TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-10-02, n. 202300882
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00882/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Arezzo prot. n.-OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere la revoca del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni ed altre materie esplodenti n. -OMISSIS-, emesso nei suoi confronti in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Nicola Fenicia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ora in decisione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Arezzo ha respinto la sua istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-, ritenendo tuttora il ricorrente “ persona che non dà affidamento di non abusare di armi, munizioni ed altri prodotti esplosivi in genere, a qualsiasi titolo posseduti ”.
Tale divieto traeva origine da un deferimento all’Autorità giudiziaria per la violazione, da parte del medesimo, dell’art. 18 della legge n. 110 del 1975 (modalità per il trasporto di armi ed esplosivi) e dell’art. 12 della legge n. 497 del 1974 (porto illegale di arma in luogo pubblico). In particolare, il -OMISSIS-, i Carabinieri di Arezzo erano intervenuti in via -OMISSIS-, in Arezzo (in pieno centro abitato), su richiesta del Servizio 118, il cui personale, nel soccorrere un soggetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica - poi identificato nell’ odierno ricorrente -, aveva notato che quest’ultimo era in possesso di arma da fuoco (tenuta nella fondina agganciata alla cintura dei pantaloni). L’intervento dei Carabinieri si era concluso con il sequestro della pistola con colpo in canna e di quattro bossoli rinvenuti a bordo del veicolo. I Carabinieri, nella loro annotazione, avevano anche evidenziato che, da indagine eseguita su Banca Dati delle Forze di Polizia, era emerso come l’odierno ricorrente fosse altresì in possesso di ben ulteriori 19 armi e avesse precedenti costituiti da notizie di reato per: contravvenzione al C.d.S. nel 1996;guida sotto l’influenza dell’alcool, art. 186 C.d.S. nel 2002;pornografia minorile, art. 600- ter c.p. nel 2004;contrabbando di tabacchi lavorati esteri, art. 291- bis DPR 43/1973 nel 2008.
Per il fatto del -OMISSIS- sopra descritto il medesimo è stato poi condannato, -OMISSIS-, per il reato di porto illegale di armi, dal G.U.P. del Tribunale di Arezzo, alla pena patteggiata di un anno di reclusione e alla multa di euro 2.000,00.
L’odierno ricorrente, il -OMISSIS-, ha presentato alla Prefettura di Arezzo una domanda di riesame ai fini della revoca del suddetto decreto di divieto di detenzione di armi, rappresentando che nel frattempo, il -OMISSIS-, aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze la riabilitazione in ordine alla suddetta condanna -OMISSIS-. A ciò si aggiungeva il fatto che negli anni successivi all’episodio sopra descritto, risalente -OMISSIS-, il medesimo non aveva più posto in essere alcuna condotta tale da far presumere la sua inaffidabilità nella detenzione di armi.
La Prefettura di Arezzo, sentita preventivamente la Questura di Arezzo (la quale si esprimeva con parere negativo alla revoca) – dopo aver riepilogato i precedenti a carico dell’istante: “ In data -OMISSIS- decreto penale di condanna emesso dalla Pretura di Arezzo per emissioni di assegni a vuoto;- In data -OMISSIS- decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo per guida in stato di ebbrezza alcolica;- In data -OMISSIS- deferimento all’AG competente della Stazione Arma Carabinieri di Rigutino per violazione dell’art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza alcolica). Il relativo procedimento penale è stato archiviato a seguito di oblazione;- Il -OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.U.P. del Tribunale di Arezzo per porto illegale di armi (commesso ad Arezzo il -OMISSIS-) con condanna alla reclusione di anni uno e alla multa di euro 2.000 ” - non ha ritenuto sufficiente l’avvenuta riabilitazione, considerando preminenti e ancora una volta gravi le condotte assunte dall’odierno ricorrente il -OMISSIS-. Si sarebbe infatti “ trattato di fatti di reato debitamente accertati dall’Autorità Giudiziaria e commessi proprio facendo un uso illecito di un’arma di spiccata potenzialità offensiva e di pronta reperibilità ed uso, in quanto portata illegalmente in una fondina alla cintura dei pantaloni con colpo in canna ”. Tale quadro risultava aggravato, secondo la Prefettura (e la Questura) dalla circostanza che l’interessato versava “ in stato di alterazione psicofisica a seguito di un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e che, in qualità di direttore ed istruttore di tiro, era ben consapevole degli illeciti posti in essere e della pericolosità delle condotte tenute ”. Anche le altre risultanze, valutate nel loro complesso unitamente all’ultimo episodio, delineerebbero “ una personalità non scevra da comportamenti antigiuridici e condotte tali da far permanere l’affievolimento della certezza di un corretto uso delle armi (...) ”. In particolare, l’uso eccessivo di sostanze alcoliche, assunte prima di mettersi alla guida, come accertato a carico dell’interessato nel corso degli anni, oltre ad essere potenzialmente ostativo alla detenzione ed al porto delle armi secondo quanto previsto dal D.M. Sanità 28 aprile 1998, denoterebbe la “ tendenza a non tenere in debito conto la tutela della propria e dell'altrui sicurezza - fine primo cui assolve invero il provvedimento di cui all'art. 39 T.U.L.P.S. - integrando così un comportamento maggiormente connotato da antisocialità e pericolosità per l'incolumità pubblica ”.
