TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-05, n. 202203961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-05, n. 202203961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203961
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2022

N. 03961/2022 REG.PROV.COLL.

N. 15485/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15485 del 2014, proposto da Soc. Officine Go S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M ed A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D in Roma, v.le Bastioni Michelangelo, 5/A;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P C in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Frosinone, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento dell’Inps di Frosinone del 24.07.2014, di rigetto di n. 5 domande di integrazione salariale rispettivamente presentate dalla ricorrente, la prima in data 21.1.2014 (per il periodo dal 2.12.2013 al 28.12.2013, la seconda in data 25.02.2014 (per il periodo dal 30.12.2013 fino al 21.2.2014, la terza in data 25.03.2014 (per il periodo dal 3.2.2014 al 1.03.2014), la quarta in data 15. 4.2014 (per il periodo dal 3.03.2014 al 1.03.2014), la quinta in data 23.5.2014 (per il periodo dal 31.03.2014 al 26.04.2014).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, la società Officine Go s.r.l., titolare di un’azienda attiva nell’assistenza e manutenzione meccanica di autoveicoli, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento in data 24.07.2014, di rigetto di n. 5 domande di integrazione salariale - rispettivamente presentate, la prima in data 21.1.2014 (per il periodo dal 2.12.2013 al 28.12.2013, la seconda in data 25.02.2014 (per il periodo dal 30.12.2013 fino al 21.2.2014, la terza in data 25.03.2014 (per il periodo dal 3.2.2014 al 1.03.2014), la quarta in data 15.4.2014 (per il periodo dal 3.03.2014 al 1.03.2014), la quinta in data 23.5.2014 (per il periodo dal 31.03.2014 al 26.04.2014) – in quanto prive del requisito della temporaneità e transitorietà dell’evento di cui all’art 1 della legge n. 164/1975, in forza del quale per la positiva definizione delle domande in argomento deve esserci la ragionevole fondatezza della ripresa dell’attività produttiva del complesso aziendale.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Illegittimità dei provvedimenti di reiezione per eccesso di potere nella specie della violazione del principio di completezza e veridicità dell’istruttoria, atteso che dalla motivazione addotta dall’Inps emergerebbe un evidente errore materiale basato sul falso presupposto che l’azienda ricorrente non abbia fornito la documentazione necessaria ad istruire le domande.

II. Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 164 del 20.05.1975, atteso nel richiedere la documentazione probatoria a sostegno delle domande di integrazione salariale, gli organi istruttori dell’Ente avrebbero tenuto una condotta in palese violazione della citata norma e delle raccomandazioni della Direzione Centrale Inps, entrando nel merito dell’esame e richiedendo all’azienda documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita.

III. Violazione di legge per difetto di motivazione con erronea e/ o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, stante l’insufficienza della motivazione posta a sostegno dei provvedimenti di diniego.

IV. Eccesso di potere per inattendibilità e travisamento dei fatti, atteso che la motivazione di reiezione adottata, qualora intesa in senso sostanziale, risulterebbe in contrasto con i presupposti legali fissati dalla normativa di cui all’art.

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