TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202400316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202400316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400316
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 00316/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A T in Bologna, piazza Maggiore 6;

Bologna Welcome S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna in persona del Comandante Pro Tempore non costituito in giudizio
-OMISSIS-, presso l’ufficio nella sede di Bologna Welcome srl, non costituita in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento sanzionatorio assunto in data 18/1/2019 dal Responsabile Ufficio Taxi N.C.C., Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna, avente ad oggetto “servizio taxi. Applicazione della sospensione dell'efficacia del titolo per l'esercizio del servizio taxi a carico del sig. -OMISSIS- titolare della licenza taxi n.-OMISSIS-”;

e di ogni atto pregresso, presupposto, conseguente, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi:

- il “Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente)”, P.G. del Comune di Bologna n. 219650/2007;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990 di data 20/11/2018;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art.7, L. n.241/1990 di data 20/12/2018, erroneamente datata 20/11/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Bologna Welcome S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.1.2019, munito di istanza cautelare, -OMISSIS-, titolare di licenza abilitante l’esercizio del servizio taxi n. -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Polizia Municipale del Comune di Bologna ha disposto la sanzione amministrativa della sospensione della suddetta licenza per venti giorni, dal 31.1.2019 al 19.2.2019.

L’impugnato provvedimento risulta fondato su un esposto presentato da turisti stranieri in ordine alla richiesta di compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti e al mancato azionamento del tassametro.

Il ricorrente, per quanto qui rileva, ha premesso in punto di fatto quanto segue:

-di espletare il servizio taxi con il veicolo -OMISSIS-;

-di aver ricevuto, in data 20.11.2018, nota della Polizia Municipale del Comune di Bologna, Ufficio Taxi N.C.C, con cui si comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio a seguito di un esposto del 15.11.2018 e si contestava la trasgressione dell’art. -OMISSIS-, comma 1, lett. c, del “Regolamento Unificato Taxi e N.C.C. su Area Sovracomunale” per richiesta di “compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti”;

-di aver presentato istanza di accesso agli atti e di aver trasmesso le proprie osservazioni, sostenendo l’infondatezza degli addebiti, con richiesta di archiviazione del procedimento;

-in accoglimento dell’istanza di accesso, l’Amministrazione trasmetteva copia di una e-mail, con allegata documentazione fotografica, inviata dalla società Bologna Welcome S.r.l. all’Ufficio Taxi del Comune di Bologna e recante “lamentela ricevuta da parte di quattro turisti spagnoli”, esposto che, però, non era reso disponibile dall’Ufficio;

-secondo quanto riportato da Bologna Welcome S.r.l il conducente del taxi n. -OMISSIS- targato -OMISSIS- (quello del ricorrente) avrebbe addebitato a detti turisti l’importo di euro 40,00, in luogo della tariffa standard di euro 20,00, per effettuare la tratta Aeroporto di Bologna/Stazione Centrale di Bologna e non avrebbe neppure attivato il tassametro in partenza;

-di aver nuovamente trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo l’infondatezza della violazione ascrittagli, evidenziando peraltro come la stessa fosse basata su vaghe e generiche allusioni, non provate e provenienti da ignoti;

-che la Polizia Municipale inviava, in data 20.12.2018, una nuova comunicazione, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, di rinnovo del procedimento sul presupposto che “ corrisponda all’interesse generale di una più compiuta ricostruzione dei fatti addebitati anche alla luce della documentazione fornita e comunque già riferita nei contenuti, durante l’incontro del 26/11/2018, nonché di una migliore comprensione della condotta giuridicamente rilevante posta in essere per il tramite dell’ausilio di un legale ”;

-di aver inviato una ulteriore memoria difensiva con cui ribadiva la propria innocenza relativamente all’infrazione ingiustamente addebitata;

-che l’Amministrazione definiva comunque il procedimento con l’adozione della sanzione gravata.

