TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2018-11-28, n. 201800737
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Pubblicato il 28/11/2018
N. 00737/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01515/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2018, proposto da
M C F, L Y M Sociedad Anonima, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavriglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Lo Manto in Firenze, via Masaccio 219;
nei confronti
F M, G Meloni, Fattoria San Pancrazio, rappresentati e difesi dagli avvocati Loriano Maccari, Enrico Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Loriano Maccari in Firenze, via Fiume N° 11;
Maura Giotti, Istituto Gestioni e Servizi Iges S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cavriglia n. 111/18 del 1 settembre 2018 avente ad oggetto “Interventi atti a contenere il rischio amianto della copertura della rimessa agricola sita in loc. San Pancrazio in seguito a incendio del 22 agosto 2018”;
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cavriglia n. 112/18 del 1 settembre 2018 avente ad oggetto “Quantificazione, smaltimento e/o recupero di tutti i rifiuti presenti nel sito della rimessa agricola posta in loc. San Pancrazio in seguito a incendio del 22 agosto 2018”;
- dell'ordinanza del Responsabile dell'area urbanistica del Comune di Cavriglia n. 158/18 del 16 ottobre 2018, avente ad oggetto “demolizione delle opere abusive e ripristino stato dei luoghi in Cavriglia, loc. San pancrazio n. 15 foglio di mappa n. 40 particella 527 (già 22) e particella 23”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cavriglia e di F M e di G Meloni e di Fattoria San Pancrazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso non presenti sufficienti elementi di fumus , e ciò considerato in particolare:
- che le ordinanze 111 e 112 del 2018 sono state adottate dal Sindaco in forza dello speciale potere di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, sussistendo l’urgente necessità di tutelare la salute pubblica in seguito al verificarsi dell’incendio di un annesso agricolo;
- che la produzione dei rifiuti sembrerebbe, almeno in parte, trovare causa nella verificazione del detto incendio e che allo stato la proprietaria ha la possibilità d’intervenire sull’immobile chiedendone il dissequestro all’A.G.;
- che l’ordine di demolizione ha natura vincolata in presenza delle difformità riscontrate nella realizzazione dei capannoni e non contestate dalla ricorrente;
Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;