TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-10, n. 201700396
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2017
N. 00396/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10589/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10589 del 2004, proposto da:
M C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S C.F. SCDNTN56C24A091C, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituiti in giudizio;
nei confronti di
C T, C E, C M non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n. 2326 del 16/4/04 con cui è stata approvata la graduatoria per l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante ups.per l’anno 2001;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso collegato e consequenziale, in particolare degli atti della procedura concorsuale e del bando di concorso, nonchè, in parte qua, del foglio d’ordini straordinario del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 29.07.2004.
ricorso pervenuto per reg.di comp.dal Tar Campania - Salerno a seguito ord.n.128/2004
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso riassunto davanti a questo Tribunale – a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Tar Campania - Salerno con ord.n.128/2004 – il maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri ricorrente espone:
di aver partecipato al concorso per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante s.UPS in s.p., per n. 500 posti, indetto con D.M. n. 3133 del 16.09.2002;
di essersi collocato nella “graduatoria finale per ordine di merito”, al 504° posto (con punteggio di 17,33 punti) mentre i tre colleghi contro interessati, con lo stesso punteggio, si sono collocati nelle posizioni precedenti (dal 501 al 503).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente escluso dalla promozione in violazione dei criteri di preferenza stabiliti dalla disciplina sui concorsi per l’accesso al pubblico impiego, espressamente richiamata dalla stessa lex specialis, in particolare dell’art. 3 della legge n. 167/97 e dell’art. 5 co. 5 del D.P.R. 487/1994 – secondo cui, in caso di parità di merito e di titoli, prevale il concorrente con maggior carico di famiglia, lodevole servizio, o minore età anagrafica - che, se applicati, avrebbero dovuto condurre alla sua promozione in luogo dei tre contro interessati sopraindicati che vantano il medesimo punteggio, ma non possiedono i titoli di preferenza sopraindicati.
Con il secondo motivo