TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-04-30, n. 202401314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-04-30, n. 202401314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401314
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 01314/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01207/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, S P, S P, V P, D P, P R, Massimo Cali', E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 28.10.2022, numero proposta -OMISSIS-, avente ad oggetto: indirizzi ai fini dell'avvio dei percorsi di sviluppo professionale del Comune di Milano. Approvazione e della disciplina transitoria per le progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. ed in, particolare, dell'allegato 1 alla predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-, contenente la “disciplina delle procedura di progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017”, nella parte in cui, quanto alla valutazione dei titoli, in merito all'esperienza maturata, dispone che: “i servizi con orario ridotto (part – time saranno calcolati in proporzione all'orario di servizio prestato” (cfr. doc. 1);

- della Determinazione Dirigenziale n. atto n. DD -OMISSIS- del 21.11.2022, con cui è stata indetta una procedura selettiva per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75 del 25.5.2017, per la copertura di n. 18 posti di categoria C – posizione economica 1 – profilo Istruttore dei servizi amministrativi contabili in parte qua, con riferimento all'allegato Schema di avviso laddove, quanto alla valutazione dell'esperienza professionale, si dispone che “i servizi con orario ridotto (part time) saranno calcolati in proporzione all'orario di servizio prestato” (cfr. doc. 2);

- dei verbali relativi alle operazioni di valutazione dei titoli da parte della Segreteria della Commissione esaminatrice e, quindi, delle schede di valutazione nominative agli atti dell'ufficio;

- della Determinazione Dirigenziale atto n. dd -OMISSIS- del 27.3.2023, con cui si è data l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto e dei lavori rassegnati dalla commissione esaminatrice in merito alla procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 18 posti di categoria C- posizione economica 1 – profilo istruttore dei servizi amministrativi-contabili, in particolare nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al 36° posto, in posizione non utile (cfr. doc. 3);

- della successiva Determinazione Dirigenziale atto n. dd -OMISSIS- del 28.3.2023, con cui è stata disposta la rettifica e l'approvazione dell'elenco finale degli aventi diritto della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 18 posti di categoria C- posizione economica 1 – profilo istruttore dei servizi amministrativi-contabili, in particolare nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al -OMISSIS-° posto, in posizione non utile (cfr. doc. 4);

- della successiva e ulteriore Determinazione Dirigenziale atto n. dd -OMISSIS- del 14.4.2023, con cui è stata nuovamente disposta la rettifica e l'approvazione dell'elenco finale degli aventi diritto della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 18 posti di categoria C- posizione economica 1 – profilo istruttore dei servizi amministrativi-contabili, in particolare nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al -OMISSIS-° posto in graduatoria in posizione non utile (cfr. doc. 5);

- dei successivi atti di nomina dei vincitori e del contratto di lavoro stipulato con candidata, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, classificata nell'ultima posizione utile (n. 18) tra gli aventi diritto alla progressione de qua.

- nonché di ogni altro atto agli stessi preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso, ivi incluso il verbale relativo alle progressioni verticali (art. 22, comma 15 d.lgs. 75/2017) code occupazionali 2019 -2020 (cfr. doc. 6), con cui, al fine di dare avvio tempestivo alle procedure di progressione verticale, tra i criteri di effettuazione della procedura di progressione verticale, nell'ambito della valutazione dei titoli, si è convenuto che il requisito della c.d. attività svolta, declinato nei termini di esperienza professionale maturata, sarebbe stato calcolato in proporzione dell'orario di lavoro prestato per i servizi con orario ridotto (c.d. part time)

- nonché per il risarcimento dei danni

subiti e subendi ingiustamente dalla ricorrente a causa dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2024 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente espone di aver partecipato alla procedura selettiva per la progressione verticale ai sensi dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 18 posti di categoria C, posizione economica 1, profilo istruttore dei servizi amministrativi –contabili, indetta dal Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 21 novembre 2022, collocandosi al -OMISSIS-° posto in graduatoria, in posizione non utile e conseguendo:-OMISSIS- punti per la prova concorsuale;-OMISSIS- punti per la media delle valutazioni di performance degli ultimi tre anni e-OMISSIS- punti per l’esperienza maturata (totale-OMISSIS- punti).



2. Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione depositata in giudizio emerge che per la procedura di gara in esame, la Commissione esaminatrice ha avuto a disposizione 100 punti da attribuire ai candidati, suddivisi in un massimo di-OMISSIS- per la prova concorsuale e 70 per la valutazione dei titoli (paragrafo 8 della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2022).

