeriale impugnato si fonda sull’art. 2, comma 14, d.lgs. n. 261 del 1999 come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011 a mente del quale, gli operatori del settore postale debbono contribuire agli oneri necessari al funzionamento dell'Agenzia - Autorità di regolamentazione del settore postale (coincidente oggi con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), “mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio [dell'AGCom]. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia” (art. 2, comma 14, lett. b), del Decreto 261/99).

La citata “Agenzia”, chiamata dal predetto d.lgs. a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale, prima ancora della sua attivazione, è stata soppressa dall’art. 21 del d.l. 201/2011, convertito con Legge. n. 214/2011, che ha attribuito le funzioni, ad essa originariamente riferite, all'AGCOM, Autorità attualmente deputata ad esercitare, oltre alle “storiche” funzioni regolatorie nel settore delle telecomunicazioni, anche compiti di regolazione e di vigilanza del settore postale tramite la propria “Direzione Servizi Postali”.

L’art. 2 del d.lgs. 261/99 prevedeva che, in fase di prima attuazione, fosse un decreto del MEF (di concerto con il MISE) a stabilire l’ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, art. 2 cit., da trasferire, insieme al personale, dalla Direzione Generale per la regolamentazione del settore postale del MiSE, alla nuova “Agenzia” (in realtà mai entrata in funzione) e anche, in aggiunta alle risorse predette, la misura del contributo “…di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4” (v. art. 2, comma 14, lett. b).

Prevedeva infatti testualmente il comma 18 dell’art. 2 cit. che “18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di attività dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 14 può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi dell'Agenzia”.

Il MISE, tuttavia, senza la previa adozione del decreto del MEF di cui al precitato comma 18 dell’art. 2 e prima del provvedimento impugnato nella presente sede, ha adottato il decreto del 26 gennaio 2016 che, ai sensi del comma 14 dell'art. 2 del d.lgs. n. 261 del 1999, ha fissato la misura del contributo a carico degli operatori postali per gli anni 2012, 2013 e il 2014 - da calcolare, rispettivamente, sul bilancio degli esercizi 2010, 2011 e 2012 – e stabilito i relativi termini di versamento.

Tale decreto è stato annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 1929 del 10 febbraio 2016 che, in accoglimento del ricorso di BRT S.p.a., ha annullato il decreto predetto

(analogo ricorso proposto dalla società NEXIVE è stato accolto da questo TAR con sentenza n. 1931/2016, che ha dato accoglimento al ricorso n.r.g. 5034/2015).

Nelle more del giudizio d’appello, proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’AGCOM avverso la menzionata sentenza, con l’oggi avversato decreto 10 marzo 2016, il MISE, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, preso atto dell’intervenuto annullamento del precedente provvedimento, ha stabilito che, in attesa dell'adozione di un successivo decreto che determini in via definitiva il contributo dovuto dagli operatori postali per gli anni 2015-2016, gli operatori versino per l'anno 2016 un importo pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014, salvo conguaglio sul valore del contributo che sarà determinato dal successivo emanando decreto ministeriale (art. 1, comma 1, del Decreto impugnato).

In base al Decreto in esame sono tenuti al versamento del contributo gli operatori attivi nel settore postale di cui all’art. 2, comma 14, lett. b), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e la base imponibile è costituita da tutti i ricavi derivanti dai servizi offerti in regime di licenza individuale ex art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale ex art. 6 del medesimo d.lgs. n. 261/99 (art. 1, comma 2).

Con Delibera n. 145/16/CONS, pubblicata il 19 aprile 2016, l'Autorità ha adottato il modello telematico per il calcolo del contributo per il 2016 (Allegato A della Delibera in esame) e le "Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 dai soggetti che operano nel settore postale" (Allegato B), fissando al 30 maggio 2016 il termine per la compilazione del modello e del versamento del contributo, precisando che tale contributo costituisce un acconto da versare, salvo conguaglio all'esito della emanazione del successivo decreto del MISE (art. 1, comma 2, della Delibera).

Avverso gli atti in epigrafe (in primis il decreto del

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