TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202301046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202301046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301046
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01046/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00759/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2022, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Olivadi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via XX Settembre, n. 26;

per l'accertamento

dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso in ordine alla richiesta di rilascio di concessione edilizia in sanatoria presentata A M presso il Comune di Olivadi in data 30 aprile 1986;

nonché per l’annullamento

a) del provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Olivadi del 23 marzo 2022, n. 927, per mezzo del quale è stato quantificato e richiesto il pagamento delle somme per il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e i diritti di segreteria nella misura di € 11.680,00;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo per la parte ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olivadi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con la nota del 23 marzo 2022, n. 927, oggetto di impugnativa, il Comune di Olivadi, compulsato da A M al rilascio del permesso di costruire in forza della domanda di condono presentata il 30 aprile 1986, ha quantificato in € 11.868,00 il contributo da lui dovuto per costo di costruzione e oneri di urbanizzazione.

L’istante ha impugnato il provvedimento d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l’annullamento, previo accertamento della formazione, in data 3 ottobre 2003, del silenzio assenso sull’istanza di condono, atteso che alla data del 3 ottobre 2001 erano stati depositati tutti i documenti richiesti ad integrazione istruttoria dall’amministrazione, e avendo egli corrisposto le somme dovute a titolo di oblazione. D’altra parte, secondo il ricorrente il mancato pagamento del contributo di costruzione non sarebbe ostativo alla formazione tacita del provvedimento favorevole.

Correlativamente, il credito preteso dall’amministrazione si sarebbe estinto per prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., cosicché il provvedimento notificatogli dall’amministrazione comunale sarebbe illegittimo.

2. – Si è costituito per resistere il Comune di Olivadi, che ha contestato la formazione tacita del provvedimento di assenso, stante, appunto, il mancato pagamento degli oneri di concessori.

3. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 28 giugno 2023.

4. – I due motivi di ricorso ruotano intorno a un’unica questione, e cioè se la disciplina del condono prevista dalla l. 28 febbraio 1986, n. 47, comporti, ai fini della formazione del silenzio assenso, la necessità di pagare anche gli oneri concessori.

L’argomento è stato affrontato e condivisibilmente risolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5201).

4.1. – L'art. 35, commi 1 e 3 l. n. 47 del 1985 - nel disciplinare il «procedimento per la sanatoria» - prevede che la domanda di concessione «è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione» e che alla stessa devono essere allegati una serie di documenti che vengono specificamente indicati.

Il successivo comma 17 stabilisce che «decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda» , quest'ultima «si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio» .

L'art. 37, comma 1, della stessa legge prevede che «il versamento dell'oblazione non esime» i soggetti legittimati a presentare la domanda «dalla corresponsione al Comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto» .

4.2. – Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate risulta come la formazione del silenzio assenso presupponga non solo l'avvenuto pagamento dell'oblazione e la presentazione della documentazione richiesta ma anche la corresponsione al Comune dei contributi relativi agli oneri concessori. In particolare, il primo comma dell'art. 37 è chiaro nell'imporre, «ai fini del rilascio della concessione» , il versamento, unitamente all'oblazione, dei predetti oneri. L'art. 35, comma 17, nella parte in cui stabilisce che si forma il silenzio assenso «ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio» , va, pertanto, inteso nel senso che tra tali somme devono essere incluse anche quelle che rilevano in questa sede.

La normativa sul successivo condono - art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, non applicabile alla fattispecie in esame - esplicita con chiarezza un enunciato desunto, in relazione alla legge n. 47 del 1985, all'esito dell'esposta interpretazione sistematica delle norme rilevanti. Il comma 32 del predetto articolo dispone che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio deve essere corredata dalla «attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori» . Il successivo comma 37 subordina espressamente la formazione del silenzio-assenso, in mancanza di risposta dall'amministrazione entro il termine di ventiquattro mesi, al «pagamento degli oneri di concessione» .

4.3. – Del resto che il legislatore pretenda, ai fini della formazione del titolo abilitativo tacito, il pagamento degli oneri concessori è coerente: a) sul piano generale con il meccanismo che presiede alla formazione del silenzio assenso il quale, consentendo che, per fini di semplificazione, si possa prescindere dall'adozione di un atto espresso e motivato, postula che la domanda di avvio del procedimento sia completa; b) sul piano specifico, con la natura del procedimento di sanatoria che presuppone la già intervenuta realizzazione illecita delle opere.

La mancata formazione del silenzio assenso, per non avere il ricorrente versato i predetti oneri, comporta, ovviamente, che non sia possibile ritenere prescritto un credito che presuppone l'esistenza del titolo abilitativo in sanatoria.

5. – Il ricorso è quindi infondato e va respinto, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

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