A fondamento del ricorso il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931, nonché l’eccesso di potere per carenza di motivazione e d’istruttoria.
In particolare il ricorrente ha lamentato la mancata soddisfazione del proprio interesse ad ottenere un aggiornamento ed una rivalutazione della propria posizione, specie in ordine al permanere della inaffidabilità all’uso corretto delle armi, essendo decorso un tempo ragionevole dal momento della adozione del provvedimento inibitorio ed essendosi nel frattempo modificato in positivo il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Arezzo, argomentando con memoria in ordine all’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 28 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base degli scritti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Infatti, in base alla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente e peraltro condivisa da questo Tribunale (cfr. sez. II, n. 56 del 2023), va riconosciuto al destinatario del divieto di detenzione armi l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione, e ciò al ricorrere di due condizioni principali, costituite dal sopravvenuto mutamento delle circostanze valorizzate nel provvedimento inibitorio e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione dello stesso. Si tratta ovviamente di condizioni per la mera apertura del procedimento di revoca (altrimenti non dovuta) e che non ne vincolano l’esito.
Nel caso di specie la Prefettura di Arezzo ha correttamente aperto un nuovo procedimento amministrativo, in seno al quale ha riesaminato la posizione dell’odierno ricorrente alla luce delle circostanze rappresentate nell’istanza di revoca;rimanendo comunque salva la natura ampiamente discrezionale che connota la valutazione, rimessa alla Prefettura, dell’effettivo ripristino dell’originaria affidabilità ai fini della detenzione delle armi.
Venendo dunque all’attività di riesame e di aggiornamento effettuata dalla Prefettura nel caso di specie, si osserva come l’impugnato diniego di revoca del divieto ex art. 39 del TULPS si sorregga su di un’adeguata motivazione, sia con riferimento alla sopravvenienza costituita dalla riabilitazione avvenuta -OMISSIS- - la quale tuttavia, come spiegato dalla Prefettura, estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale della condanna, ma non è circostanza decisiva e vincolante ai fini del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto che la Prefettura è tenuta a compiere in base all’art. 39 del TULPS -, sia con riferimento all’ idoneità dell’episodio del -OMISSIS- ad intaccare ancora oggi la totale affidabilità del ricorrente nel buon uso e nella corretta custodia delle armi, venendo evidenziata la particolare gravità di quella condotta allo stato non superabile dal tempo trascorso e dall’intervenuta riabilitazione. Peraltro, in sede d’istruttoria, anche la Questura si era espressa nei medesimi termini.
Tale valutazione non sembra inoltre illogica o irragionevole, se si considera che -OMISSIS- l’odierno ricorrente, al tempo direttore ed istruttore di tiro (dunque ben dovendo conoscere le regole in punto di porto d’arma e l’obbligo di adottare tutte le cautele possibili nella custodia della stessa), fu trovato, in pieno centro storico di Arezzo, alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica e in possesso di una pistola pronta all’uso, tenuta in una fondina alla cintura dei pantaloni, con un colpo in canna. Il pericolo cagionato alla pubblica incolumità è stato dunque grave ed evidente, trattandosi peraltro di fatti costituenti reati anche specificamente attinenti alla materia delle armi.
Da allora, a parte la sopraggiunta riabilitazione e il decorso del tempo, non sono emersi fatti nuovi, particolarmente significativi del realizzarsi di una cesura rispetto ai comportamenti passati e tali dunque da rimuovere le originarie ragioni di ostatività.
Nel ricorso si fa anche riferimento dall’attività lavorativa “di garante della sicurezza all’interno di un grande centro commerciale” che il ricorrente svolgerebbe da anni;ma a parte la scarsa rilevanza di tale circostanza, essa non è stata portata a conoscenza dell’amministrazione nel corso della fase procedimentale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.