TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-02-03, n. 202300280
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Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2022, proposto da
V B, A B, L B, G B, rappresentati e difesi dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
avverso
il silenzio serbato dal Comune di Campagna sull’atto di intimazione e diffida presentato dai ricorrenti in data 28 ottobre 2021 e diretto all’acquisizione sanante ovvero alla restituzione con rimessione in pristino di terreni di proprietà dei ricorrenti siti in Campagna, al fg. 78, part.lla 1381 (ex 164/b);
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in ordine alla medesima istanza, nel termine di giorni trenta, mediante restituzione con rimessione in pristino dei terreni siti nel Comune di Campagna, fg. 78, part.lla 1381 (ex 164/b) e pagamento dei danni ovvero mediante adozione di formale atto ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001con conseguente pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da mancato utilizzo;
nonché per la nomina, in caso di perdurante inadempimento, di un Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Campagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso era proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Campagna sull’atto di intimazione e diffida presentato dai ricorrenti in data 28 ottobre 2021 e diretto all’acquisizione sanante ovvero alla restituzione con rimessione in pristino di terreni di proprietà dei ricorrenti siti in Campagna, al fg. 78, part.lla 1381 (ex 164/b).
Deducevano in fatto i ricorrenti che la strada privata individuata al Comune di Campagna alla part.lla 1381, fg. 78, risultava illegittimamente occupata dall’Amministrazione comunale a far data dall’anno 1995, anno in cui vennero stipulati preliminari di compravendita dal Sindaco p.t. e dall’allora proprietario dell’area, il sig. B C – padre dei ricorrenti –, per la realizzazione del Progetto Esecutivo dei “ Lavori di Urbanizzazione alla Frazione Quadrivio - 1° Lotto (Marciapiedi) ”, approvato con D.C.C. n. 10 del 18 gennaio 1988, ai quali non fece seguito alcun atto definitivo di esproprio.
Si costituiva in resistenza il Comune sostenendo che il ricorso fosse fondato sul presupposto errato dell’occupazione e trasformazione di un’area eccedente la particella 1381, avendo invece il Comune occupato solo ed esclusivamente i 448 mq di cui alla suddetta particella, in ordine alla quale si perfezionò la cessione volontaria mediante l’atto nominalisticamente denominato “preliminare di compravendita”, cui fece seguito l’integrale pagamento della relativa indennità.
Deduceva inoltre che un tanto era stato rappresentato ai ricorrenti con nota prot. 27754 del 26 settembre 2022, avente piena valenza provvedimentale, e negava quindi che si fosse formato il silenzio-inadempimento, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Con memoria di replica i ricorrenti eccepivano che la traslazione non poteva essere avvenuta per effetto del richiamato preliminare di vendita e che la nota del 26 settembre aveva carattere meramente interlocutorio.
Con ordinanza n. 2769/2022 pubblicata in data 21 ottobre 2022 il Collegio così provvedeva:
“ PRESO ATTO del deposito in atti del preliminare di compravendita concluso in data 26 luglio 1995 tra B C e l’allora Sindaco del Comune di Campagna, avente ad oggetto l’impegno al trasferimento della consistenza immobiliare catastalmente identificata al foglio n. 78, particella n. 1381 (ex 164/b) di mq. 448 (v. all. 2 del fascicolo di parte resistente), di talché il diritto al consenso
a stipulare il contratto definitivo per tale porzione di proprietà può eventualmente essere azionato da ciascuna delle parti prima in via stragiudiziale e successivamente con l’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c., al ricorrere delle condizioni di legge;
VISTO l’art. 64 c.p.a., secondo cui il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni da parte della pubblica amministrazione;
RITENUTO necessario, ai fini del decidere, acquisire elementi di giudizio univoci in ordine all’attuale occupazione, da parte del Comune di Campagna, di aree di proprietà dei ricorrenti eccedenti la particella n. 1381 o comunque eccedenti l’oggetto del contratto preliminare del 26 luglio 1995;
RITENUTO di chiedere, su quanto sopra, al Comune di Campagna, una documentata relazione di chiarimento, cui andrà allegato un verbale, redatto da un pubblico ufficiale, nel quale, all’esito di un sopralluogo congiunto sul terreno indicato dai ricorrenti – ai quali dovrà essere dato un preavviso di almeno dieci giorni –, sia descritto lo stato dei luoghi, riferendosi anche di eventuali osservazioni
degli interessati ”.
In data 9 gennaio 2023, all’esito dell’istruttoria, il Comune depositava il verbale del sopralluogo effettuato in data 21 novembre 2022, da cui emergeva che: “ sulla part.lla n° 1381, del fg. 78, risultano realizzate opere di urbanizzazione costituite da marciapiede in cubetti di porfido e parte della strada via Siani in conglomerato bituminoso ”;nonché la Relazione tecnico descrittiva del 23 dicembre 2022, volta a “ determinare l’esatta superficie della particella ”, che si concludeva come segue: “ La particella 1381 del Foglio 78 ha una superficie reale pari a 459,33, maggiore rispetto alla superficie nominale presente in visura ovvero 448 mq ma come meglio descritto in precedenza la differenza di 11, 33 mq rientra nel range di tollerabilità pari a 1/20 della superficie nominale di cui all’art. 1538 del codice civile ”.
Con memoria depositata in data 13 gennaio 2023 il Comune deduceva come gli incombenti istruttori eseguiti in esecuzione dell’ordinanza n. 2769 avessero confermato l’occupazione solo ed esclusivamente dei 448 mq di cui alla particella 1381 e ribadiva, pertanto, la mancata formazione di alcun silenzio-inadempimento sulla diffida dei ricorrenti.
I ricorrenti, dal canto loro, con memoria di replica depositata il 16 gennaio 2023, insistevano sulla natura interlocutoria della nota del 26 settembre 2022 e sull’obbligo di provvedere asseritamente sussistente in capo alla P.A.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 1° febbraio 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato in quanto non sussiste l’invocato obbligo del Comune di provvedere sull’atto di intimazione e diffida presentato dai ricorrenti in data 28 ottobre 2021.
Con riferimento alle aree oggetto del contratto preliminare del 26 luglio 1995, tale obbligo non sussiste per le ragioni già espresse nell’ordinanza n. 2769/2022.
Inoltre, dall’espletata istruttoria è risultato confermato che non vi sono aree oggetto di occupazione eccedenti rispetto alla particella n. 1381 o comunque eccedenti l’oggetto del suddetto contratto preliminare del 26 luglio 1995.
Non residua, quindi, alcun obbligo di provvedere in capo al Comune, con conseguenze infondatezza della dedotta pretesa.
La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.