TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-08-16, n. 202400590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-08-16, n. 202400590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400590
Data del deposito : 16 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2024

N. 00590/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2024, proposto da
N B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Rapallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S M C e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M C in Genova, via Assarotti, 20/9;



nei confronti

di Nautica San Michele di Pagana s.r.l., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

- della nota del 7 febbraio 2024 avente ad oggetto “ Istanza per concessioni demaniali marittime destinate a ormeggi a gavitello in Loc. San Michele di Pagana ”;

- di tutti gli atti del procedimento di cui alla suddetta nota e conseguenti all’istanza di concessione presentata in data 19 gennaio 2024 e acquisita con prot. n. 3498, anche ad oggi non conosciuti, comprensivi, ove e per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta Comunale del Comune di Rapallo n. 384 del 20 dicembre 2024;

- del provvedimento di proroga emesso a favore della controinteressata ove esistente;

- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti relativi agli atti e procedimenti impugnati comprensivi di tutti gli atti istruttori ad oggi non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2024 il dott. D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il ricorrente, titolare dell’impresa individuale N B, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Rapallo ha stabilito di non dare seguito all’istanza di concessione demaniale dallo stesso ricorrente presentata e avente ad oggetto uno specchio acqueo, da destinarsi al posizionamento di alcuni ormeggi mediante il sistema dei gavitelli, attualmente nella disponibilità (in forza di concessione rilasciata negli anni Settanta) della controinteressata Nautica San Michele di Pagana s.r.l. (che non ne gode direttamente, ma tramite affidamento a terzi). Concessione, quella rilasciata a Nautica San Michele di Pagana, il cui termine di efficacia, secondo la prospettazione attorea, sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2023 per effetto delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021.

Il rifiuto del Comune è motivato in ragione: (a) della decisione dell’Amministrazione (assunta con delibera della Giunta comunale n. 384 del 20 dicembre 2023, anch’essa impugnata) di avvalersi della proroga del termine di scadenza al 31 dicembre 2024 ( ex art. 3, co. 3, legge 5 agosto 2022, n. 118); (b) dell’impossibilità di rilasciare nuove concessioni in tutto il territorio comunale, in quanto allo stato non è rispettata la percentuale minima del 40% di aree balneabili libere o libere attrezzate stabilita dall’art. 11- bis , co. 3, l.r. 28 aprile 1999, n. 13 (che deve essere garantita dal progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime).

2. Il ricorso è articolato in quattro motivi ed è corredato da istanza cautelare.

2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell’art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere il Comune omesso di comunicare all’odierno

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