TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-01-24, n. 201400248
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N. 00248/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01561/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2013, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dagli avv. T F, L C, con domicilio eletto presso T F in Lecce, piazzetta Montale,2;L C, rappresentato e difeso dagli avv. L C, T F, con domicilio eletto presso T F in Lecce, piazzetta Montale,2;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'esecuzione
del decreto n. 483 Cron., n. 160/10 Rep., reso dalla Corte d'Appello di Lecce in data 16.2.2010 nel procedimento n. 303/09 V.G., notificato in forma esecutiva al Ministero dell'Economia e della Finanze il 07.3.2013 e al Ministero della Giustizia il 05.3.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori T F, Simona Libertini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce n. 160/2010 con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali e al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.280,00.
L’Avvocatura dello Stato , con memoria del 13 novembre 2013, ha depositato nota dell’Ufficio Ragioneria della Corte di Appello dalla quale risulta l’avvenuto pagamento.
Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che risulta incontestato l’avvento pagamento della somma in questione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.