Per quanto di interesse, il bando di concorso riproducendo le previsioni degli indirizzi ai fini dell’avvio dei percorsi di sviluppo professionale del Comune di Milano (deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-/2022), ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli, prevedendo, tra le altre cose, che il punteggio per la voce “attività svolta” fosse da calcolarsi con 1,8 punti per ogni anno di esperienza maturata presso il Comune di Milano e 0,9 punti per ogni anno di esperienza maturata presso altre Amministrazioni pubbliche, per un massimo di 36 punti, con la precisazione che “I servizi con orario ridotto (part-time) saranno calcolati in proporzione all’orario di servizio prestato. L’esperienza maturata sarà valutata sino ad un massimo complessivo di anni 20, considerando in via prioritaria quella svolta nel Comune di Milano e presso altre pubbliche amministrazioni nel medesimo ambito professionale della posizione messa a bando e a seguire quella svolta in ambiti professionali diversi, partendo da quella svolta presso il Comune di Milano.”.



3. In applicazione di tale disposizione, la ricorrente ha conseguito, quanto all’esperienza maturata, un punteggio pari a-OMISSIS- (e non di 36), poiché, a far data dal 1.1.2003, su domanda avanzata dalla stessa, il suo rapporto di lavoro con il Comune di Milano è stato trasformato in rapporto a tempo parziale, con qualifica di collaboratore dei servizi amministrativi B4, con attività lavorativa pari all’83,3% del tempo pieno. La prestazione di lavoro della ricorrente, in particolare, a decorrere dal 1.1.2003, è stata, dunque, pari a-OMISSIS- ore settimanali, con la seguente articolazione oraria continuata: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00/10.00 alle ore 15.00/16.00.



4. Ritenendo erronea la valutazione dell’esperienza professionale maturata, per essere stato il punteggio riproporzionato al ribasso in ragione dell’orario part – time, la ricorrente è insorta avverso gli atti afferenti la procedura selettiva per la progressione verticale de qua , per come indicati in epigrafe, impugnando specificamente:

(i) la deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-/2022, recante gli indirizzi ai fini dell’avvio dei percorsi di sviluppo professionale del Comune di Milano, nella parte in cui, nell’allegato I, quanto alla valutazione dei titoli, per l’esperienza maturata, ha disposto che i servizi con orario ridotto (part-time) saranno calcolati in proporzione all’orario di servizio prestato;
(ii) la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2022, di indizione della procedura selettiva per la progressione verticale di cui è causa, con riferimento allo Schema di avviso, ove è stata riprodotta la disposizione relativa alla valutazione dell’esperienza maturata, riproporzionata rispetto all’orario part-time;
(iii) i verbali relativi alle operazioni di valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrici;
(iv) le determinazioni dirigenziali nn. -OMISSIS- del 27.3.2023;
-OMISSIS- del 28.3.2023 e -OMISSIS- del 14.4.2023 di approvazione dell’elenco degli aventi diritti e di rettifica del medesimo elenco, ad esito delle quali, la ricorrente è stata collocata al -OMISSIS-° posto in graduatoria, in posizione non utile e (v) i successivi atti di nomina dei vincitori e il contratto di lavoro stipulato dal Comune di Milano con la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, classificata nell’ultima posizione utile.



5. La sig.ra -OMISSIS- ha affidato il ricorso a tre motivi di diritto:



5.1 violazione degli artt. 3, -OMISSIS-, 51 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 25, c. 2, dell’art. 29 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006, violazione dell’art. 2 della l. n. 162 del 5.11.2021, violazione dell’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241. Violazione del principio della par condicio, del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Con la prima censura, premettendo che, in caso di riconoscimento del punteggio non ridotto per l’orario part-time, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 93,65, collocandosi al 1° posto in graduatoria, è stato rilevato che il criterio del riproporzionamento dell’esperienza di servizio per i lavoratori part time comporterebbe un effetto di discriminazione indiretta ex art. 25, comma 2 del d.lgs. 198/2006 da parte del datore di lavoro in danno delle lavoratrici donne.

Ciò in quanto, sebbene apparentemente neutro, il criterio del punteggio legato all’anzianità di servizio diventa discriminatorio se riparametrato all’orario di lavoro, in considerazione degli effetti che produce, rimanendo irrilevanti le finalità che la norma intendeva perseguire.

Secondo la ricorrente, l’effetto discriminatorio sarebbe comprovato sia dal dato statistico afferente alla procedura de qua, poiché la riproporzione ha posto in svantaggio le dipendenti femminili in una percentuale maggior rispetto ai dipendenti maschi (45,9% contro 11,49%, dato aggiornato a quanto riportato in sede di memoria ex art. 73 c.p.a dalla ricorrente);
sia dal fatto notorio che la maggior parte dei lavoratori part-time sono di sesso femminile.

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