TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-04-05, n. 201800114

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-04-05, n. 201800114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800114
Data del deposito : 5 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2018

N. 00114/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2017, proposto da:
K W, in proprio, e Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza, in persona del Presidente p.t. K W, rappresentati e difesi dall'avv. M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via dei Paradisi, n. 15/2;

contro

Comune Città di Glorenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A v W, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Rena, n. 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della concessione edilizia n. 1 dd. 25.1.2017, pratica edilizia n. 27, rilasciata al Comune di Glorenza ai sensi della L.P.

3.1.1978 e successive modifiche ed integrazioni - rilasciata in favore del Comune medesimo -, affissa all'albo pretorio dal 25.1.2017 al 3.2.2017 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Città di Glorenza;

Vista l’ordinanza cautelare n. 87/2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

E’ impugnata la concessione edilizia n. 1 del 25 gennaio 2017, rilasciata dal Sindaco del Comune Città di Glorenza allo stesso Comune (“Stadtgemeinde Glurns, Rathausplatz 1, 39020 Glurns, Steuernr/Cod. fisc. 00432110211”) e avente ad oggetto una serie di lavori da realizzarsi a sud della zona artigianale di Glorenza, sulla p.f. 661, C.C. Glorenza, in zona di verde agricolo (“Concetto di sviluppo e ricreazione ‘Obere Au’”).

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di una serie di strutture di collegamento ed accessibilità (tramite realizzazione di un percorso pedonale circolare lungo i confini, lungo i margini delle aree di bosco, incluso la pista ciclabile situata a sud, con collocazione, nel predetto percorso, di aree di sosta attrezzate con panche e panchine e corredate di segnaletica informativa e portabiciclette all’accesso Sud, per una larghezza di 1,5 - 1,8 m. e una superficie con manto di usura ghiaioso e verrebbe realizzato su passerelle in legno, così come verrebbero realizzati ponti in legno per gli attraversamenti del Rio Mulino e dei vari fossi. Lungo tutto il percorso è prevista la realizzazione di steccati e recinzioni), varie attrezzature ed infrastrutture (quali panchine/brandine, tavoli, segnaletica informativa, una piattaforma in legno, infrastrutture per osservazione uccelli, giochi di equilibrio, predisposizioni per il fissaggio di slacklines, per avventura dell’acqua, per percorso ginnico), nonché misure per la valorizzazione ecologica e la manutenzione, consistenti nella gestione e guida dell’accessibilità del pubblico e nella conservazione/riparazione delle microstrutture esistenti (cfr. doc. 4 dei ricorrenti).

A fondamento del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 Cost.) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti: carenza di diritto e di legittimazione”;



2. Violazione e falsa applicazione di legge: mancata comunicazione agli aventi diritto del progetto edilizio depositato (art. 14, L.P. 17/1993 e/o artt. 7 e 8 Legge 241/90)”;

3. “Violazione e falsa applicazione di legge (legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di circolare”;

4. “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 12 L. 1766/27, art.

9-quater L.P. 12 giugno 1980, n. 16 - art.

6-ter L.P. 12 giugno 1980, n. 16) - Eccesso di potere per carenza di istruttoria”;

5. “Violazione di legge (art. 3 NdA PRG del Comune di Glorenza, art. 107 L.P. 13/1997 - art. 2 NdA Piano Paesaggistico del Comune di Glorenza) - Violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti (L. 1766/27, art. 11, co. 1, lett. ‘a’;
decreto assessorile n. 19225/2015)”.

Si è formalmente costituito in giudizio il Comune Città di Glorenza, riservandosi di controdedurre nel prosieguo e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

Con separata istanza depositata il 6 luglio 2017 i ricorrenti, preso atto dell’inizio dei lavori, hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato in attesa della decisione del ricorso nel merito.

Con memoria depositata il 12 luglio 2017 la difesa dell’Amministrazione intimata ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 87/17, pubblicata il 18 luglio 2017, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per mancanza del pregiudizio lamentato dai ricorrenti.

Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie (i ricorrenti anche di replica), a sostegno delle proprie difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2017, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi