TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-01-10, n. 201700396
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Pubblicato il 10/01/2017
N. 00396/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10589/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10589 del 2004, proposto da:
M C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A S C.F. SCDNTN56C24A091C, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituiti in giudizio;
nei confronti di
C T, C E, C M non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n. 2326 del 16/4/04 con cui è stata approvata la graduatoria per l’avanzamento al grado di maresciallo aiutante ups.per l’anno 2001;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso collegato e consequenziale, in particolare degli atti della procedura concorsuale e del bando di concorso, nonchè, in parte qua, del foglio d’ordini straordinario del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 29.07.2004.
ricorso pervenuto per reg.di comp.dal Tar Campania - Salerno a seguito ord.n.128/2004
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso riassunto davanti a questo Tribunale – a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Tar Campania - Salerno con ord.n.128/2004 – il maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri ricorrente espone:
di aver partecipato al concorso per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante s.UPS in s.p., per n. 500 posti, indetto con D.M. n. 3133 del 16.09.2002;
di essersi collocato nella “graduatoria finale per ordine di merito”, al 504° posto (con punteggio di 17,33 punti) mentre i tre colleghi contro interessati, con lo stesso punteggio, si sono collocati nelle posizioni precedenti (dal 501 al 503).
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta di essere stato illegittimamente escluso dalla promozione in violazione dei criteri di preferenza stabiliti dalla disciplina sui concorsi per l’accesso al pubblico impiego, espressamente richiamata dalla stessa lex specialis, in particolare dell’art. 3 della legge n. 167/97 e dell’art. 5 co. 5 del D.P.R. 487/1994 – secondo cui, in caso di parità di merito e di titoli, prevale il concorrente con maggior carico di famiglia, lodevole servizio, o minore età anagrafica - che, se applicati, avrebbero dovuto condurre alla sua promozione in luogo dei tre contro interessati sopraindicati che vantano il medesimo punteggio, ma non possiedono i titoli di preferenza sopraindicati.
Con il secondo motivo egli contesta, altresì, il punteggio attribuitogli, sotto il profilo del difetto di motivazione. In chiusura accenna all’illegittimità del bando, impugnato quale atto presupposto, per contrasto con la legge 127/95 ed il DPR 487/95
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando documentazione e rapporto difensivo.
Con motivi aggiunti notificati il 27.11.2004 il ricorrente ha insistito nella violazione dell’art. 3 della legge n. 167/97 e dell’art. 5 co. 5 del D.P.R. 487/1994, deducendo che il richiamo fatto dalla PA all’art. 13 del DM 3.5.1996 sarebbe inconferente, atteso che la Commissione si sarebbe dovuta attenere unicamente al bando, “il quale non prevede alcunché in materia”.
Con ordinanza n. 325/2005 l’istanza di sospensiva è stata rigettata.
All’udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato in quanto, come già preannunciato in sede cautelare, si fonda sull’erronea individuazione della normativa applicabile al concorso in contestazione.
Non trovano applicazione, infatti, nel concorso in esame, le previsioni di cui il ricorrente lamenta la violazione: le norme invocate (art. 3 della legge n. 127/1995 e l’art. 5 del D.P.R. 487/1994) disciplinano il concorso per “l’accesso” dei civili nelle pubbliche amministrazioni e sono applicabili solo in via suppletiva ai concorsi per il “reclutamento” ed a maggior ragione “la promozione per l’avanzamento in grado” di personale militare, i quali sono disciplinati da dettagliata normativa di settore, per cui la normativa dettata in generale sul pubblico impiego trova applicazione solo per quanto non espressamente disciplinato dalla legge sul personale militare.
In particolare, la procedura di avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante sostituto UPS (quindi una procedura che non è finalizzata all’accesso, bensì alla promozione al grado superiore) è disciplinata dall’art. 38 co. 4 del d.lvo n. 198 del 12.5.1995, riordino dell’Arma dei Carabinieri, che stabilisce che tale promozione avviene secondo le modalità e le procedure stabilite da un emanando decreto del Ministero della Difesa.
