TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-07-12, n. 202404222
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2024
N. 04222/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2023, proposto da
A A, A A, P A, A B, V B, P C, G C, G D G, G G, G G, S I, M I, M M, R P, F S, P T, R T, rappresentati e difesi dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L'OTTEMPERANZA
Al DECRETO D'ACCOGLIMENTO N. R.G.V.G 2648/2021 - C.A. NAPOLI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 10.1.2022 (R.G.2648/2021, n. 46/2022), e decreto correttivo n. 366/2022 del 03/02/2022, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di AMBROSINO ANGELO, AMBROSIO ALDO, AMMENDOLA PASQUALE, BARONE ANIELLO, BISOGNO VINCENZO, CIARAVOLO PIETRO, COPPOLA GIUSEPPE, DI GIUSEPPE GENNARO, GALLO GENNARO, GUIDA GIOVANNI, IOVANE SALVATORE, IZZO MICHELE, MERLOTTINO MARIO, PALOMBA RAIMONDO, SOLA FRANCESCO, TARANTINO PIETRO, TERRACCIANO ROSARIO della somma di €800,00, per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
In particolare lamenta parte ricorrente che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione