TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-03-22, n. 202200208
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00208/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2021, proposto da
Fallimento Step One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B O e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F B O in Potenza, p.zza della Costituzione Italiana 42;
contro
Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C P e A K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Basilicata, Azienda Sanitaria Locale Potenza (Asp), non costituiti in giudizio;
nei confronti
Tecnologia Ricerca Energia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- dell'ordinanza dirigenziale della Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, Prot.G.0017666/2021-U-31 Maggio 2021, avente ad oggetto la diffida “Art. 252 del D. L.vo 152/2006. Sito d'Interesse Nazionale (SIN) di Tito. Stabilimento Ex Plastica Industriale Lucana S.p.a. (PIL) - Daramic-Step One S.r.l.” e della nota della Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente Prot.G.0021993/2021-U-02/07/2021 recante negativo riscontro alla istanza di annullamento in autotutela;
- di tutti gli atti richiamati, presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresi la relazione istruttoria prot. n. 12960 dell'8 maggio 2020, richiamata dalla Diffida, non conosciuta; la relazione istruttoria Prot. G.0024420/2019-U-12/07/2019 e il verbale di sopralluogo ad essa allegato; il parere dell'Avvocatura provinciale n. 10555 del 2 aprile 2021, non conosciuta; la nota dell'Avvocatura provinciale prot. n. 20915 del 24 giugno 2021, non conosciuta; la nota della Polizia Provinciale n. 3352 del 30 gennaio 2020, non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Potenza e di Comune di Tito e di Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 9/8/2021, sono stati impugnati i provvedimenti specificati in epigrafe ed in particolare l’ordinanza, adottata ex art. 244, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006, con cui la Provincia di Potenza ha individuato nella Curatela fallimentare di Step One s.r.l. uno dei destinatari dell’ordine di bonifica dell’area “ Stabilimento Ex Plastica Industriale Lucana S.p.a. (PIL) – Daramic - Step One S.r.l. ” (ubicata all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Tito), diffidando detta società “ a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito contaminato in oggetto, ivi compresi tutti gli interventi disposti dal Titolo V, parte quarta, del codice dell'ambiente, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 ”.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 12/6/1997, la società Daramic S.r.l. (a decorrere dal 9/3/2010, Step One s.r.l.) di cui medio tempore è stato dichiarato il fallimento (con sentenza del Tribunale di Potenza n. 1 del 22/12/2015) ha intrapreso l’attività di produzione e commercializzazione di separatori per batterie per auto presso lo stabilimento ubicato nella Zona Industriale di T S, quest’ultima inserita tra quelle oggetto di interventi di interesse nazionale dal “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, di cui al D.M. n. 468/2001;
- in data 17/1/2005, a seguito di uno sversamento accidentale di reagenti chimici, Daramic s.r.l. ha notificato, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del D.lgs. n. 22/1997, il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per il parametro Tricloroetilene, intraprendendo attività di monitoraggio e di misure di messa in sicurezza di emergenza del sito inquinato (mai compiutamente realizzate);
- con relazione istruttoria dell’8/5/2020, l’Ufficio Ambientale e Pianificazione territoriale della Provincia di Potenza, recepite le risultanze dell’indagine svolta dalla Polizia Provinciale sulla ricerca del responsabile della contaminazione in questione (cfr. nota n. 3352 del 30/1/2020), ha individuato i seguenti soggetti responsabili delle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006:
i) Daramic Holding s.a.s., sul presupposto che “ (…) nell’aprile del 2010 ha acquistato le quote della Daramic Holging Italy S.r.l. (REA-MI 1534597) che aveva a sua volta - nell’agosto del 2001 - rilevato le quote della Daramic S.r.l. REA-PZ50887 [leggasi PIL], acquistando, a giugno del