TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-10-29, n. 202000677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2020-10-29, n. 202000677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000677
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2020

N. 00677/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2014, proposto da
EP Vernici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e B G, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi e domicilio “fisico” eletto presso lo studio dell’avv.to S M in Bologna, Via Santo Stefano n. 43;

contro

Provincia di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti E Z e A M, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” eletto presso lo studio del secondo in Bologna, Via Castiglione n. 41;

nei confronti

Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiorgio Sangiorgi, Annarosa Amato e Francesca Casini, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio dell’ultima in Bologna, Galleria Cavour n. 2;

R Produzione di R G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Tazzari e Franco Fiorenza, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio del secondo in Bologna, Via del Monte n. 10;

per l'annullamento

- DELL’

ORDINANZA PROVINCIALE IN DATA

6/3/2014,

NOTIFICATA IL

10/3/2014, RECANTE LA DIFFIDA A PROVVEDERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D. LGS. 152/2006, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DI UNA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE.

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E CONNESSO, COMPRESO IL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PREDETTA IN PARTE QUA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ravenna e di Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l. e di R Produzioni di R G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. L’esponente insorge avverso il provvedimento in epigrafe, che la diffida a predisporre ed attuare un Piano di prelievo e l’analisi di campioni di acque sotterranee – concordati con ARPA – per circoscrivere il perimetro interessato dall’esistenza di parametri aventi valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006). In caso negativo, si dovrà provvedere al ripristino delle aree ex art. 242 comma 2 del D. Lgs., mentre in caso di superamento delle CSC dovrà essere presentato il documento di analisi del rischio sanitario ambientale sito-specifica ex art. 242 comma 4 e dell’allegato 1.

A.1 In punto di fatto, il provvedimento impugnato riferisce che durante un’indagine ambientale sulle acque sotterranee prelevate in corrispondenza del piezometro PM3 – in area di proprietà del Consorzio Agrario di Ravenna a confine con l’attività della Ditta R Produzioni di R G – veniva rilevata la presenza di alcune sostanze chimiche in concentrazione superiore alle CSC enucleate in tabella 2, allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. Il PM3 – localizzato a distanza dai serbatoi del Consorzio e spostato lateralmente in relazione alla direzione di flusso della falda – riportava concentrazioni di sostanze (solventi aromatici e composti organoclorurati) apparentemente non compatibili con la sola presenza di un deposito di carburanti.

A.2 Il Sig. R G veniva coinvolto nel procedimento, ma dall’esame del ciclo produttivo e delle schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati non sembrava emergere una correlazione della sua attività e le sostanze rinvenute. Dalle informazioni acquisite, egli risultava aver acquistato il capannone e il terreno da Eurochimica Pineta sas, ex fabbrica di vernici. Veniva reperito il progetto di ristrutturazione di un fabbricato produttivo (ubicato in località Granarolo, Via Cabrona n. 2) depositato in Comune nel 2002, la cui relazione tecnica dava atto dell’esistenza in loco di vasche interrate sul retro dell’insediamento, che avevano contenuto materie prime per la precedente produzione di vernici e/o simili. Presso il sito ha operato la Società Colorificio Pineta Srl, poi trasformata in Eurochimica Pineta di Zannoni Adria &
C sas, che ha prodotto vernici fino al 1986. L’azienda è stata ceduta a Eurochimica Pineta Srl, che ha proseguito nella gestione fino all’1/10/1998 (data di trasferimento in altro Comune). Il 29/7/2004 Eurochimica Pineta Srl ha variato la denominazione in Società EP Vernici Srl. Eurochimica Pineta di Zannoni Adria &
C sas ha mantenuto la proprietà sino al 31/12/2002 quando è stata cancellata dal registro delle imprese, al termine della procedura di scioglimento e liquidazione del 15/10/1997. Il 20/3/2002 R G ha acquistato il capannone e il terreno durante la procedura concorsuale.

A.3 Nel proprio parere dell’8/8/2013 ARPA osservava che, fino al 1997, Eurochimica Pineta Srl aveva esercitato l’attività di produzione di vernici nel sito adiacente alla R Produzioni, e tra le sostanze aromatiche utilizzate (cfr. relazione trasmessa all’amministrazione provinciale nel 1997) vi erano Toluene, miscele di solventi organici aromatici e 1-2dicloropropano, utilizzato come additivo dei solventi. Concludeva rilevando che, vista la disposizione dei punti a maggiore contaminazione all’interno della R Produzioni, situati “a monte” del Consorzio rispetto alla direzione predominante della falda, e considerate le materie prime stoccate nelle attività pregresse, i maggiori contaminanti riscontrati – ossia proprio 1-2dicoloropropano e Toluene – potevano ricollegarsi alla produzione di vernici effettuata dalle Società che si erano succedute nel sito.

