TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-07-30, n. 202415465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-07-30, n. 202415465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415465
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 15465/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentata e difesa dagli avvocati C S e R R, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

O M, G C e A E, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

a) del decreto MEF - DAG_XXSETT - prot. n. 145322 del 21 dicembre 2023 - U, mediante il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la graduatoria di merito riferita (tra l’altro) alla “ Famiglia funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione ” della “ procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 597 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Area dei Funzionari del medesimo ruolo ”;

b) della “ graduatoria della procedura di progressione tra le Aree 2023 Funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione: posti a bando n. 355 ” allegato n. 1 al suindicato decreto MEF - DAG_XXSETT - prot. n. 145322 del 21 dicembre 2023-U, nella parte in cui la dott.ssa Palumbo è stata illegittimamente collocata alla posizione n. 1441;

c) della nota a mezzo posta elettronica certificata del 2 gennaio 2024, mediante la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha respinto l’istanza di intervento in autotutela formalizzata dalla ricorrente all’esito della pubblicazione della graduatoria riferita alla “ Famiglia funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione ”;

d) di tutti i verbali della procedura concorsuale riferiti alla “ Famiglia funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione ”, ivi compresi nello specifico:

- il verbale n. 1 del 26 settembre 2023 avente a oggetto l’insediamento della Commissione di concorso nominata;

- il verbale n. 14 del 13 dicembre 2023, nell’ambito del quale la Commissione ha deliberato “ di condividere gli esiti dell’attività effettuata dalla Direzione del personale, con le richieste di integrazioni istruttorie per i casi di seguito elencati ”;

- il verbale n. 16 del 20 dicembre 2023, nell’ambito del quale la Commissione ha acquisito e condiviso le risultanze della relazione illustrativa redatta dalla Direzione del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla fase dei controlli delle istanze che sono state oggetto di verifica, per l’effetto deliberando “ di approvare la graduatoria finale di merito relativa alla Famiglia Funzionari giuridico amministrativi e di organizzazione di cui all’all. 2 ”;

e) della nota MEF-DAG_XXSETT - prot. n. 144250 del 19 dicembre 2023-U, mediante la quale la Direzione del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni le graduatorie riferite alle famiglie professionali dell’Area Funzionari, indicando i criteri seguiti nella fase di controllo delle istanze oggetto di verifica;

f) dell’art. 8, comma 4, del bando della procedura concorsuale in oggetto, ove interpretato nel senso di legittimare il rigetto della motivata istanza di intervento in autotutela, formalizzata dalla ricorrente, al fine di indurre l’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria della “ Famiglia Funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione ”, riconoscendo alla stessa il giusto punteggio per l’esperienza maturata nell’area di provenienza, anche in virtù di documenti e informazioni già in possesso della medesima Amministrazione, ovvero che quest’ultima avrebbe potuto acquisire mediante attivazione del soccorso istruttorio, con richiesta ex artt. 64 e 65 c.p.a., di adozione dei necessari provvedimenti per assicurare la completezza dell’istruttoria e acquisire i documenti utili per la decisione detenuti dalla PA, tra cui la copia integrale e non omissata del verbale n. 14 del 13 dicembre 2023 riferito alla Famiglia professionale Funzionari giuridico - amministrativi e di organizzazione e gli eventuali sottesi atti istruttori;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

g) del decreto MEF – DAG_XXSETT prot. n. 24758 del 5.3.2024-U, mediante il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rettificando le precedenti graduatorie pubblicate, ha approvato le nuove graduatorie relative alla “ procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 597 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo ” anche per la “ Famiglia Funzionari giuridico-amministrativi e di organizzazione ”;

h) della “ graduatoria della procedura di progressione tra le Aree 2023 Funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione: posti a bando n. 355 ” allegato n. 1 al suindicato decreto DAG_XXSETT prot. n. 24758 del 5 marzo 2024-U, nella parte in cui la ricorrente è stata illegittimamente collocata alla posizione n° 1440;

i) del verbale n. 17 del 29 febbraio 2024, nell'ambito del quale la Commissione esaminatrice della famiglia Funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione, ha approvato la graduatoria riformulata (non ancora acquisito);

