TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-10-12, n. 202202645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-10-12, n. 202202645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202645
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2022

N. 02645/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2017, proposto da P L, rappresentato e difeso dall'avvocato U D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cava De' Tirreni, viale Garibaldi, 19;

contro

Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amico, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia 40;

e con l'intervento di

ad opponendum:
C P, G F, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Agerola, viale della Vittoria 8;

per l'annullamento

- a) della comunicazione di conclusione del procedimento, ex l. 241/90, concernente la dichiarazione di decadenza dalle autorizzazioni n. 01/2013 – 02/2013 e n. 01/2014 e dei passi carrabili, individuati catastalmente al foglio 6, p.lla 308, subalterni 1, 2, 3, e contestuale rimozione dei segnali e ripristino dello stato dei luoghi;

- b) d’ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Praiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 settembre 2022, tenuta da remoto, in modalità TEAMS, il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale l’annullamento: della comunicazione di conclusione del procedimento ex L. 241/90;
della dichiarazione di decadenza dalle autorizzazioni n. 01/2013- 02/2013 e n. 01/2014 e dei passi carrabili individuati catastalmente al foglio 6 p.lla 308, subalterni 1,2,3 e contestuale rimozione dei segnali e ripristino dello stato dei luoghi nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

A fondamento del ricorso, il ricorrente - premesso di essere proprietario, giusta atto di divisione n. 12383 del repertorio, raccolta n. 4824, del fabbricato sito in Praiano alla Via Umberto I, al piano terra e primo piano nel N.C.E.U. al foglio 6, p.lla 308 sub 1, p.lla 308 sub 2, p.lla 308 sub. 3, p.lla 308 sub 4, p.lla 380 sub 5, p.lla 308 sub 6, p.lla 308 sub 7 - ha allegato e dedotto che: il citato tratto stradale, Via Umberto I, originariamente strada provinciale, con decreto regionale di declassificazione n. 35 dell’1.04.2008, a far data dal 29.10.2008 è stato consegnato al Comune di Praiano;
in data 14.11.2012, ha presentato istanza di voltura al Comune di Praiano per il mantenimento dei passi carrabili dei locali di cui al foglio 6, p.lla 308 sub 1 e sub 2;
con l’autorizzazione n. 01/2013 e 02/2013, è stato autorizzato al mantenimento dei passi carrabili di cui al foglio 6 p.lla 308 sub 1 e sub 2 e con l’autorizzazione n. 1/2014 , è stato autorizzato all’accesso carrabile, in via provvisoria, per uso cantiere, del locale sito in Via Umberto I Praiano riportato al foglio 6 p.lla 308/3, essendo in corso lavori interni autorizzati con PdC in sanatoria n. 18/2012, iniziati con comunicazione prot.n. 4982, dell’11.06.2013;
tuttavia, con comunicazione prot. n. 9689, del 17.11.2015, notificata il 23.11.2015, il Comune di Praiano ha avviato il procedimento per il recupero dei canoni per l’occupazione di suolo pubblico non pagati;
a tale richiesta ha fatto seguito riscontro da parte del Lauretano, mediante contestazione del presupposto applicativo della pretesa ovverosia l’occupazione del suolo pubblico;
successivamente, l’amministrazione comunale, in data 28.09.2016, gli ha notificato quattro avvisi di omesso versamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, tempestivamente impugnati dinanzi all’Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Salerno;
in data 7.12.2016 gli è stato notificato, la dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni n. 1/2013- 2.2013 e n. 1/2014 dei passi carrabili individuati catastalmente al foglio 6 p.lla 308 subalterni 1, 2 e 3, con contestuale rimozione dei segnali e ripristino dello stato dei luoghi.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, eccependo: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7

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