A.4 L’amministrazione procedente richiamava quindi il principio del “più probabile che non” , per ravvisare una relazione causale tra la presenza dei maggiori contaminanti e le passate attività di fabbricazione di vernici, gestite dalle Società che avevano operato prima della ditta R Produzioni di R G. Dopo aver sostenuto che il Commissario liquidatore non può essere destinatario di un obbligo di bonifica di siti inquinati, dovendo redistribuire gli attivi e chiudere ove possibile le posizioni debitorie (nell’interesse pubblico), riteneva di impartire una diffida a provvedere nei confronti della EP Vernici Srl quale responsabile dell’inquinamento.

B. Riferisce parte ricorrente che l’area interessata corrisponde a una porzione di territorio del Comune di Faenza (identificata al Fg. 14 mapp. 18, 46 e 502) sulla quale insistono numerose attività artigianali tra cui Comisol &
C. snc, Consorzio Agrario di Ravenna, R G.

Espone che, come da perizia di parte (doc. 3):

- sul mappale n. 18 sono localizzati 3 immobili produttivi, presso i quali hanno esercitato la propria attività B.B. Montaggi industriali di F B e C. sas (lavorazione sughero, montaggio di materiali coibenti, termici, acustici e decorativi) cessata nel marzo 1995, e RA.FA. di Castelli Romano e Ferrini Renato (lavorazione resine, verniciatura e sabbiatura industriale, rivestimenti, anticorrosivi) cessata nel maggio 2007;

- sul mappale n. 46 (Via Granarolo 323), di proprietà del Consorzio, quest’ultimo sin dal 1974 ha esercitato il commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchinari, attrezzi e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio, di ferramenta e vernici, il deposito, la gestione e la distribuzione di prodotti petroliferi;

- sul mappale n. 502 (Via Cabrona 2), di proprietà di R G dal 20/3/2002, dal 2007 è esercitata attività di serigrafia, stampe, produzione di accessori di abbigliamento, fabbricazione di articoli in plastica;
l’edificio esistente è stato realizzato con licenza edilizia del 22/2/1968 ottenuta dalla Colorificio Pineta Srl poi divenuta Eurochimica Pineta di Zannoni Adria e C. sas senza soluzione di continuità;
fino alla cessazione, dovuta al fallimento dichiarato il 15/10/1997, ha svolto attività di fabbricazione di vernici, smalti, pitture, diluenti e affini;
l’1/1/1986 la sola Azienda è stata ceduta a “Eurochimica Pineta Srl”, attiva sino al 1998 prima di trasferirsi a Solarolo (RA) liberando l’immobile e gli impianti (dal 2004 si è trasformata in EP Vernici Srl, in continuità aziendale);
la proprietà dell’immobile e delle pertinenze è rimasta in capo a Eurochimica Pineta di Zannoni Adria &
C sas fino alla vendita al Sig. R in data 20/3/2002.

C. Espone EP Vernici che la procedura di cui si controverte trae origine dalla decisione del Consorzio di dismettere l’attività di gestione e distribuzione del carburante, con conseguente rimozione dei serbatoi. L’indagine sulle matrici di suolo e acque sotterranee ha consentito di accertare una possibile contaminazione alla luce della normativa vigente. L’attribuzione della responsabilità alla ricorrente si fonda sul riscontro di concentrazioni di 1-2dicloropropano, materia prima utilizzata nel ciclo produttivo della Eurochimica Pineta Srl (ma il parametro non sarebbe presente nei report di analisi delle acque di falda).

D. Rappresenta che, sul sito di pertinenza del Consorzio, stati eseguiti 4 sondaggi diagnostici, tenuto conto delle linee di flusso delle acque di falda in direzione da sud ovest verso est. Mentre per i campioni dei terreni i valori di CSC sono risultati nettamente inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 colonne A e B (terreni ad uso residenziale e verde pubblico e terreni ad uso commerciale e industriale) – salvo il sondaggio SG2 prossimo all’area serbatoi, che registra il superamento delle soglie per gli idrocarburi C>12 e C<12 – nelle acque sotterranee si è registrato il superamento dei valori (nei piezometri PM1 e PM3) per idrocarburi totali, benzene, etilbenzene, toluene, p-xilene, nonché (nei piezometri PM1 e PM2) MTBE ossia metil-t-butil etere.