In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il DM 3.5.1996 (all. 4 del rapporto difensivo della PA del 19.10.2004) – espressamente richiamato dal bando di concorso - che costituisce la normativa applicabile ratione temporis alle procedure per l’avanzamento a scelta fino all’anno 2001 (quelle successive sono invece disciplinate dal DM n. 2479 del 26 agosto 2004), il quale all’art. 18 co. 3 prevede che a parità di punteggio di merito, si dà preferenza al più anziano secondo l’iscrizione in ruolo).
La disciplina delle diverse modalità di avanzamento di tale personale militare (ad anzianità, a scelta e a scelta per esami) prevede che i concorrenti idonei (cioè quelli inseriti nella graduatoria di merito stilata sulla base dei risultati delle prove e dei titoli) vengano promossi al grado superiore ed iscritti nel ruolo in base all'anzianità. La promozione pertanto non viene disposta, come nei concorsi per l’assunzione, sulla base del punteggio conseguito nel concorso, bensì sulla base della anzianità (relativa ed assoluta) conseguita nel grado di provenienza, che determina la iscrizione nel nuovo ruolo (pertanto, a parità di punteggio, la precedenza va assegnata a chi ha una maggiore anzianità assoluta, e, in caso di parità di anzianità assoluta, a chi ha una maggiore anzianità relativa).
Pertanto legittimamente con il provvedimento impugnato, in applicazione della specifica disciplina sopra richiamata, è stata disposta la promozione dei contro interessati, in quanto iscritti nel ruolo di provenienza in posizione migliore (rispettivamente 5724, 9000 e 10437) rispetto al ricorrente (n. 10977). Ne consegue che le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso risultano palesemente infondate, dato che la Commissione ha correttamente operato, facendo applicazione delle richiamate previsioni del DM 3.5.1996.
In conclusione, l’operato dell’amministrazione risulta immune da vizi, in quanto il mancato avanzamento in grado del ricorrente è stato determinato dalla corretta applicazione della normativa applicabile ratione temporis alle procedure per l’avanzamento a scelta fino all’anno 2001, che prevede che le promozioni siano conferite non solo sulla base dei risultati delle prove concorsuali e dei titoli, ma tenendo conto anche dell’anzianità di servizio, come risulta dall’ordine di iscrizione a ruolo. Si tratta di una normativa di settore che tiene conto, in tal modo, delle aspettative di carriera del personale militare appartenente allo specifico profilo professionale (adottando una soluzione e che costituisce un punto di equilibrio di contrapposte esigenze che è frutto di scelte riservate all’Amministrazione, in quanto afferenti alla discrezionalità organizzativa) che è stata demandata dal legislatore del 1995– in sede di riordino dell’Arma – ad apposito decreto ministeriale, proprio per tenere conto delle specificità di tale personale.
Non solo, ma il predetto decreto ministeriale, che era espressamente richiamato dal bando di concorso, del quale fa parte integrante, non è stato nemmeno tempestivamente impugnato con il ricorso introduttivo, sicchè ne conseguirebbe, ancor prima, l’inammissibilità del gravame, nonché l’irricevibilità dei motivi aggiunti, oltre che l’infondatezza di questi ultimi, dato che poggiano sull’erronea convinzione che il bando non disponesse nulla in merito alla precedenza a parità di punteggio.
Alla luce di quanto sopra esposto discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’incomprensibilità del metodo di attribuzione del punteggio seguito dalla Commissione. In realtà, si tratta del meccanismo di calcolo del punteggio previsto dagli artt. 7 segg. del predetto DM, che, appunto, non solo non è stato impugnato con il ricorso introduttivo, ma non viene nemmeno contestato, sotto il profilo dell’applicazione, quanto a correttezza dei dati o dei risultati dell’elaborazione del calcolo dei punteggi spettanti al ricorrente ed ai contro interessati.
In conclusione, a prescindere dai profili di irricevibilità ed inammissibilità, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.