TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-09-12, n. 202201206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-09-12, n. 202201206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201206
Data del deposito : 12 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2022

N. 01206/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del provvedimento Protocollo n. -OMISSIS-del 22/01/2018 e notificato in pari data, recante la determina di non accoglimento dell'istanza, presentata in data 13.2.2017, con la quale la ricorrente, effettiva alla Stazione Carabinieri “Parco” di Andria, ha chiesto il trasferimento ai sensi della L.104/92 al Gruppo CC Forestale di Bari;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso a quello innanzi indicato, anche endoprocedimentale ed ignoto o implicito, ivi inclusa la “Comunicazione ai sensi dell'art 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche” n. -OMISSIS- datata 25.9.2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 12 luglio 2022 il Pres. A S e nessuno comparso per le parti come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, militare effettiva alla Stazione Forestale “Parco” di Andria (BT), si duole del provvedimento di rigetto della sua istanza di trasferimento, presentata ai sensi dell’articolo 33 comma 5, della legge n.104/92 e ss.mm. per il Gruppo Forestale di Bari, al fine di poter assistere la figlia adottiva che vive a Bitonto (BA), riconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità. ai sensi della medesima legge n. 104/1992.

Al riguardo deduce l’erronea valutazione dei fatti, il difetto dell’istruttoria e della motivazione anche in relazione all’effettiva comparazione tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e

quelle assistenziali del disabile, l’erronea presupposizione in fatto circa le dotazioni organiche, la “contraddittorietà ” e la “disparità di trattamento ”.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato ed ha resistito.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2022, tenutasi in modalità da remoto come da relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il diniego impugnato è stato motivato dall’eccedenza organica del Gruppo Forestale di Bari, che registrava più 4 unità nel ruolo Sovrintendenti, dal “parere contrario" formulato dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, dal fatto che la ricorrente era stata assegnata, a far data dal 29 dicembre 2016, alla Stazione “Parco” di Andria (BT), sede di gradimento indicata dall’interessato al termine del corso di qualificazione per Vice Brigadieri frequentato presso la Scuola di Sabaudia (LT);
dalla considerazione che essa presta già servizio nell’ambito della stessa Regione amministrativa e per di più in Provincia limitrofa a quella di interesse, presso una sede ubicata a circa 40 chilometri dal Comune di Bitonto (BA), raggiungibile in poco più di 30 minuti con l’utilizzo del mezzo privato.

Il ricorso è infondato in relazione al rilievo, di carattere assorbente, concernente le esigenze organizzative, come esplicitate nelle difese dell’Amministrazione.

Invero, l’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 non prevede un diritto incondizionato del dipendente interessato al trasferimento - per attendere alle esigenze di assistenza in favore del familiare con handicap in situazione di gravità - bensì l’interesse legittimo da contemperarsi con le prioritarie esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione (nella specie forte eccedenza organica nel ruolo rivestito dalla ricorrente a fronte della necessità di assicurare la piena funzionalità e operatività della Stazione “Parco ” di Andria).

In altri termini, l’Amministrazione militare conserva un margine di discrezionalità nel valutare i presupposti previsti della legge n. 104 citata, ai fini del trasferimento del richiedente alla sede più vicina possibile al luogo ove è residente l’assistito, in ordine alle proprie esigenze organizzative.

Ne consegue che, come documentato in maniera incontrastata dall’amministrazione, le specifiche esigenze operative di servizio sono sufficienti a supportare il diniego al trasferimento.

Per altro verso, tenendo conto del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse del richiedente, la distanza tra la sede di assegnazione e quella pretesa non par essere tale da precludere la fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 cit., onde prestare adeguata assistenza alla familiare interessata.

Del pari, le ulteriori censure di parte non possono essere condivise, atteso la completezza ed esaustività della surriportata motivazione - anche attraverso il richiamo per relationem ai motivi ostativi già precedentemente comunicati alla stessa in sede partecipativa – la ponderata istruttoria – che ha posto a confronto le esigenze assistenziali addotte dell’interessata con le rilevata eccedenza organica, nell’ottica di una razionale ed equa distribuzione delle forze sul territorio - la diversità della situazione del collega - come ampiamente ed incontrastatamente documentato dall’Amministrazione - la mancata allegazione e dimostrazione (non potendo valere all’uopo le prodotte autocertificazioni) di impedimenti oggettivi per gli altri familiari presenti in loco.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, la figlia non può ritenersi priva della necessaria assistenza, risultando che il padre convivente espleta la propria attività lavorativa a Bari e che la sede di servizio della ricorrente - distante circa 40 Km da Bitonto - le consente di raggiungere il proprio domicilio in circa trenta minuti.

In definitiva, all’epoca della richiesta correttamente è stata data prevalenza alle esigenze rappresentate dall’amministrazione rispetto a quelle invocate dalla ricorrente, salvi futuri mutamenti del personale in forza che consenta un diverso e più favorevole apprezzamento.

Le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità del caso, sono compensate integralmente tra le parti.

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