j) del verbale n. 14 del 13 dicembre 2023, nella sua versione priva di omissis trasmessa dal MEF soltanto a seguito della proposizione del ricorso introduttivo mediante nota prot. n. 20468 del 23 febbraio 2024.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente – impiegata a tempo pieno e indeterminato presso la Camera di Commercio, Industria, ed Agricoltura di Catanzaro fin dal 1° marzo 2000, poi transitata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel prosieguo “MEF”) a seguito di procedura di mobilità volontaria in data 11 giugno 2007, mantenendo l’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 1406 c.c. - impugna la determinazione in epigrafe di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione verticale indetta dal MEF con riferimento alla “Famiglia funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione”, lamentando l’omessa valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dell’anzianità di servizio da costei maturata quale esperienza professionale presso altra amministrazione (per l’appunto, la Provincia di Caserta), sebbene dall’estratto della domanda precompilata dal sistema già fosse indicata quale “data di prima nomina nella PA: 01/03/2000 ”, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio ad essa (in tesi) spettante.

La ricorrente impugna, altresì, anche la successiva nota di rigetto dell’istanza di riesame al riguardo avanzata dalla candidata adottata in ragione della mancata indicazione, in sede di presentazione della domanda, dei periodi di servizio resi alle dipendenze di altra amministrazione.

Chiede, dunque, l’annullamento di tali atti, evidenziando come le informazioni relative all’esperienza professionale da ella effettivamente posseduta nonché riconosciuta nell’estratto dello stato di servizio fossero già in possesso dell’Amministrazione, come comprovato dal contenuto della domanda di partecipazione alla procedura, che da cui era ben desumibile che la sua anzianità di ruolo alle dipendenze del MEF o di altra pubblica amministrazione risalisse a far data dal 1° marzo 2000, elemento già inserito nel relativo format reso disponibile dal sistema.

Il Ministero si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.

La Sezione con ordinanza n. 6162/2024, rilevata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ha autorizzato la notifica del gravame per pubblici proclami.

Alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, il Collegio – constatato il rituale adempimento delle formalità prescritte ai fini dell’integrazione del contraddittorio – introitava la causa in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

La ricorrente deduce di essere state illegittimamente penalizzate nell’attribuzione del punteggio riconosciuto ai fini della graduatoria in quanto non le sarebbero stati loro riconosciuti i punti previsti dal Bando per l’anzianità di servizio prestata presso il MEF o altra pubblica amministrazione, evidenziando come il pregresso servizio risultava già dalle altre informazioni – peraltro inserite in automatico dal sistema utilizzato dall’amministrazione – rese note nella sua domanda di partecipazione al concorso.

Il Collegio rileva che la censura sollevata da parte ricorrente sia meritevole di positivo apprezzamento, anche alla luce dell’orientamento già espresso dalla Sezione su casi simili ( ex multis , sentenza n. 14798/2022).

Ed infatti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 ( Compiti del responsabile del procedimento ), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9;
ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio , per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell’ambito delle procedure di selezione l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.

Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio .

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257;
V, 8 agosto 2016, n. 3540;
II, 28 gennaio 2016, n. 838;
IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Alla luce delle pregresse considerazioni, pertanto, nella vicenda in esame sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio.

Sul punto, risulta per tabulas che, se da un lato la ricorrente aveva omesso di dichiarare (in sede di domanda di partecipazione) i periodi di servizio resi alle dipendenze di altra amministrazione , dall’altro lato la stessa aveva, però, dichiarato nella domanda di partecipazione quale “ data della prima nomina nella P.A.” il 1° marzo 2000, anteriore alla sua assunzione presso il MEF, dato che a ben vedere presuppone il possesso di una pregressa esperienza professionale presso altra amministrazione, circostanza, peraltro, ben nota all’amministrazione come deducibile dal fatto, non contestato da parte resistente, che tale elemento (pur se editabile dalla candidata) fosse già stato inserito dal sistema nel relativo format poi utilizzato dalla candidata.

Va da sé che nel caso de quo ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito.

Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l’attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990.

In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all’odierna ricorrente i punti aggiuntivi previsti per l’anzianità di servizio di cui si discorre.

La condanna alle spese di giudizio segue, come di regola, il principio della soccombenza.

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