TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-09-23, n. 201911207

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-09-23, n. 201911207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911207
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 11207/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02159/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2159 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F R C, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Piero Biasci in Roma, via Filippo Corridoni n. 19;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federica Cazzato, S A, Tommaso Iannucci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota della Guardia di Finanza Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi- Ufficio Contenzioso del 28.12.2018 prot. 0195092/2018, con la quale, a seguito di istanza di accesso agli atti, si è comunicato alla ricorrente la rivalutazione dei titoli della candidata S A;

- del verbale n. 65 del 06.12.2018, acquisito in sede di accesso agli atti in data 30.01.2019, col quale la Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha attribuito alla candidata S A il punteggio maggiorativo di 0,23;

- della nota 30.11.2018 prot. n. 179950 con la quale la Guardia di Finanza Centro di Reclutamento ha trasmesso i titoli maggiorativi della candidata S A alla competente Sottocommissione, acquisita anch’essa in data 30.01.2019;

- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il Bando di concorso, ove interpretabile in misura lesiva per la ricorrente e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\4\2019:

- la Determina del Comandate Generale n. 25560 del 25 gennaio 2019, con la quale è stata rideterminata la posizione concorsuale delle candidate S A e Martina Santarelli;

- la Determina del Capo del I Reparto n.60851 del 6 febbraio 2019, con la quale sono stati dichiarati vincitori del concorso, in virtù dell’operata rideterminazione delle graduatorie già pubblicate in data 22.11.2018, i candidati S A e Tommaso Iannucci;

- nonché ogni ulteriore provvedimento comunque connesso, conseguenziale e presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per l’annullamento:

- della nota della Guardia di Finanza Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi- Ufficio Contenzioso del 28.12.2018 prot. 0195092/2018, con la quale, a seguito di istanza di accesso agli atti, si è comunicato alla ricorrente la rivalutazione dei titoli della candidata S A;

- del verbale n. 65 del 06.12.2018, acquisito in sede di accesso agli atti in data 30.01.2019, col quale la Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha attribuito alla candidata S A il punteggio maggiorativo di 0,23;

- della nota 30.11.2018 prot. n. 179950 con la quale la Guardia di Finanza Centro di Reclutamento ha trasmesso i titoli maggiorativi della candidata S A alla competente Sottocommissione, acquisita anch’essa in data 30.01.2019;

- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il Bando di concorso, ove interpretabile in misura lesiva per la ricorrente e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti della ricorrente.

In fatto, parte ricorrente espone che:

- con bando del 6.03.18, il Comando Generale della Guardia di Finanza indiceva il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 631 allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2018/2019;

- al predetto concorso partecipava la ricorrente per i 30 posti riservati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC), collocandosi al 34esimo posto in graduatoria e riportando un punteggio pari a 20.63;

- l’amministrazione, a questo punto, provvedeva ad avviare il corso di formazione per i candidati collocati dalla posizione 1 alla posizione 32, con aumento di due unità rispetto alle trenta previste dal bando di concorso;
a seguito di rinuncia di due partecipanti, procedeva poi con lo scorrimento della graduatoria, assorbendo le posizioni nn. 33 e 34;

- in data 28.11.2019, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli contattava telefonicamente la ricorrente invitandola a presentarsi in sede nella stessa giornata tuttavia, poche ore più tardi, la stessa comunicazione veniva annullata;

- la ricorrente presentava una prima istanza di accesso agli atti relativamente ai nominativi dei soggetti avviati al Corso di formazione e, al contempo, chiedeva di conoscere le ragioni ostative all’avvio della stessa al Corso per Allievi Marescialli, risultando allo stato, come da graduatoria pubblicata, utilmente collocata;

- con nota prot. n. 0195092/2018 del 28.12.2018, l’amministrazione resistente comunicava le posizioni degli ultimi tre candidati avviati al corso, tra cui emergeva la posizione 32 bis della candidata S A che, da graduatoria finale pubblicata in data 22.11.2018, risultava collocata al 35° posto, con un punteggio di 20,50, immediatamente dopo l’odierna ricorrente. L’amministrazione, inoltre, precisava che il passaggio di posizione derivava dalla rivalutazione in autotutela dei titoli maggiorativi e/o preferenziali di alcuni candidati da parte della Sottocommissione competente.

- l’odierna ricorrente presentava così una seconda istanza di accesso agli atti, al fine di visionare la domanda di partecipazione della candidata S A, nonché la documentazione relativa alla rivalutazione in autotutela dei titoli operata nei confronti di quest’ultima;

- in sede di accesso emergeva che a quest’ultima era stato attribuito l’ulteriore punteggio di 0,23, e nella specie 0,20 in quanto militare in ferma prefissata e di 0,03 per elogio o ricompensa di ordina morale.

Tanto premesso, deduce le seguenti doglianze:

- Violazione e falsa applicazione di legge;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della costituzione;
violazione del principio di parità di trattamento;
violazione del principio di trasparenza;
eccesso di potere per irragionevolezza;
ingiustizia manifesta;
violazione del principio di eguaglianza sostanziale.

