TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-18, n. 202215305
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Pubblicato il 18/11/2022
N. 15305/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07564/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7564 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati G M, A P, M C, A D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Roma, piazza Navona 49;
contro
Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati M D G, E P R, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Codacons, - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento, previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 16 luglio 2021 n. 63/2021, recante “Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori”, pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa a mezzo PEC in data 17 luglio 2021;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché ancora non conosciuto, quale:
2) della nota del Direttore Generale ENAC n. 70782 del 23 giugno 2021, di costituzione del Gruppo di lavoro (conosciuta solo negli estremi);
3) dello “Studio sui costi accessori dei biglietti aerei, pratiche commerciali e loro effetti sulla sicurezza” effettuato dal Gruppo di lavoro costituito da ENAC (conosciuto solo negli estremi),
4) di eventuali verbali del predetto Gruppo di lavoro, nonché altri eventuali documenti, studi o relazioni tecniche, anche da parte di terzi, posti a base dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ryanair Dac il 25/10/2021:
Nuove ragioni a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti già impugnati col ricorso RGN 7564/2021:
1) Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 16 luglio 2021 n. 63/2021;2) nota del Direttore Generale ENAC n. 70782 del 23 giugno 2021;3) lo “Studio sui costi accessori dei biglietti aerei, pratiche commerciali e loro effetti sulla sicurezza” effettuato dal Gruppo di lavoro costituito da ENAC (conosciuto solo negli estremi);4) eventuali verbali del predetto Gruppo di lavoro, nonché altri eventuali documenti, studi o relazioni tecniche, anche da parte di terzi, posti a base dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale per L'Aviazione Civile e di Codacons, - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso in punto di ricostruzione della vicenda all’esame del Collegio e dei segmenti processuali che hanno preceduto la decisione di merito, che il resistente ENAC è Ente pubblico istituito con d.lgs. n. 25 luglio 1997,n. 250, opera quale unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile (art. 687 cod. nav.), svolge attività ispettiva e sanzionatoria (art. 2 d.lgs. n. 250/1997) ed è l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 irrogando altresì le relative sanzioni amministrative (art. 2 d.lgs. n. 69/2006).
1.1. Per quanto concerne il presente giudizio, va ricordato che in esito ad un’indagine svolta dal gruppo di lavoro nominato con disposizione DG prot. 70782 del 23.06.2021 a seguito di segnalazione del CODACONS sull’assegnazione dei posti agli accompagnatori di minori e passeggeri a mobilità ridotta risultava che:
- la scelta del posto è ritenuto un servizio extra a pagamento, a prescindere dalla tipologia di passeggero;
- pur se il sistema di assegnazione dei posti in fase di check-in prevede l’inserimento automatico dei minori e dei PRM in posti accanto a genitori o accompagnatore, non vi è alcuna garanzia che detta prossimità sia garantita essendo un mero criterio di preferenza e l’assegnazione viene fatta in base alla cronologia delle richieste;
- le procedure di assegnazione casuale dei posti non sono rese note ai passeggeri al momento dell’acquisto del biglietto;
- relativamente ai passeggeri con ridotta mobilità (infra, ai PRM,), la procedura di richiesta di assistenza non rende chiaro agli stessi se all’accompagnatore sarà assegnato gratuitamente il posto accanto al passeggero;di conseguenza, i passeggeri sono indotti ad acquistare il servizio di scelta del posto a pagamento.
1.2. In ragione di quanto disposto dall’AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c) del Regolamento (UE) n. 965/2012 circa l’obbligatorietà per i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs) di sedere, all’interno 3 dell’aeromobile, vicino al loro accompagnatore, l’ENAC riteneva pertanto necessario adottare la disposizione n. 63 del 16/07/2021 «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori» (in seguito anche: Regolamento), per dare concretezza e corpo al principio espresso a tutela della sicurezza delle operazioni (safety) e conseguentemente dei diritti dei passeggeri, rendendolo cogente con la previsione di sanzioni ai sensi del d.lgs. n. 69/2006.
2. Con il ricorso in trattazione, depositato il 24 luglio 2021, la Ryanair DAC chiedeva l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., della disposizione n. 63/2021, pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa a mezzo PEC alla società in data 17 luglio 2021;nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
3. Con decreto cautelare n. 4120 pubblicato il 26/07/2021 il Presidente della Sezione disponeva “la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ai soli fini del differimento della sua entrata in vigore alla data del 15 agosto 2021” dunque riconoscendo al vettore un termine totale per l’adeguamento di 30 giorni dalla pubblicazione della disposizione ENAC e fissava la Camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare per la data dell’8/09/2021.
4. Ryanair DAC, con atto notificato il 5 agosto, chiedeva la modifica del suddetto decreto sostenendo che la tempistica e i costi di adeguamento dei sistemi informativi e contrattuali sarebbero stati la prima incompatibile con la data del 15 agosto e i secondi eccessivi e non risarcibili, restando preferibile al più un rimborso ai passeggeri di quanto pagato e non dovuto.
5. Il Presidente del TAR, con decreto n. 4351 pubblicato il 6/08/2021, respingeva la richiesta e confermava la data dell’8/09/2021 per la trattazione in camera di consiglio della richiesta misura cautelare. In particolare nel decreto si legge: “Considerato che il provvedimento impugnato mira a garantire la gratuità dell’assegnazione dei posti per i quali sussiste un obbligo di “vicinanza” degli assegnatari per esigenze di sicurezza del volo, con determinazione plausibilmente strumentale alla corretta attuazione del predetto obbligo e della correlata esigenza di salvaguardia della sicurezza”.
6. Entrata in vigore la disposizione n. 63/2021, l’ENAC riscontrava il mancato adempimento da parte di diverse compagnie aeree avviando, pertanto, i procedimenti sanzionatori. In data 30 agosto e 1 settembre 2021, ENAC provvedeva nuovamente a verificare se i vettori operanti in Italia si fossero adeguati alle prescrizioni del regolamento in questione.
7. Alla Camera di consiglio del 8 settembre 2021, con Ordinanza del 13/09/2021 n. 4973 la Sezione respingeva l’istanza cautelare presentata da Ryanair “considerato in punto di diritto che la AMC1CAT.OP.MPA.155 (c), acronimo di “Acceptable Means ofCompliance (AMC) and Guidance Material” ossia “Mezzi di conformità accettabili(AMC) e materiale di orientamento”, è normativa adottata in attuazione dell’allegato IV al Regolamento CE n. 965/2012, dalla EASA, organismo comunitario di diritto pubblico competente ad assumere atti normativi regolatori della sicurezza del volo, aventi rango di fonte di diritto comunitario e come tali vincolanti per l’intero ordinamento sezionale della aviazione nell’Unione europea”, e che “al fine di perseguire l’obiettivo che i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs), ossia minori e passeggeri con ridotta mobilità, siedano, all’interno dell’aeromobile, vicino al loro accompagnatore, l’ENAC riteneva necessario adottare la impugnata disposizione n. 63 del 16/07/2021 «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 –12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori» allo scopo di concretizzare con norma regolamentare nazionale il principio espresso dalla ricostruita disposizione comunitaria di tutela della sicurezza delle operazioni (safety) e dei diritti dei passeggeri rendendo siffatto principio cogente con la collaterale previsione di sanzioni ai sensi del d.lgs. n. 69/2006;