E. Illustra le proprie rimostranze sulle indagini, osservando in particolare che:

- per la matrice terreni, il solo sondaggio con superamento delle CSC – avente la sigla SG2 – è stato effettuato tra i serbatoi e la stazione di erogazione, collegati tra loro tramite tubazioni interrate;

- per le acque sotterranee, il flusso della falda non ha direzione sud ovest - est, ma da sud verso sud ovest per poi piegare verso est, mentre in area serbatoi ha direzione sud-ovest - nord-est;

- i serbatoi di stoccaggio e il deposito delle materie prime di Eurochimica Pineta Srl (oggi EP Vernici Srl) sono posizionati “a valle” dei piezometri PM1, PM2 e PM3, e “a monte” del piezometro PM4, in ragione del flusso della falda;

- per il terreno (rispetto al quale non è stato indagato il primo strato sotto il piano di campagna) è responsabile il Consorzio, trattandosi di idrocarburi di natura petrolifera;

- per le acque sotterranee, i parametri sono riconducibili ai costituenti dei carburanti per trazione ad uso agricolo (toluene e xilene sono usati per la colorazione);
in considerazione del flusso di falda, il PM1 (da sud-ovest a nord-est) e il PM3 (da sud a sud-ovest e poi a est) sono entrambi a valle del sistema di stoccaggio, gestione e vendita del carburante, e sono dunque coinvolti da elementi di criticità originati da questi impianti;

- la presenza di solventi clorurati (ossia 1-2 dicloropropano) non risulta comprovata da alcun referto di analisi delle acque sotterranee;

- nelle attività di lavorazione delle resine, di verniciatura industriale, serigrafia e stampa è previsto l’uso di solventi anche clorurati e di inchiostri a solvente (oltre all’utilizzo di solvente alla nitro per la pulizia dei telai, di cui uno dei costituenti è 1-2 dicloropropano);
pertanto la responsabilità può essere attribuita alle due attività RA.FA di Castelli Romano e Ferrini Renato e R Produzioni.

F. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

a) Violazione dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 per errata, inadeguata o insufficiente indagine per identificare l’effettivo responsabile della contaminazione ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006, in quanto:

- non è stata effettuata l’indagine sul primo metro di terreno al di sotto del piano di campagna, per verificare eventuali perdite delle tubazioni di collegamento tra stoccaggio e distribuzione carburanti, in particolare nel sondaggio SG2;

- non si rinvengono accertamenti sul parametro 1-2 dicloropropano da parte di BSA Ambiente Srl, e ciononostante la contaminazione è stata addebitata a Eurochimica Pineta Srl e EP Vernici Srl;

- le vasche/cisterne di stoccaggio delle materie prime di Eurochimica Pineta Srl erano allocate a nord-ovest rispetto all’area del Consorzio, per cui non è ravvisabile alcun collegamento con la contaminazione localizzata a sud verso est presso l’area consortile.

b) Eccesso di potere, in quanto la diffida ha colpito la sola ricorrente mentre non possono a priori reputarsi escluse le attuali attività che operano presso l’area industriale (e neppure quella pregressa del Consorzio).

b) Erronea esclusione della responsabilità per illecito ambientale di un soggetto che si trova in stato di liquidazione.

c) Prescrizione/decadenza di ogni pretesa azionata verso la ricorrente, che ha trasferito la propria attività produttiva nel Comune di Solarolo fin dall’1/10/1998 (doc. 4, pag. 19), per cui sono decorsi oltre 15 anni dalla cessazione dell’attività in situ .

F.1 L’esponente chiede di disporre una CTU idonea ad accertare le cause della contaminazione dell’area, tenuto conto delle imprese operanti negli ultimi decenni e delle sostanze dalle stesse adoperate.

G. Si sono costituiti in giudizio il Consorzio, la Provincia di Ravenna e R Produzioni.

H. In punto di fatto il Consorzio – che presso l’area di appartenenza aveva istallato due serbatoi interrati (uno di 25 mc. contenente gasolio agricolo e l’altro di 12,5 mc. per la benzina agricola) – ha specificato che:

- Eurochimica Pineta di Zannoni Adria sas in liquidazione ha semplicemente mutato denominazione in EP Vernici, con piena continuità (cfr. visura storica doc. 24, che attesta il mero cambio di denominazione sociale del 29/7/2004, e il mantenimento della partita IVA);

- la ricorrente oggi ha sede a Solarolo, ma ha gestito per anni i propri stabilimenti per la produzione di vernici e affini nel sito oggetto della diffida, e al termine non ha provveduto ad alcuna bonifica;