Tanto premesso il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24, 25, 41 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 6 della L. 7/8/1990 n. 241, nonché dei principi generali in materia di colpevolezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia grave e manifesta;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Cost., degli artt.3 e 6 della L. 7/8/1990 n.241, nonché dei principi generali in materia di completezza dell’istruttoria procedimentale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 3, 6, 7, 10, 22 e ss. della L. 7/8/1990 n. 241, nonché dei principi generali in materia di accesso amministrativo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.24 e 97 Cost., degli artt.3, 6, 7 e 10 della L. 7/8/1990 n.241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione;
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Cost., dell’art.11 della Legge 24/11/1981, n.689, dell’art.8 del “Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti”, P.G. Del Comune di Bologna n.118202/01, dell’art.32 dello “Schema di regolamento” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31 maggio 1994 recante “direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e del “gradualismo sanzionatorio”. Erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Omessa motivazione circa l’entità della sanzione irrogata;
VI. In via subordinata. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 23, 25 e 97 Cost., dell’art.1, L. 7/8/1990 n.241, degli artt.4 e 5 della L. 15/1/1992, n.21, degli artt. 32 e 34 dello “Schema di regolamento” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.2009 del 31 maggio 1994 recante “direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente”. Violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, “gradualismo sanzionatorio”, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della sanzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste, disparità di trattamento
”.

Si è costituito il Comune di Bologna che, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche Bologna Welcome srl si è costituita in giudizio, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva, essendo del tutto estranea al giudizio e al provvedimento gravato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 28.1.2019, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni. In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso, atteso che gli effetti del provvedimento impugnato sono definitivamente spirati il 19.2.2019.

Alla Pubblica Udienza dell’8 febbraio 2024, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

In via pregiudiziale, si rileva la fondatezza dell’eccezione di Bologna Welcome srl in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, considerato che alcun provvedimento dalla medesima adottato è oggetto del presente giudizio. Va, pertanto, disposta l’estromissione dal giudizio di Bologna Welcome srl.

Sempre in via pregiudiziale va, invece, respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che gli effetti del provvedimento impugnato sono definitivamente spirati il 19.2.2019. A tal proposito deve, infatti, rilevarsi che parte ricorrente (nella memoria di replica) ha manifestato l’intenzione di agire in via risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5, CPA, circostanza che consente di ritenere sussistente l’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del CPA.

Passando al merito, il ricorso non è fondato e va, dunque, respinto.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la contestazione addebitata sarebbe del tutto infondata e l’istruttoria lacunosa e superficiale;
il procedimento sarebbe stato avviato sulla base di un presunto esposto di ignoti turisti stranieri trasmesso via e-mail dalla società Bologna Welcome alla Polizia Municipale, esposto mai reso disponibile dall’Amministrazione nonostante le richieste di accesso;
il ricorrente sarebbe estraneo ai fatti indicati nella suddetta segnalazione e i documenti dell’istruttoria non sarebbero sufficienti a fondarne la responsabilità, atteso che la mera fotografia dell’auto non costituirebbe alcuna prova in ordine ai fatti medesimi;
non vi sarebbe stata alcuna verifica della attendibilità di quanto narrato nella segnalazione di Bologna Welcome.

Le doglianze non sono condivisibili.

Pare opportuno riepilogare brevemente i fatti di causa.

Il procedimento conclusosi con il gravato provvedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata da un gruppo di quattro turisti spagnoli direttamente al servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Bologna - Bologna Welcome- e, successivamente, da questo segnalata all’Ufficio Taxi del Comune di Bologna, in relazione ad un fatto accaduto in data 8.11.2018. In particolare, i quattro turisti spagnoli riferivano alla responsabile di Bologna Welcome di aver deciso, dopo aver assunto informazioni al Desk Bologna Welcome dell’aeroporto, di utilizzare il taxi per raggiungere la stazione ferroviaria di Bologna centrale;
il tassista, però, una volta partito, comunicava ai turisti che, a causa della Fiera Eima in corso, la tariffa sarebbe stata di 40 euro (in luogo della tariffa standard di 20 euro in situazioni di traffico regolare);
malgrado le proteste dei clienti, il tassista addebitava l’importo senza attivare il tassametro in partenza;
i turisti spagnoli indicavano i dati del taxi (numero di identificazione -OMISSIS- e numero targa), allegando due fotografie del mezzo;
la suddetta segnalazione era riconducibile al sig. -OMISSIS-, che ne assumeva la responsabilità in nome degli altri tre turisti spagnoli (cfr. e-mail del 13.11.2018 allegata alla segnalazione inviata da Bologna Welcome srl al Comune di Bologna – Ufficio Taxi). il Comune provvedeva, quindi, ad inoltrare la comunicazione di avvio del procedimento all’odierno ricorrente, il quale formulava richiesta di accesso agli atti, trasmetteva le proprie osservazioni e memorie difensive e richiedeva di essere sentito dal Comune, audizione personale effettivamente avvenuta in data 26.11.2018 e all’esito della quale il ricorrente, previa concessione di un nuovo termine a difesa, presentava ulteriore memoria difensiva. A conclusione del procedimento, l’Amministrazione comunale adottava il provvedimento di sospensione qui contestato.

