TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-29, n. 202205289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-29, n. 202205289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205289
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 05289/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11457/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11457 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati N B, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) dei decreti di nomina e promozione alla qualifica di Vice Ispettore, notificati ai ricorrenti tra il 19 Giugno ed il 22 Giugno 2019 (Cfr. Doc. n. 3 Foliario), in relazione al “Concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta ed un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di Polizia Penitenziaria, provvedimento del Direttore generale del personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria– PDG 3/04/2008, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15/06/2008, elevato a 1232 posti (1149 uomini e 85 donne), provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – PDG 16.01.2017, rettificato a 1232 posti (1009 uomini e 223 donne), Provvedimento del Direttore generale del Personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria– PDF 07/07/2017” nella parte in cui i Decreti prevedono la decorrenza giuridica ed economica a far data dal 21.03.2019, e di tutti i relativi diritti;

b) di ogni atto conseguente, susseguente, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati;

e per l’accertamento:

c) in favore dei ricorrenti del diritto e dell'interesse legittimo alla formazione, alla ricostruzione della progressione economica e di carriera con adeguamento dei trattamenti economici dovuti, in base al principio del tempus regit actum, e di tutti i diritti relativi a far data dal termine massimo legislativamente previsto per la conclusione delle procedure concorsuali, nonché, all'inquadramento in base all'anzianità di servizio e all'assegnazione delle sedi, che sarebbero state maturate ed a cui avrebbero avuto diritto ad aspirare, qualora le procedure fossero state concluse in un termine ragionevole o entro i termini massimi di legge;

d) del

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