Con la prima censura parte ricorrente prospetta che, nell’attribuire alla candidata A titoli maggiorativi, l’amministrazione resistente avrebbe arbitrariamente disapplicato le disposizioni del bando, in cui è invece chiaramente stabilito che i concorrenti devono presentare o trasmettere via PEC, entro la data stabilita per sostenere le prove fisiche, detti titoli maggiorativi in carta semplice o a mezzo dichiarazione sostitutiva, pena la non valutazione degli stessi.

Nel caso di specie, invece, la candidata A ha indicato nella propria domanda di partecipazione il possesso di due titoli maggiorativi ma non ha fornito alcuna indicazione circa l’amministrazione pubblica che deteneva i suddetti titoli.

Il Centro di Reclutamento ha recuperato tale documentazione in via autonoma, nonostante il bando stabilisse un onere sul solo candidato e non sull’amministrazione. L’acquisizione illegittima dei titoli della concorrente A avrebbe comportato, secondo la prospettazione della ricorrente, la violazione dei principi di imparzialità, di legittimo affidamento e di trasparenza dell’agire amministrativo e ciò in quanto all’Amministrazione sarebbe preclusa la possibilità di valutare titoli maggiorativi, laddove la candidata non si sia onerata di indicare espressamente l’Amministrazione presso la quale gli stessi erano detenuti, a garanzia dell’affidamento dei partecipanti e della par condicio dei concorrenti.

- Violazione e falsa applicazione degli art. 8, comma 1, e 12, comma 2 del d.p.r. N. 487/94. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e anonimato nelle procedure concorsuali.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/85 e, in particolare, nell’art. 8, ai sensi del quale la valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

La ratio della norma è garantire l’imparzialità dell’operato della Commissione giudicatrice di concorso, evitando che l’attribuzione del punteggio dei titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato di prove successive. Nel caso di specie, invece, la Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame avrebbe operato in modo scorretto, dichiarando nel verbale con cui ha attribuito il punteggio relativo ai titoli maggiorativi che non si era mai espressa in merito e che si trattava di una prima valutazione dei titoli.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economie e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza per resistere al ricorso, rilevandone l’infondatezza e chiedendone, pertanto, il rigetto. Sostiene l’amministrazione resistente che, a seguito della presentazione da parte di alcuni candidati, tra cui la candidata A, dell’istanza di revisione in autotutela del punteggio assegnato, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha provveduto ad inviare le predette istanze alla Sottocommissione, corredate dalle relative domande di partecipazione e dalla documentazione militare pervenuta dai Comandi competenti per territorio, con le informazioni di rito, al fine dell’accertamento dei prescritti requisiti.

La Sottocommissione, a questo punto, ha proceduto, ricorrendone i presupposti, ad una nuova valutazione dei titoli maggiorativi. Sulla scorte di quanto detto, sarebbe destituita di fondamento la violazione dell’art. 8 del DPR n. 487/95, in quanto si sarebbe trattato di una valutazione titoli avvenuta a seguito delle relative istanze in autotutela, che non potevano essere presentate dai candidati interessati se non dopo la pubblicazione delle graduatorie finali di merito.

Priva di pregio sarebbe anche la prima censura, posto che la candidata A, al momento della presentazione della domanda, era in servizio presso la Marina Militare – Direzione Marittima di Livorno. Pertanto, essendo i titoli maggiorativi indicati nella domanda di partecipazione detenuti presso tale ultima amministrazione, non sarebbe stato necessario indicarla.

Con ordinanza del giorno 8.04.2019, n. 2113, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, necessitando le questioni prospettate nel ricorso di approfondimento in sede di merito.

In data 16.04.2019 l’odierna ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con cui, riportando integralmente le censure di cui al ricorso introduttivo, ha impugnato:

- la Determina del Comandate Generale n. 25560 del 25 gennaio 2019, con la quale è stata rideterminata la posizione concorsuale delle candidate S A e Martina Santarelli;

- la Determina del Capo del I Reparto n.60851 del 6 febbraio 2019, con la quale sono stati dichiarati vincitori del concorso, in virtù dell’operata rideterminazione delle graduatorie già pubblicate in data 22.11.2018, i candidati S A e Tommaso Iannucci;

- nonché ogni ulteriore provvedimento comunque connesso, conseguenziale e presupposto.

In vista della trattazione dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie con cui hanno insistito per l’accoglimento delle loro conclusioni, in precedenza rassegnate.

All’udienza del 18.06.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso va accolto.

Con la prima censura, parte ricorrente lamenta l’indebita attribuzione di punteggi relativi a titoli maggiorativi alla controinteressata A, in quanto ella non avrebbe indicato nella domanda di partecipazione l’amministrazione presso la quale i suddetti titoli erano detenuti, in violazione di espressa previsione del bando.

L’art. 6 del bando di concorso, al comma 4, espressamente prevede:

I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all’indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell’articolo 22 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

(..)

