TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-07-15, n. 201600831
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N. 00831/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2015, proposto da:
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. L G, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
;
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Commissario
pro tempore
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Territoriale del Nord-Est-Ufficio Motorizzazione Civile di Verona-Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Rovigo prot. n.-OMISSIS- del 02.11.2015, notificato il 9.112015, di diniego del rilascio della patente di guida;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. -OMISSIS- che ha ordinato il ritiro e la revoca della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato, in data 27 novembre 2015, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, al primo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, al secondo ed al terzo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, la sig.ra -OMISSIS-ha impugnato, previa sospensione cautelare, i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, di rigetto, ai sensi dell’art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada, della domanda di conseguimento di nuova patente di guida, adottato dalla Motorizzazione Civile di Rovigo, a seguito della revoca della patente di guida ordinata, in data 18 febbraio 2015, dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, in esecuzione della sentenza penale di condanna n.-OMISSIS- pronunciata il 22 aprile 2014 (divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2015) dal Tribunale di Bolzano, nei confronti dell’odierna ricorrente, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, Codice della Strada, commesso in data 11 marzo 2012.
Denuncia la ricorrente la violazione dell’art. 219, comma 3-ter Codice della Strada, per aver la Motorizzazione Civile di Rovigo basato il proprio provvedimento di rigetto sull’erronea interpretazione del suddetto articolo 219, comma 3-ter, interpretato dall’Ufficio nel senso che il triennio (di divieto di conseguimento di nuova patente di guida) decorra a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice penale.
Si è costituito in giudizio il solo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2016, il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., dandone atto a verbale, il profilo di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento commissariale di revoca della patente di guida, stante la nullità della notifica del ricorso in quanto eseguita al Ministero dell’Interno ed al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (entrambi non costituiti in giudizio) presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in violazione dell’art. 11 R.D. n.1611/1933.
Deve essere, pertanto, dichiarata in primo luogo la nullità delle notifiche del ricorso al Ministero dell’Interno ed al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, in quanto entrambe le notifiche sono state eseguite, in violazione dell’art. 11 R.D. n.1611/1933, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con la conseguenza che deve essere dichiarata la inammissibilità dell’impugnazione avverso il provvedimento, adottato dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, di revoca della patente di guida.
Tuttavia, stante l’autonoma rilevanza lesiva del provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo (in punto di interpretazione dell’art. 219, comma 3-ter, Codice della Strada in merito alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine triennale, al cui spirare il trasgressore può chiedere di conseguire una nuova patente di guida), rispetto al precedente provvedimento commissariale di revoca, ne consegue che la dichiarata inammissibilità della impugnazione avverso il provvedimento di revoca della patente non esplica conseguenze ostative, da un punto di vista processuale, sulla possibilità di vagliare la legittimità del suddetto provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo, che ha indicato il suddetto termine triennale come decorrente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Il ricorso avverso il provvedimento della Motorizzazione Civile di Rovigo è fondato.
Sul punto è sufficiente richiamare i precedenti di questa Sezione su cause analoghe alla presente (