Tanto precisato, sotto un primo profilo si osserva che –a differenza di quanto sostenuto in ricorso - l’istruttoria effettuata dal Comune non risulta essere stata carente, atteso che il Comune ha acquisito la documentazione inerenti i fatti (la segnalazione trasmessa da Bologna Welcome srl, con la documentazione ivi allegata), ha provveduto ad effettuare l’audizione dell’interessato, il quale, pertanto, ha avuto modo di fornire il proprio contributo procedimentale, inviando, altresì, osservazioni scritte e memorie difensive.

Quanto alla possibilità di individuare i turisti autori dell’esposto, si rileva che Bologna Welcome srl ha trasmesso i dati (tra cui anche il documento di identità e il recapito e-mail) forniti da uno dei quattro turisti spagnoli, il quale, evidentemente, ha assunto la paternità e la responsabilità della segnalazione presentata.

In relazione alla contestazione della veridicità dei fatti addebitati e alla mancanza di obiettivi riscontri probatori, di cui parte ricorrente si duole, va osservato –come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione comunale – che appare sufficiente che i fatti descritti nell’esposto/segnalazione siano verosimili (e, quindi, circostanziati) e riconducibili a soggetti specificamente individuati, non potendosi pretendere, da parte del segnalante o dell’Amministrazione procedente, una prova assoluta e in senso tecnico di quanto avvenuto all’interno del taxi. In altre parole, richiedere riscontri probatori provenienti da fonte “terza” comporterebbe la sostanziale impossibilità di sanzionare proprio tale tipologia di illeciti, lasciando privi di tutela turisti o utenti del servizio.

In un caso del tutto analogo a quello di cui si discute è stato osservato che “quanto alla denunciata mancanza di riscontri probatori, i fatti che possono ingenerare l'insorgere di un'ipotesi di violazione del divieto, da parte del tassista, rivestono una connotazione tale (essendo il loro verificarsi conosciuto direttamente dal titolare delle licenza e non verificabile autonomamente dal Comune) da dover escludere la possibilità stessa di un accertamento che prescinda dalla collaborazione del titolare della licenza, chiamato a cooperare alla valutazione rimessa alla Commissione di disciplina;- in mancanza (avendo nella specie il ricorrente escluso di essere responsabile dell'infrazione, senza addurre null'altro), è legittima la misura sanzionatoria che si fondi sulla denuncia inoltrata, che si mostri veridica (dal momento che il denunciante ha allegato il proprio documento di riconoscimento, assumendo la paternità delle proprie dichiarazioni) e plausibile (riferendo dati circostanziati sull'accadimento, tra cui la presenza di altri tassisti);
- in relazione a ciò, è del tutto ragionevole che il formale e rituale reclamo costituisce, di norma, sufficiente prova di per sé idonea a dimostrare i fatti addebitati nella contestazione disciplinare, per cui l'onere di provare, nel relativo procedimento, la falsità di tali addebiti spetta piuttosto all'incolpato;
del resto una soluzione diversa comporterebbe inevitabilmente la pratica impossibilità di sanzionare proprio gli illeciti più critici, lasciando sostanzialmente impunite le violazioni nei confronti di turisti od utenti italiani e stranieri, comportanti un grave discredito per la regolarità del servizio ed, in definitiva, per l'immagine stessa della città (alla cui tutela è preordinato il dettagliato codice comportamentale stabilito per i titolari di licenze” ( TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 giungo 2016, n. 3010 ).

