TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-01-21, n. 202200170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200170
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00170/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2014, proposto da
L M, S B, C B, G B, S B, nella qualità di eredi del Sig. B L, rappresentati e difesi dagli avvocati I S, F G, M G, con domicilio eletto presso lo studio Paolino Studio Legale Associato in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;

contro

Comune di Paternopoli in persona del Sindaco pro tempore , Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Paternopoli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento finale di diniego, prot. 0000092 del 13.01.2014 - Rif. Pratica U.T. n.07/2013 - notificato in data 14.01.2014, con il quale il Responsabile del Servizio - Area Tecnica Servizio Urbanistico - del Comune di Paternopoli (AV) ha rigettato l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, presentata da esso B L con richiesta del 19.07.2013, prot. n. 2601;

- della comunicazione di nomina del responsabile del procedimento prot.n. 2618 del 22.07.2011 notificata in data 24.07.2013;

- della richiesta di versamento dei diritti di segreteria, prot.n. 2639 del 24.07.2013 a firma del Responsabile del Procedimento, notificata il 24.07.2013;

- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a firma del Responsabile del Servizio, prot. nr.3045 del 05.09.2013, notificata in data 06.09.2013;

- della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, geom. Michele Tecce prot.n.3042 del 05.09.2013, notificata in data 06.09.2013;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale ha denegato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2000 in riferimento al fabbricato ubicato alla via Pescone, n. 02 (censito in catasto al foglio n. 09, part.lla n. 1250) per la sanatoria del piano terra trasformato da volume tecnico in abitazione, e della scala esterna che è stata chiusa con la creazione di nuova volumetria;

- il provvedimento di diniego è motivato in ragione della presupposta relazione istruttoria da cui è emerso che: “ Con istanza di parte del 27.05.1999, prot. 2029, sottoscritta dello stesso sig. B L e dagli altri aventi causa, si proponeva una variante al piano di recupero vigente per l'immobile in questione. La stessa veniva approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.06.1999 ed è rimasta invariata sino ad oggi. Tale Variante al P.d.R., prevede un immobile su due livelli, delle dimensioni in pianta pari a 14,50x10,00 ml., una scala esterna completamente aperta, ed una volumetria complessiva pari a 843,52 mc. (nel rispetto della volumetria esistente). II progetto depositato presso il Genio Civile di Avellino, richiamato dall'istante e dal tecnico progettista, geom. T G, è conforme allo strumento urbanistico (esso prevede la realizzazione di due piani fuori terra delle dimensioni in pianta pari a 14,50x10,00 ml. ed un'altezza ad estradosso pari a 2,90 ml ciascuno, quindi, con una volumetria max pari a 14,50x10,00x5,80 = 841,00 mc., nonché una scala esterna completamente aperta, il tutto conformemente al piano di recupero). Dagli accertamenti effettuati da questo ufficio è emerso che il sig. B ha realizzato una volumetria pari a 1.701,37 mc. (più del doppio rispetto a quanto consentito, pari a 843,52 mc.) e di conseguenza è stata emessa Ordinanza di demolizione delle parti difformi dal titolo abilitativo rilasciato (Decreto Sindacale n. 640/2000) … omissis … il sottoscritto responsabile del procedimento, con nota protocollo n. 2639 del 24.07.2013, invitava il sig. B L ad effettuare il versamento previsto con l'atto amministrativo innanzi richiamato, ma, allo stato, tale adempimento non è stato ancora assolto … omissis … l’immobile del sig. B è stato realizzato in forte difformità rispetto difformità è stato realizzato in difformità rispetto allo strumento urbanistico comunale … ”;

Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

- violazione delle garanzie partecipative nell’ambito del procedimento di sanatoria;

- l'omesso pagamento dei diritti di segreteria non viene ravvisato nell'art.36 D.P.R. 380/2001 quale causa ostativa all'accertamento di conformità;

- il mero richiamo alla "normativa urbanistica" non costituisce requisito necessario e sufficiente al fine di qualificare come esaustiva e completa la motivazione di diniego;

- il Responsabile del Procedimento ha espresso “parere sfavorevole all'accoglimento della richiesta di accertamento di conformità facendo discendere i motivi di diniego esclusivamente dal fatto che la preesistente consistenza dell'edificio non sarebbe conforme all'originario Permesso Edilizio ed agli strumenti urbanistici e perciò non sarebbe possibile il recupero abitativo del sottotetto di un edificio non legittimamente realizzato”, sicché ha utilizzato “impropriamente, per la verifica della conformità urbanistica, il progetto depositato al Genio Civile del 14/03/2000 n. 50992. ai sensi della L.R. 9/83 e della L. 1086/71, che non rappresenta titolo abilitativo ma ha la funzione di verifica dei calcoli strutturali ed omette, del tutto, di considerare gli interventi effettuati secondo la DIA del 2004, mai revocata o annullata”;

Considerato che:

- l’Amministrazione comunale ha agito nel rispetto delle garanzie procedimentali del ricorrente, avendo trasmesso apposita comunicazione in data 5.9.2013 ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

- il riferimento all’omesso versamento dei diritti di segreteria assume rilevanza meramente incidentale nell’economica motivazionale del provvedimento impugnato, che si giustifica essenzialmente in ragione della riscontrata difformità urbanistica dell’immobile oggetto della istanza di sanatoria;

- in particolare, nella relazione istruttoria è riferito che l’immobile è stato realizzato in difformità rispetto al Programma di Recupero approvato nel 1999 al precipuo scopo di consentire la realizzazione di un intervento con una volumetria massima di 843,52 mc, laddove il ricorrente ha realizzato “ una volumetria pari a 1.701,37 mc. (più del doppio rispetto a quanto consentito...) ”;

- la detta circostanza, in punto di fatto, non è oggetto di contestazione da parte del ricorrente;

- trattandosi di intervento non conforme alla pianificazione (esecutiva) del comune, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sanatoria: “ L'atto di sanatoria edilizia presuppone la doppia conformità rispetto agli atti di governo del territorio, tra i quali rientrano i piani attuativi, che a loro volta includono i piani di recupero, rispetto ai quali rileva, come ostativa alla regolarizzazione dell'abuso, una qualsiasi difformità dell'opera, senza che sia dato distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali, in quanto la suddetta distinzione riguarda il giudizio di conformità rispetto al titolo edilizio rilasciato e non anche rispetto allo strumento urbanistico ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 03/04/2015 n. 553);

- quanto alle doglianze con cui il ricorrente sostiene che le dimensioni del fabbricato sarebbero riferibili a precedenti titoli edilizi e che l’istanza di sanatoria sarebbe stata presentata a titolo meramente cautelativo (per ovviare ad un ordine di demolizione già impugnato dinanzi a questo TAR, con ricorso dichiarato improcedibile a seguito della domanda di sanatoria), è appena il caso di osservare che tali questioni esorbitano dall’oggetto del presente giudizio che riguarda (appunto) la sanatoria di volumi che eccedono gli indici urbanistici, fermo restando che l’eventuale esistenza di altri e diversi titoli edilizi (antecedenti alla domanda di sanatoria) - che avrebbero ipoteticamente assentito la volumetria in questione - è circostanza (estranea all’oggetto del giudizio) che potrà eventualmente rilevare, ove adeguatamente comprovata, nel caso in cui il comune dovesse adottare un successivo ordine di demolizione;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;

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