TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-29, n. 202205289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-29, n. 202205289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205289
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 05289/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11457/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11457 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati N B, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dei decreti di nomina e promozione alla qualifica di Vice Ispettore, notificati ai ricorrenti tra il 19 Giugno ed il 22 Giugno 2019 (Cfr. Doc. n. 3 Foliario), in relazione al “Concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta ed un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di Polizia Penitenziaria, provvedimento del Direttore generale del personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria–

PDG

3/04/2008, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15/06/2008, elevato a 1232 posti (1149 uomini e 85 donne), provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –

PDG

16.01.2017, rettificato a 1232 posti (1009 uomini e 223 donne), Provvedimento del Direttore generale del Personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria–

PDF

07/07/2017” nella parte in cui i Decreti prevedono la decorrenza giuridica ed economica a far data dal 21.03.2019, e di tutti i relativi diritti;

b) di ogni atto conseguente, susseguente, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;

e per l’accertamento:

c) in favore dei ricorrenti del diritto e dell'interesse legittimo alla formazione, alla ricostruzione della progressione economica e di carriera con adeguamento dei trattamenti economici dovuti, in base al principio del tempus regit actum, e di tutti i diritti relativi a far data dal termine massimo legislativamente previsto per la conclusione delle procedure concorsuali, nonché, all'inquadramento in base all'anzianità di servizio e all'assegnazione delle sedi, che sarebbero state maturate ed a cui avrebbero avuto diritto ad aspirare, qualora le procedure fossero state concluse in un termine ragionevole o entro i termini massimi di legge;

d) del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a qualsiasi titolo dovuti, del danno da ritardo procedimentale, da perdita di chance , nonché dei danni esistenziali subìti a seguito del comportamento dell'Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 16 settembre 2019 e ritualmente notificato gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in rubrica, lamentando la violazione dell’art. 6 T.U.E. e dell’art. 7 Carta dei diritti fondamentali;
degli artt. 6, 8, 13, 14 CEDU e Prot. Add. Nr. 1;
degli artt. 1, 2, 3, 4, 51, 36, 97, 117 Cost.;
dei principi di irretroattività e tempus regit actum , del principio di par condicio nelle procedure concorsuali;
l’eccessiva durata della procedura concorsuale;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 22-30 e dell’art. 53 d.lgs. 443/1992;
dell’art. 16 L. 395/1990;
artt. 1, 2, 4 ss. L. 241/90 in relazione al D.M. 20 novembre 1995 nr. 540 allegato “A”;
art. 11 d.P.R. 487/94 in relazione all’art. 5 D.M. 21 luglio 1998, nr. 297.

2. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5. I ricorrenti sono tre vice-ispettori della Polizia Penitenziaria, i quali hanno partecipato al concorso interno indetto dal Ministero della Giustizia con P.D.G del 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, n.11 del 15 giugno 2008, di n. 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria (di cui 608 uomini;
35 donne).

Le prove preliminari si sono svolte nel maggio 2010 e nel 2016 ha avuto luogo la prova scritta. Infine, nel 2017 sono state svolte le prove orali e la graduatoria è stata approvata il 30 novembre 2017.

Tutti i vincitori sono stati nominati allievi vice-ispettori e sono stati ammessi a frequentare il corso di formazione della durata di sei mesi previsto nel bando.

Nel giugno 2019 venivano emessi i decreti di nomina aventi ad oggetto la promozione alla qualifica di Vice-Ispettori con decorrenza giuridica ed economica al 21.03.2019, data in cui si è concluso il corso di formazione.

Con l’atto introduttivo in parola i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale (la quale si è conclusa circa dieci anni dopo il suo avvio) nonché dei decreti di nomina, i quali hanno fatto decorrere gli effetti giuridici ed economici della nomina dalla conclusione del corso di formazione, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso dall’inizio della selezione, domandandone l’annullamento ovvero il risarcimento del danno.

6. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.

Con riguardo, in primo luogo, alla domanda di annullamento degli atti impugnati, deve esser considerato che in materia di assunzione all'impiego gli interessati non vantano un diritto soggettivo alla nomina ma solo un interesse legittimo e che in tale campo opera la potestà organizzatoria della P.A. Cosicché la stessa amministrazione ben può bloccare l'assunzione o anche annullare la procedura di assunzione, appartenendo alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più utile per l'inserimento di un vincitore di pubblico concorso tra il personale in attività di servizio (T.A.R Lazio, Roma, Sez. I, 10 gennaio 2015, n.300).

Dalla situazione giuridica in cui versa colui che partecipa ad una selezione concorsuale, deve essere distinta la posizione di chi abbia ultimato la selezione e vanti già tutti i requisiti per l’ammissione. Nel primo caso, infatti, la situazione giuridica deve essere qualificata come interesse legittimo, mentre, nel secondo caso, potrebbe sussistere un diritto soggettivo all’assunzione.

Se la selezione è ancora in corso, infatti, l’Amministrazione gode ancora di un potere discrezionale che le consente anche di sospendere la procedura concorsuale o di annullarla;
laddove sia invece ultimata, la discrezionalità risulta esaurita. Da ciò deriva che fintato che la procedura concorsuale è in fase di svolgimento, i concorrenti non maturano alcun diritto né di natura giuridica, né di natura economica.

D’altra parte, il semplice scorrere del tempo, seppure concorra a qualificare l'azione amministrativa nei profili del buon andamento e della pronta soddisfazione degli interessi di rilievo pubblico cui è preordinata, assume tuttavia valenza viziante dei provvedimenti adottati solo in presenza della violazione di specifiche disposizioni che, al decorso del tempo, colleghino la perdita della potestà di provvedere o nei casi in cui il ritardo sia espressione, sul piano sintomatico, di evidenti vizi di eccesso di potere e, in tema procedure concorsuali, induca al sospetto di una manomissioni dei plichi contenti le offerte delle ditte ammesse al concorso (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2013, n.4884).

Per le considerazioni che precedono debbono ritenersi legittimi i provvedimenti impugnati e deve esser parimenti escluso ogni diritto risarcitorio.

In ogni caso, la specialità della controversia permette la compensazione delle spese processuali.

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