Va, infine, aggiunto che il ricorrente è stato anche sentito –come da sua richiesta - nell’ambito del procedimento e in tale occasione non ha puntualmente contestato i fatti per cui è causa: nella comunicazione di rinnovo del procedimento del 20.12.2018 risulta, invero, che “ in data 26/11/2018 si procedeva ad incontrarla personalmente, coma da sua richiesta, richiedendo al termine dell’incontro di fornire comunque per iscritto memorie difensive in ordine alle circostanze da lei verbalmente addotte sul mancato ricordo della corsa oggetto dell’esposto, della possibilità che nella concitazione della giornata di Fiera riteneva possibile non aver azionato il tassametro, oltre ad indicare in aeroporto di un cartello che avrebbe giustificato la forfettizzazione della corsa ”;
dunque, lo stesso ricorrente non si dimostrava in grado di smentire i fatti di cui all’esposto dei quattro turisti spagnoli.

Sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente vanno disattese.

Il ricorrente si duolo, infine, anche di non aver avuto pieno accesso all’esposto in questione.

A tal proposito si rileva che in caso di diniego di acceso (totale ovvero solo parziale), l’interessato ben può ricorrere agli strumenti che l’Ordinamento mette a disposizione per far fronte alle ipotesi di inerzia/diniego dell’Amministrazione relativamente a domande di accesso agli atti, al fine di ottenere -ove ne sussistano i presupposti –gli atti e i documenti di cui si lamenta la mancata ostensione. Non risulta che, nel caso in esame, il ricorrente abbia attivato i previsti rimedi avverso l’asserito diniego di accesso.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia che la carenza istruttoria emergerebbe anche in relazione alla mancata identificazione dei quattro turisti spagnoli autori dell’esposto che, oltretutto, inficerebbe anche la attendibilità dei fatti dai medesimi narrati, né la comunicazione e-mail di Bologna Welcome potrebbe integrare valida prova ai fini della sanzione impugnata.

La doglianza non è condivisibile, alla luce di quanto in precedenza già esposto.

L’autore della segnalazione è stato identificato, avendo allegato il proprio documento di identità e l’indirizzo e-mail;
la circostanza che uno solo dei quattro turisti abbia inoltrato le proprie generalità non implica un difetto istruttorio del procedimento, atteso che l’Amministrazione ha accertato che il suddetto turista agiva in rappresentanza del gruppo, assumendosene la relativa responsabilità.

Dunque, alcuna carenza istruttoria è riscontrabile sotto tale profilo, né quanto sostenuto in ricorso appare idoneo ad inficiare l’attendibilità dei fatti narrati dai turisti spagnoli.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che pur avendo presentato istanza di accesso l’Amministrazione avrebbe reso disponibile solo la comunicazione e-mail di Bologna Welcome, con conseguente violazione della normativa in materia di accesso ai documenti;
il provvedimento gravato sarebbe motivato solo “ per relationem ” mediante rinvio al contenuto dell’esposto non reso disponibile.

La censura non è fondata.

Giova ribadire quanto in precedenza già precisato in ordine alla possibilità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell’Ordinamento per far fronte al diniego (tacito o espresso) di accesso ad atti ritenuti rilevanti.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso il provvedimento appare adeguatamente motivato proprio con rifermento ai fatti comunicata da Bologna Welcome a seguito della segnalazione ricevuta dai turisti spagnoli. Peraltro, come sopra ricordato, il contenuto dell’esposto del sig. -OMISSIS- non appare integralmente contestato dal ricorrente in sede di audizione resa nell’ambito del procedimento, con la conseguenza che il provvedimento impugnato risulta immune dai denunciati vizi di difetto di motivazione e di istruttoria.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, atteso che l’intervento spiegato dal ricorrente in sede procedimentale avrebbe assunto una funzione meramente formale, non essendoci traccia delle ragioni sottese al mancato accoglimento delle deduzioni presentate.

La ricostruzione in fatto della vicenda –in precedenza sinteticamente riportata – smentisce la censura.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento sia con la produzione di plurime memorie (peraltro dall’analogo contenuto), sia con la richiesta –accolta –di essere ascoltato in sede procedimentale.