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio già indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l’Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione “motorista navale”, oltre il 10 luglio 2018.”

Era pertanto suo onere provvedere alla produzione dei titoli entro il termine della data in cui la stessa aveva sostenuto la prova di efficienza fisica. Ciò tuttavia non è avvenuto.

L’amministrazione avrebbe potuto comunque provvedere a valutare detti titoli, se fosse stata indicata in domanda l’amministrazione che li deteneva.

E’ tuttavia incontestato ed emerge dalla piana lettura della domanda di partecipazione della A che la stessa non avesse indicato l’amministrazione detentrice dei titoli maggiorativi ma solo la loro esistenza.

In sede di autotutela, tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto di poter comunque procedere alla loro valutazione in quanto la A, al momento di presentazione della domanda, era in sevizio presso la Marina Militare. Essa ha pertanto dedotto che detti titoli fossero detenuti da tale amministrazione per cui non sarebbe stato necessario indicare, nelle note aggiuntive della domanda, presso quale amministrazione gli stessi si trovassero.

L’amministrazione ha inoltre rilevato che i suddetti titoli erano pervenuti al Centro di reclutamento della Guardia di finanza unitamente alle “informazioni di rito” che vengono raccolte a cura dei reparti della Guardia di finanza competenti per territorio, per tutti i candidati, anche presso le Amministrazioni militari di appartenenza, al fine di verificare il possesso delle qualità morali e di condotta.

Ad avviso del Collegio, l’interpretazione seguita dalla Amministrazione appare in contrasto con quanto statuito espressamente dal bando. Essa infatti ha ritenuto di poter integrare una carente dichiarazione da parte della A nella domanda di partecipazione circa l’indicazione della amministrazione detentrice dei titoli maggiorativi, deducendo che tale amministrazione non potesse essere che quella presso cui la controinteressata prestava servizio. Si tratta tuttavia di una integrazione che non appare in linea con le chiare prescrizioni del bando, prescrizioni peraltro reiterate anche nel provvedimento di autotutela con cui i titoli maggiorativi sono stati valutati, in cui si ribadisce che doveva essere indicata in domanda l’amministrazione detentrice dei documenti in questione.

Se infatti è vero che, come ritenuto dalla Sottocommissione del Centro di reclutamento, in linea generale è probabile che i titoli maggiorativi siano detenuti dalla amministrazione presso la quale il candidato risulta in servizio, si tratta tuttavia di una considerazione che prova troppo, perché potrebbe anche accadere che ciò non sia e perché soprattutto, in questo caso, la prescrizione espressa del bando recante l’obbligo di indicazione della amministrazione detentrice del titolo, sarebbe ultronea.

Nel bando tuttavia non è stata fatta alcuna eccezione all’obbligo di specificazione della amministrazione detentrice dei titoli, con riferimento al caso in cui si tratti della stessa amministrazione presso cui il candidato presti servizio.

Né è possibile ritenere che la dichiarazione recante indicazione della amministrazione detentrice dei titoli possa essere sostituita dalla indicazione della amministrazione presso la quale il candidato presta servizio in altre sezioni della domanda di partecipazione, trattandosi di dichiarazioni rese a fini diversi e con diverso contenuto.

Infine, non può essere ritenuta rilevante la circostanza che la documentazione inerente i titoli maggiorativi sia comunque pervenuta dai comandi compenti per territorio, in quanto l’acquisizione d’ufficio dei titoli maggiorativi era prevista esclusivamente per i militari in servizio nella Guardia di finanza, qualora risultanti dalla documentazione personale (cfr. art. 22, comma 8 del bando).

L’interpretazione seguita dal Centro di reclutamento nel caso in esame, pertanto, non appare conforme ai dettami del bando ed è da considerarsi illegittima.

Il primo motivo di ricorso deve essere dunque accolto, mentre deve essere ritenuto assorbito il secondo motivo, avente carattere procedimentale.

Il ricorso originario va dunque accolto con conseguente annullamento del verbale n. 65 del 06.12.2018, col quale la Sottocommissione per la valutazione delle prove d’esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha attribuito alla candidata S A il punteggio maggiorativo di 0,23;
nonché della nota 30.11.2018 prot. n. 179950 con la quale la Guardia di Finanza Centro di Reclutamento ha trasmesso i titoli maggiorativi della candidata S A alla competente Sottocommissione.

Ne consegue l’annullamento anche delle determine impugnate con il ricorso per motivi aggiunti (Determina del Comandate Generale n. 25560 del 25 gennaio 2019 e Determina del Capo del I Reparto n.60851 del 6 febbraio 2019) come atto conseguente, nella parte in cui esse hanno rispettivamente disposto la rideterminazione della posizione concorsuale della candidata S A ed è stata dichiarata vincitore del concorso, in virtù dell’operata rideterminazione delle graduatorie già pubblicate in data 22.11.2018, la candidata S A.

Le spese, possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante a peculiarità della fattispecie.

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