- analizzando i dati dei 4 piezometri, la relazione tecnica rassegnata il 14/9/2009 indica una direzione prevalente della falda da sud ovest verso est;
sono insorti dubbi perché il piezometro ubicato in prossimità all’area serbatoi (PM2) presentava concentrazioni conformi alle CSC, mentre la tipologia di contaminanti (etilbenzene, p-xilene e toluene) non era compatibile con la fuoruscita di gasolio/benzina;

- nella Conferenza di Servizi del 3/11/2009 la Società R si è impegnata a effettuare un’indagine nella sua proprietà;
il 26/1/2010 l’Ing. Marazzato ha depositato una relazione tecnica contenente l’analisi delle acque del pozzo, che esclude la riconducibilità dell’inquinamento alle proprie attività;

- il 5/7/2010 R Produzioni ha elaborato una relazione tecnica di aggiornamento (doc. 8) che riporta le indagini compiute in contraddittorio con ARPA riepilogate in 7 sondaggi diagnostici (SG), successivamente attrezzati a piezometro;
l’analisi ha attestato l’assenza di contaminazione dei terreni e la contaminazione potenziale delle acque dovuta a idrocarburi totali, BTEX, sostanze clorurate, su un’estensione di circa 1.000-1.500 mq di area;
la direzione del flusso della falda è ovest verso est, per cui l’area del Consorzio risulta a valle piezometrico;
inoltre, le sostanze rinvenute di origine clorurata (soprattutto 1-2 dicloropropano) sono incompatibili con un’origine petrolifera;

- nell’ulteriore relazione tecnica di aggiornamento del 15/10/2010 il Consorzio ha approfondito la caratterizzazione di R e ha eseguito altri 4 sondaggi geognostici, dopo la rimozione dei tre serbatoi avvenuta il 14/7/2010 e l’avvio della bonifica a mezzo di ditta specializzata;
i campioni analizzati nel fondo e nelle pareti delle tre fosse originate dall’asportazione sono risultati conformi ai parametri di CSC per i terreni ad uso commerciale e industriale;

- il 4/2/2011 un terzo aggiornamento ha attestato la conformità ai parametri CSC delle acque prelevate da tutti i piezometri (doc. 12);

- il 19/3/2012 è stata presentata la relazione tecnica finale con le attività eseguite, mentre il 30/10/2012 la Provincia ha verificato il completamento degli interventi di bonifica, salve le valutazioni sul PM3 che, essendo posizionato a distanza dai serbatoi e lateralmente dal flusso di falda, non sarebbe riferibile né all’attività di R Produzioni né a quella del Consorzio (doc. 15);

- il 29/1/2014 la Provincia ha avviato il procedimento – poi concluso con l’adozione dell’atto impugnato – nei confronti della ricorrente, dal momento che tutte le sostanze rinvenute (soprattutto 1-2 dicloropropano e toluene) apparivano riconducibili all’attività di produzione di vernici;

- la documentazione fotografica dell’ottobre 1999 (doc. 18) comprova la presenza delle grandi vasche interrate in cui Eurochimica Pineta conservava le vernici, che nel seguito sono state semplicemente ricoperte senza ottemperare agli obblighi di bonifica.

I. R Produzioni ha contestato la tesi della ricorrente invocando le conclusioni di ARPA. Nel secondo rapporto (doc. 8), l’autorità competente in materia ambientale ha affermato che la tipologia e la concentrazione di inquinanti riconducono a un profilo di causalità abbastanza preciso, ossia a solventi/diluenti utilizzati nell’industria delle vernici. La controinteressata ha altresì richiamato i risultati della consulenza affidata nell’accertamento tecnico preventivo introdotto con causa civile innanzi al Tribunale di Ravenna. Il CTU, infatti, da un lato ha attribuito la responsabilità della contaminazione da idrocarburi ai serbatoi del Consorzio, mentre con riguardo all’inquinamento da solventi organici clorurati – in particolare 1-2 dicloropropano e toluene – ha individuato l’origine nelle attività produttive di Eurochimica Pineta Srl (cfr. pagine 9 e 10 ATP).

L. La Provincia di Ravenna ha rilevato, nella propria memoria, che la relazione tecnica formata da R Produzioni nel 2009 in contraddittorio con ARPA ha dato conto della direzione di flusso della falda da ovest verso est, per cui l’area del Consorzio si trova a valle della ditta R Produzioni quanto a flusso delle acque.

M. All’udienza del 20/5/2020 il Collegio ha accolto l’istanza di remissione in termini ai sensi dell’articolo 84 comma 5 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e ha rinviato la trattazione al 14/10/2020. All’udienza pubblica della data odierna il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente insorge avverso l’ordinanza provinciale che la individua come responsabile di una contaminazione ambientale e impartisce la diffida a provvedere ai sensi del titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

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