Nel provvedimento di sospensione impugnato, invero, l’Amministrazione ha richiamato sia “ le argomentazioni addotte verbalmente dall’interessato e dal suo collaboratore nell’audizione personale del 26.11.2018 nelle quali oltre a ribadire un’autocertificata condotta specchiata di lavoro si paventava che, vista la concitazione delle giornate di fiera in atto (EIMA) al momento dell’accadimento, nonché la numerosa fila dei clienti in attesa avrebbe ben potuto verificarsi la circostanza di mancata attivazione del tassametro visto anche la presenza di cartelli indicanti una cifra forfettizzata di percorso (20 euro) dall’aeroporto alla stazione ”, sia “ gli ulteriori scritti difensivi, pervenuti via Pec e presentati (…) rispettivamente in data 19/11/2018 ed in data 22/12/2018 nei quali sostanzialmente si ribadisce l’estraneità ai fatti contestati al signor -OMISSIS-per mancata prova dell’imputabilità deli stessi al -OMISSIS- ” e ha poi concluso che tali ragioni non possono essere tali da giustificare il comportamento lesivo nei confronti dell’utente in quanto “ l’esposto, pervenuto da cittadini europei in transito in città e senza alcun interesse al discredito personale del -OMISSIS-, circostanzia compiutamente l’attribuibilità al -OMISSIS-dei fatti contestati indicando (sebbene <per relato>
e per il tramite dell’Ufficio di Bologna Welcome - struttura deputata all’accoglienza e al supporto dei turisti che transitano in città) espressamente sia il numero della licenza coinvolta nei fatti –licenza -OMISSIS- –che la targa del veicolo coinvolto nei fatti, entrambe corrispondenti alla vettura del signor -OMISSIS-
”, aggiungendo che “ l’adombrata circostanza che si potesse essere pattuita una cifra forfettizzata per il percorso rientrerebbe inoltre esattamente nella fattispecie di violazione contestata ” e che “ il reclamante è comunque identificabile ”.

Dunque, l’Amministrazione ha adeguatamente riscontrato le osservazioni presentata dal ricorrente, ritenendole però non decisive per l’archiviazione del procedimento.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che la sanzione di 20 giorni di sospensione della licenza sarebbe del tutto sproporzionata in relazione alla fattispecie contestata, considerato che il regolamento sovracomunale prevede un minimo di 5 giorni e un massimo di 60 giorni;
nel provvedimento non vi sarebbe alcun riferimento all’entità della violazione, non sarebbe stata considerata la condotta sempre specchiatissima del ricorrente e, al contempo, la sanzione inflitta sarebbe abnorme;
l’art. 32 dello “schema di regolamento” approvato con deliberazione di C.R. n. 2009/1994 richiede di tener conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione dell’eventuale recidiva, previsione che, seppur non riportata nel regolamento sovracomunale, appare di immediata applicazione.

Anche tale motivo di ricorso non è condivisibile.

Sotto un primo profilo si osserva che l’art. 62 del “ Regolamento Unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente) ” prevede, per l’ipotesi di cui all’art. -OMISSIS-, comma 1, lett. c) -” chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti ” - la sanzione amministrativa della “ sospensione dell’efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni ”: ebbene, nel caso in esame, a fronte della violazione dell’art. -OMISSIS-, comma 1, lett. c), del Regolamento, l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità ad essa riconosciuta, ha adottato una sanzione di 20 giorni di sospensione, che non appare certo sproporzionata rispetto ai fatti –sopra ricordati- posti a base della sanzione medesima.

Sotto distinto profilo, si osserva che –a differenza di quanto lamentato in ricorso –l’Amministrazione, nell’adottare la sanzione qui contestata, ha adeguatamente valutato sia la gravità dei fatti come rappresentati nella segnalazione dei turisti spagnoli, sia le osservazioni prodotte da ricorrente, anche in relazione alla condotta, in passato sempre corretta, dal medesimo mantenuta.

Anche il quinto motivo, pertanto, va respinto.

Infine, infondato risulta anche il sesto motivo, formulato in via subordinata, con il quale il ricorrente, in relazione al precedente motivo, denuncia l’illegittimità del regolamento sovracomunale, ove si ritenesse l’art. 32 dello “schema di regolamento” non immediatamente applicabile.

Come già rilevato trattando del motivo che precede, la sanzione di cui si discute non risulta essere stata assunta in violazione del principio di proporzionalità e l’Amministrazione ha adeguatamente valutato la gravità della condotta contestata.

Pertanto, anche la censura formulata in via subordinata risulta destituita di fondamento.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra il ricorso è infondato e va, pertanto respinto.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo (in aggiunta a quanto già liquidato in sede cautelare, che qui va confermato), sono poste e carico della prte ricorrente e a favore dell’Amministrazione comunale, giusta il principio della soccombenza, mentre vanno compensate nei confronti di Bologna Welcome.

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