TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-10-13, n. 201032805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-10-13, n. 201032805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032805
Data del deposito : 13 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04463/2008 REG.RIC.

N. 32805/2010 REG.SEN.

N. 04463/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4463 del 2008, proposto da:
Tyke s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. V P, con domicilio eletto presso V P in Roma, corso Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei Conti, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge;
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto presso Uff.Rappresent. Regione Basilicata in Roma, via Nizza, 56;
Comune di Satriano di Lucania e Provincia di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.P.R. 8.12.2007, con il quale è stato istituito il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, nonché degli atti ad esso presupposti e specificamente, in quanto occorra, della delibera 23.10.2002 n. 552 del Consiglio della Regione Basilicata e della delibera 17.4.2007 n. 537 della Giunta regionale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la presente impugnativa la Tyke s.r.l. contesta il D.P.R. 8.12.2007, con il quale è stato istituito il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, e gli atti ad esso presupposti, incluse la delibera 23.10.2002 n. 552 del Consiglio della Regione Basilicata, con la quale è stata perfezionata l’intesa Stato-Regione in ordine alla perimetrazione del Parco, e la delibera 17.4.2007 n. 537 della Giunta regionale, che ribadisce i contenuti del provvedimento consiliare e sostituisce la delibera G.R.

5.6.2006 n. 809, ritirata a seguito di rilievo di legittimità della Corte dei Conti.

La Tyke è interessata alla esclusione dall’area del parco di alcuni terreni in sua proprietà siti nel territorio del Comune di Satriano di Lucania, ove la sua dante causa Tolla s.p.a. aveva avviato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di una discarica.

La società ricorrente deduce difetti nel procedimento istitutivo del Parco e contraddittorietà.

Rileva che non è stato tenuto in nessun conto il parere negativo riguardo l’inclusione nel perimetro del Parco dell’area de qua , espresso da alcuni comuni, tra i quali il Comune di Satriano di Lucania, nel cui territorio insiste il terreno interessato alla realizzazione della discarica. Laddove gli enti preposti alla istituzione del Parco - lo Stato e la Regione Basilicata - avrebbero dovuto quanto meno motivare il contrario avviso e riportare all’esame del consiglio regionale l’intera perimetrazione.

Ulteriormente è rimarcata la contraddittorietà nell’istruttoria svolta presso il Ministero dell’Ambiente e la Regione Basilicata, e connotata da atti che hanno riscontrato il carattere di non rilevanza ai fini della tutela ambientale della zona interessata dalla progettata discarica.

Infine è dedotto il mancato intervento, in sede procedimentale, della Provincia di Potenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e la Regione Basilicata e hanno controdedotto alle censure, presentando altresì un’eccezione di inammissibilità per l’impugnativa degli atti interni al procedimento. La difesa erariale rileva, altresì, l’inammissibilità della chiamata in giudizio della Corte dei Conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La società ricorrente ha presentato memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 10 giugno 2010.

DIRITTO

Non è rilevante, nell’economia del giudizio, l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnativa degli atti interni al procedimento d’istituzione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese.

Risulta evidente, dal contesto del ricorso, che l’atto avverso il quale è rivolta la domanda di annullamento è essenzialmente il decreto istitutivo del Parco (D.P.R. 8.12.2007). Per tuziorismo parte ricorrente ha indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo gli atti presupposti, tra cui le delibere 23.10.2002 n. 552 del Consiglio della Regione Basilicata e 17.4.2007 n. 537 della Giunta regionale (nonché la delibera G.R. 809/06, la quale peraltro è stata revocata e sostituita dalla delibera n. 537/07), essendo comunque scontato che l’intero procedimento è destinato a subire le conseguenze della pronuncia del Giudice, sia essa satisfattiva della domanda giudiziale (con annullamento in parte qua del provvedimento istitutivo del Parco e, quindi, degli atti procedimentali presupposti), sia se di rigetto (e consequenziale conferma della legittimità del D.P.R.

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