TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-01-10, n. 201400313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-01-10, n. 201400313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400313
Data del deposito : 10 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03904/2003 REG.RIC.

N. 00313/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03904/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso 3904 del 2003 proposto dal dottor V P L rappresentato e difeso dall'avv. M P presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n.288, è elettivamente domiciliato;

contro

l'INPDAP - Istituto Nazionale per la Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'intimato INPDAP prot. n.689 del 17.6.2002 e del prospetto di liquidazione allegato emesso in data 4 giugno 2002;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dipendente dell'intimato Ministero degli Affari Esteri con la qualifica di Ministro plenipotenziario, è cessato dal servizio con decorrenza 1° aprile 1999 e il successivo 20 aprile gli è stata corrisposta l'indennità di buonuscita.

Con nota del 5 novembre 2001 il citato Ministero ha trasmesso all'ente previdenziale una nota di rettifica del trattamento economico percepito dal dotto Vozzi all'atto del collocamento a riposo.

A seguito della suddetta nota l'INPDAP, nel procedere a riquantificare l'indennità de qua, ha rilevato per la prima volta che nel calcolo della stessa effettuato nel 1999 era stata erroneamente ricompresa come facente parte della retribuzione annuale lorda anche l'indennità di posizione, per cui essendo emerso che la somma spettante al ricorrente a titolo di indennità di buonuscita era inferiore di € 29.573,67 a quella corrisposta nel 1999, nel giugno 2002 ha avviato con la gravata determinazione il procedimento di recupero delle maggiori somme erroneamente corrisposte.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art.30 del DPR n.1032/1973 e delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 10 della L. n.241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento in relazione agli artt.24 e 97 della Costituzione;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n.241/1990. Difetto di motivazione;

4) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di liquidazione della buonuscita;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 della L. 334/1997;
violazione e falsa applicazione del DPR n.18/1967 e successive integrazioni e modificazioni. Difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento.

Alla pubblica udienza del 2.12.2013 il ricorso è stato assunto in decisione.

Risulta fondato il primo motivo di doglianza prospettante la tardività dell'adozione del contestato recupero.

Al riguardo il Collegio osserva che la materia oggetto della presente controversia è disciplinata dal combinato disposto dell'art.26, comma 6, e 30, comma 3, del DPR n.1032/1973, i quali stabiliscono che:

I) "Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale" (art.30 comma 3);

II) "Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute" (art.26, comma 6).

In tale contesto, quindi, è palese la tardività dell'adozione del disposto recupero, atteso che il relativo procedimento è stato avviato a seguito della nota del Ministero degli Affari Esteri del Novembre 2001 e non è stato concluso nel prescritto termine di 60 gg.

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto con assorbimento delle altre doglianze dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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